IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'accordo  sottoscritto  in  data  22  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  la
regione Piemonte che stabilisce che il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del
FSE-POR; 
  Visto l'accordo  sottoscritto  in  data  16  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  la
regione Lazio che  stabilisce  che  il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del
FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 8  giugno
2009, relativo alla societa' Ceva Automotive Logistics Italia Srl per
la quale sussistono le  condizioni  previste  dalla  normativa  sopra
citata ai fini della concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  in  favore
di un numero massimo di 30  unita'  lavorative  in  forza  presso  lo
stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone)  e  della  proroga
del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  in  deroga
alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 140  unita'
lavorative in forza presso lo stabilimento di Mirafiori Plant (Torino
Mirafiori - Torino, Rivalta di Torino - Torino,  Verrone  -  Biella),
per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; 
  Vista la nota del 19 maggio 2009 con la quale la  regione  Piemonte
si assume l'impegno all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla predetta societa', in conformita'  con  gli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Vista la nota dell'8 giugno 2009 con la quale la regione  Lazio  si
assume  l'impegno  all'erogazione  della  propria  quota  parte   del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla predetta societa', in conformita'  con  gli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Viste le istanze  di  concessione  e  di  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale   in   deroga   presentate
dall'azienda Ceva Automotive Logistics Italia Srl; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2,
comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  e  la
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il  periodo  dal  1º  gennaio
2009  al  31  dicembre   2009,   la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 8 giugno  2009,  in  favore  di  un  numero
massimo di  30  unita'  lavorative  della  societa'  Ceva  Automotive
Logistics Italia Srl, dipendenti presso lo stabilimento di Piedimonte
San Germano (Frosinone). 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per  l'occupazione  vengono
imputate: 
    per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30  aprile  2009,  l'intera
contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito  spettante
al lavoratore; 
    per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre  2009,  l'intera
contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito  spettante
al lavoratore. 
  Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1º  maggio
2009  al  31  dicembre  2009,  da   un   contributo   connesso   alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 546.834,00. 
  Matricola INPS: 8136679468. 
  Pagamento diretto: no.