IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto l'art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
il quale prevede, per l'anno 2009,  che  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 10 per cento di  quella  relativa  alle  cessazioni  avvenute
nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'  di
personale   da   assumere   non   puo'   eccedere,    per    ciascuna
amministrazione, il 10  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.  112,  che  individua,   quali   destinatari   della   norma:   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  ivi
compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici  non
economici e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del  citato  decreto-legge  n.
112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e   le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di  quanto  sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del  decreto-legge  n.  112
del 2008 che  esclude  dall'applicazione  dell'art.  74  medesimo  le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
art. 17, non possono procedere a  nuove  assunzioni  di  personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente.  Per   le
finalita' di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  sono  altresi'  fatte  salve  le  assunzioni
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente; 
  Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n.  78  del
2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni  di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere  concesse
entro il 31 marzo 2010. 
  Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento dei  vigili
del fuoco in data 7 marzo 2009, n. 1661, del Ministero della difesa -
Ufficio legislativo in data 27 luglio 2009, n. 33615, in merito  alle
assunzioni del personale dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  in
data  13  marzo  2009,  n.  97010,  del  Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 agosto 2009, n. 6326,
del Comando generale della guardia di finanza in data 28 luglio 2009,
n. 251917, con le quali ciascuna amministrazione, chiede le  relative
assunzioni con specifica degli oneri da  sostenere,  dando  analitica
dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute  nell'anno  2008  e  delle
risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  amministrazioni  di  cui  alla  tabella  allegata   possono
procedere per l'anno 2009,  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   all'assunzione   a   tempo
indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate  e  per
un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. 
  2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il  31  marzo  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, del
Ministero della difesa, del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2009 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                   amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2009 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 5