IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto l'art. 2-quinquies, comma 1, lettera e) e comma 2 della legge
22 dicembre 2008, n. 201 «Conversione in  legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione,  di
sostegno ai  settori  dell'autotrasporto,  dell'agricoltura  e  della
pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e
definizione degli adempimenti tributari  per  le  regioni  Marche  ed
Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», che ha  novellato  il
predetto art. 83-bis; 
  Visto, in particolare, l'art. 83-bis, commi da 6 a 9 della legge  6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n.
201, che individua le violazioni alla cui commissione  il  successivo
comma 14 ricollega le sanzioni a carico dei trasgressori; 
  Visto il comma 14 del citato art. 83-bis, che individua le sanzioni
che  si  rendono  applicabili  a  seguito   dell'accertamento   delle
violazioni di cui ai commi 6, 7, 8, e 9, e cioe' l'esclusione, per un
periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e  previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge, l'esclusione fino a sei mesi dalla
procedura per  l'affidamento  pubblico  della  fornitura  di  beni  e
servizi; 
  Visto il comma  15  del  ripetuto  art.  83-bis,  che  prevede  che
l'autorita' competente all'applicazione delle predette sanzioni  deve
essere individuata con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della
giustizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211 «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti», ed in particolare l'art. 5, comma 1,
lettera g), che istituisce la Direzione generale per la  vigilanza  e
la sicurezza nelle infrastrutture, nell'ambito del  Dipartimento  per
le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale», che individua i  principi  generali  in  materia  di
procedimento sanzionatorio; 
  Visto l'art.  26  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante
«Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose  per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e  istituzione
di un sistema di tariffe a forcella  per  i  trasporti  di  merci  su
strada»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  286,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 22  dicembre  2008,  n.
214, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in  materia  di
liberalizzazione   regolata    dell'esercizio    dell'attivita'    di
autotrasportatore»; 
  Considerato  che,  al  fine  di  consentire  l'applicazione   delle
sanzioni individuate dall'art. 83-bis,  comma  14,  della  richiamata
legge  n.  133  del  6  agosto  2008,   come   modificato   dall'art.
2-quinquies, comma 1, lettera e), della legge 22  dicembre  2008,  n.
201,  si  rende   necessario   individuare   l'autorita'   competente
all'applicazione delle stesse attraverso il decreto interministeriale
di cui all'art. 83-bis, comma 15, della legge medesima; 
  Ritenuto che l'Autorita' competente ad applicare le sanzioni di cui
al comma 14, deve essere individuata  in  funzione  della  differente
natura delle sanzioni stesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Autorita' competenti ad applicare le sanzioni 
 
  1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle
disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 6, 7, 8, e 9 della legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n.
201, sono applicate, in ragione della loro differente  natura  e  nel
rispetto delle relative competenze, dalle amministrazioni di  seguito
specificate: 
    a) dall'Agenzia  delle  entrate  con  riferimento  alla  sanzione
dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali; 
    b) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui
all'art. 5, comma 1, lettera g), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211,  con  riferimento  alla  sanzione
dell'esclusione dalla  procedura  per  l'affidamento  pubblico  della
fornitura di beni e servizi; 
    c) dal Ministero dello sviluppo economico  con  riferimento  alla
sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari. 
  2. L'autorita' competente di  cui  alla  lettera  b)  del  presente
articolo  provvede,  altresi',  alle  segnalazioni  agli  organi   di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali, ai fini dell'adozione dei  provvedimenti  di  competenza  in
materia previdenziale.