IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'accordo sottoscritto,  in  data  29  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  la
regione Liguria che stabilisce che  il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del
FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9  luglio
2009, relativo alla  societa'  ILVA  S.p.A.,  unita'  di  Cornigliano
(Genova), per  la  quale  sussistono  le  condizioni  previste  dalla
normativa sopra citata, ai fini  della  concessione  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa e con il quale  la  regione  Liguria  si  assume  l'impegno
all'erogazione della propria quota  parte  del  sostegno  al  reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla
predetta societa', in conformita'  all'accordo  siglato  in  data  29
aprile 2009 presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda ILVA S.p.A.; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dall'8 agosto 2009
al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in  data
9 luglio  2009,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  550  unita'
lavorative  della  societa'  ILVA  S.p.A.,  unita'   di   Cornigliano
(Genova). 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul  Fondo  per  l'occupazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE- POR regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
€ 3.763.342,00. 
  Matricola INPS: 3413520897. 
  Pagamento diretto: no.