IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto l'art. 490, comma secondo, del codice  di  procedura  civile,
come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n.
35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80; 
  Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter del decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
14 maggio 2005, n. 80,  secondo  cui  «il  Ministro  della  giustizia
stabilisce  con   proprio   decreto   i   siti   internet   destinati
all'inserimento degli avvisi di cui all'art.  490  del  codice  ed  i
criteri e le modalita'  con  cui  gli  stessi  sono  formati  e  resi
disponibili»; 
  Visto l'art. 159 delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile  nel  quale  vengono   individuati   gli   istituti
autorizzati  all'incanto  dei  beni  mobili   e   all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto   ministeriale   31   ottobre   2006
(individuazione dei siti  internet  destinati  all'inserimento  degli
avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile)
il quale prevede  che  «i  siti  internet  gestiti  dai  soggetti  in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e  dotati  dei
requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto
presso il Dipartimento per gli affari  di  giustizia  del  Ministero,
Direzione generale della giustizia civile»; 
  Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale: 
    e' stata disposta l'istituzione  dell'elenco  dei  siti  internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali  di  cui
all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui  all'art.  4;  oltre
che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei  siti  internet  gestiti
dagli istituti autorizzati di cui al comma  quinto  dell'art.  2  del
citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006; 
    e'  stato  istituito  il  registro  nel  quale  dovranno   essere
conservati i decreti di ammissione  delle  societa'  nell'elenco  dei
siti  internet  che  hanno  presentato  domanda   nonche',   per   la
pubblicita' dei beni mobili, degli istituti  autorizzati  di  cui  al
comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale  31  ottobre  2006,
oltre che i decreti di diniego e cancellazione; 
  Vista l'istanza del 28 settembre 2007 (prot. m. dag 4 ottobre 2007,
n. 126818.E), integrata con note (prot. m. dag  18  maggio  2009,  n.
68600.E), (prot. m. dag 25 settembre 2009, n. 116875.E) e 20  ottobre
2009 (prot. m. dag 27 ottobre 2009, n.  130973.E)  con  la  quale  la
societa' «Studio A/3 S.r.l.», con sede legale  in  Funo  di  Argelato
(Bologna), blocco 3/B n. 57 Centergross, p. IVA e  c.f.  02172021202,
siti    internet     www.astebologna.it,     www.asteforli-cesena.it,
astemodena.it, www.asteravenna.it e www.asterimini.it, ha  presentato
istanza d'iscrizione della predetta  societa'  nell'elenco  dei  siti
internet ed ha dichiarato di voler effettuare la  pubblicita'  presso
il distretto di Corte d'appello di Bologna; 
  Considerato che i requisiti posseduti dalla  societa'  «Studio  A/3
S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto  dal
P.D.G. del 2 aprile 2009; 
  Verificati in particolare: 
    il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici; 
    l'assenza di situazioni d'incompatibilita'; 
    il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per  i
sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 19 ottobre  2009,
n. 127349.E); 
 
                              Dispone: 
 
  L'iscrizione della societa' «Studio A/3 S.r.l.», con sede legale in
Funo di Argelato (Bologna), blocco 3/B n. 57 Centergross,  p.  IVA  e
c.f.     02172021202,     siti      internet      www.astebologna.it,
www.asteforli-cesena.it,  www.astemodena.it,   www.asteravenna.it   e
www.asterimini.it, nella sezione  A  dell'elenco  dei  siti  internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali  di  cui
agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. 
  L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. 
  Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad  effettuare
la pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di Bologna. 
  La societa' e'  obbligata  a  comunicare  immediatamente  tutte  le
vicende  modificative  dei  requisiti,  dei  dati  e  degli   elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  direttore  generale  della  giustizia  civile  si  riserva   di
verificare il mantenimento dei requisiti nonche'  l'attuazione  degli
impegni assunti. 
  Il direttore generale della giustizia civile  procedera'  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.  L'accertamento
dell'assenza o del venire meno dei requisiti e  delle  condizioni  di
cui agli articoli 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del
sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto. 
  Si  avverte  che  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti  che
effettuano la pubblicita' di  atti  relativi  a  procedure  esecutive
pendenti  davanti  agli  uffici  giudiziari  di  distretti  di  corte
d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti. 
    Roma, 2 novembre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano