IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», che dispone la riduzione e la semplificazione dei registri dello stato civile; Visto l'art. 6 del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001 con il quale e' stata data attuazione all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 concernente le disposizioni per la tenuta dei registri dello stato civile, nonche' il successivo proprio decreto del 5 aprile 2002 con il quale sono state approvate le formule per la redazione degli atti dello stato civile; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Vista la legge 28 febbraio 2001, n. 26 e la legge 31 maggio 2005, n. 88, recanti disposizioni in materia di enti locali e le successive disposizioni ministeriali in materia di allineamento dei dati anagrafici con i dati della Agenzia delle entrate; Considerato che per lunga tradizione storica gli appartenenti alle famiglie Boscolo e Tiozzo, originarie della zona di Chioggia e dintorni, sono identificati da un ulteriore elemento, usualmente denominato «detto» che, formatosi originariamente come soprannome, e' andato poi nei secoli ad individuare precisi ceppi familiari divenendo parte integrante del cognome familiare; Considerato che tale ulteriore elemento del cognome viene normalmente riportato sugli atti di nascita e sui registri della stato civile preceduto dalla parola «detto» o, in alcuni casi, preceduto da termini equivalenti ovvero semplicemente riportato tra virgolette o altri segni di interpunzione; Considerato che i «detti», di cui all'allegato «A», risultano di volta in volta aggiunti al cognome Boscolo e devono considerarsi come parte integrante del cognome Boscolo; Considerato che i «detti», di cui all'allegato «B», risultano di volta in volta aggiunti al cognome Tiozzo e devono considerarsi come parte integrante del cognome Tiozzo; Considerato che, nonostante il valore giuridico di cognome familiare, tale ulteriore elemento del cognome e' stato spesso scritturato dopo il prenome sui registri dello stato civile; Tenuto conto della difficolta' di procedere ad una massiccia correzione materiale dei registri dello stato civile e dei documenti conseguenti; Considerata l'opportunita' di procedere a chiarire, su tutto il territorio nazionale, il valore giuridico e le conseguenti modalita' di scritturazione di tale ulteriore elemento del cognome; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 17 giugno 2009; Decreta: Art. 1 Gli elementi aggiunti ai cognomi Boscolo e Tiozzo, di cui agli allegati «A» e «B», che costituiscono parte integrante del presente decreto, tramandati da padre in figlio, sono da considerarsi a tutti gli effetti come facenti parte integrante del cognome familiare, anche se preceduti dalla parola «detto», da termine equivalente ovvero se riportati tra virgolette o altri segni di interpunzione ed indipendentemente dal posizionamento della loro scritturazione negli atti dello stato civile e negli atti e documenti di anagrafe.