IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo»,  che  dispone  la  riduzione  e  la
semplificazione dei registri dello stato civile; 
  Visto l'art. 6 del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante il regolamento per la revisione e la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile; 
  Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001 con il  quale  e'
stata data attuazione all'art. 109 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 396/2000 concernente le disposizioni per la tenuta  dei
registri dello stato civile, nonche' il  successivo  proprio  decreto
del 5 aprile 2002 con il quale sono state approvate le formule per la
redazione degli atti dello stato civile; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228  «Ordinamento  delle
anagrafi della popolazione residente» e  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223  «Approvazione  del  nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente»; 
  Vista la legge 28 febbraio 2001, n. 26 e la legge 31  maggio  2005,
n. 88, recanti disposizioni in materia di enti locali e le successive
disposizioni  ministeriali  in  materia  di  allineamento  dei   dati
anagrafici con i dati della Agenzia delle entrate; 
  Considerato che per lunga tradizione storica gli appartenenti  alle
famiglie Boscolo e  Tiozzo,  originarie  della  zona  di  Chioggia  e
dintorni, sono identificati  da  un  ulteriore  elemento,  usualmente
denominato «detto» che, formatosi originariamente come soprannome, e'
andato  poi  nei  secoli  ad  individuare  precisi  ceppi   familiari
divenendo parte integrante del cognome familiare; 
  Considerato  che  tale  ulteriore  elemento   del   cognome   viene
normalmente riportato sugli atti di  nascita  e  sui  registri  della
stato civile preceduto  dalla  parola  «detto»  o,  in  alcuni  casi,
preceduto da termini equivalenti ovvero semplicemente  riportato  tra
virgolette o altri segni di interpunzione; 
  Considerato che i «detti», di cui all'allegato  «A»,  risultano  di
volta in volta aggiunti al cognome Boscolo e devono considerarsi come
parte integrante del cognome Boscolo; 
  Considerato che i «detti», di cui all'allegato  «B»,  risultano  di
volta in volta aggiunti al cognome Tiozzo e devono considerarsi  come
parte integrante del cognome Tiozzo; 
  Considerato  che,  nonostante  il  valore  giuridico   di   cognome
familiare, tale  ulteriore  elemento  del  cognome  e'  stato  spesso
scritturato dopo il prenome sui registri dello stato civile; 
  Tenuto conto  della  difficolta'  di  procedere  ad  una  massiccia
correzione materiale dei registri dello stato civile e dei  documenti
conseguenti; 
  Considerata l'opportunita' di procedere a  chiarire,  su  tutto  il
territorio nazionale, il valore giuridico e le conseguenti  modalita'
di scritturazione di tale ulteriore elemento del cognome; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Prima
nell'adunanza del 17 giugno 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli elementi aggiunti ai cognomi Boscolo  e  Tiozzo,  di  cui  agli
allegati «A» e «B», che costituiscono parte integrante  del  presente
decreto, tramandati da padre in figlio, sono da considerarsi a  tutti
gli effetti come facenti  parte  integrante  del  cognome  familiare,
anche se preceduti  dalla  parola  «detto»,  da  termine  equivalente
ovvero se riportati tra virgolette o altri segni di interpunzione  ed
indipendentemente dal posizionamento della loro scritturazione  negli
atti dello stato civile e negli atti e documenti di anagrafe.