IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri
e delle modalita' per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi e ausili finanziari; 
  Vista la legge n. 164/1992 concernente la  nuova  disciplina  delle
denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992,  n.  376,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  (supplemento  ordinario)  n.  216  del  14
settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti; 
  Visti i regolamenti (CE)  n.  509  e  n.  510  del  20  marzo  2006
concernenti  la  protezione  delle  indicazioni  geografiche,   delle
denominazioni di origine e delle  attestazioni  di  specificita'  dei
prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479 del 29 aprile 2008  relativo  alla
organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo  2001  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  9287  del  19  novembre  2008,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2009, concernente
la determinazione dei criteri e le modalita' per  la  concessione  di
contributi per la valorizzazione delle  caratteristiche  di  qualita'
dei   prodotti   agricoli   e   agroalimentari   contraddistinti   da
riconoscimento U.E., ai sensi dei  regolamenti  CE  n.  509/06  e  n.
510/06 e  da  riconoscimento  nazionale,  ai  sensi  della  legge  n.
164/1992; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  129  del  22
luglio 2009 recante Riorganizzazione del  Ministero  delle  Politiche
agricole alimentari e forestali, a norma  dell'art.  74  del  decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni alla legge 6
agosto 2008 n. 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della repubblica
Italiana (serie generale) n. 207 del 7 settembre 2009; 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il  decreto  ministeriale  n.
9287 del 19 novembre 2008 al fine  di  specificare  in  maniera  piu'
dettagliata i criteri di attribuzione dei  contributi  in  questione,
anche in considerazione della necessita' di garantire la  trasparenza
dell'azione amministrativa e  fornire  chiare  indicazioni  circa  la
presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita'  per
la concessione dei predetti contributi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con
il presente decreto i criteri e le modalita' per  la  concessione  di
contributi  in  favore  delle   iniziative   di   seguito   indicate,
concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di  qualita'  dei
prodotti agricoli ed  alimentari  contraddistinti  da  riconoscimento
U.E. ai sensi dei regolamenti numeri 509/06, 510/06 e  479/08  citati
in premessa e da riconoscimento nazionale ai  sensi  della  legge  n.
164/1992. In particolare il campo di applicazione delle attivita' per
le quali sono concessi dei contributi dovra' riguardare  le  seguenti
categorie di iniziative: 
  a) Iniziative riguardanti la partecipazione  a  fiere,  convegni  e
manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi  di
tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e
forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati
come   soggetti   proponenti,   operanti   per   la    valorizzazione
dell'immagine e per il  miglioramento  della  qualita'  dei  prodotti
caratterizzati dalle  denominazioni  di  origine,  dalle  indicazioni
geografiche  e  specialita'  tradizionali   garantite   di   cui   ai
regolamenti  comunitari  in  premessa  e  ai  sensi  della  legge  n.
164/1992, nonche' per una migliore  produzione  ed  una  piu'  estesa
divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi; 
  b)  Iniziative  riguardanti  la  valorizzazione,  la   salvaguardia
dell'immagine e la tutela anche legale, sia in  campo  nazionale  che
internazionale, predisposte da  consorzi  di  tutela  incaricati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonche'  da
altri organismi di carattere associativo, che svolgono  attivita'  di
tutela,  salvaguardia  dell'immagine  e  valorizzazione,  di  seguito
indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei  prodotti
a denominazione di  origine,  indicazione  geografica  e  specialita'
tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e
ai sensi della legge n. 164/1992. 
  In riferimento alle iniziative di cui sopra ai punti a)  e  b),  si
specifica che gli  organismi  di  carattere  associativo  operanti  a
livello nazionale, oltre a  non  avere  finalita'  di  lucro,  devono
possedere, tra le proprie finalita' statutarie, la  valorizzazione  e
la  salvaguardia  dei  prodotti   a   denominazione   d'origine,   in
collegamento con  le  attivita'  svolte  dal  relativo  consorzio  di
tutela, ove presente.