IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre 2004; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui e' stato nominato il prof. Guido Rasi in
qualita' di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  21  giugno
2006, recante attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Vista la legge 22 dicembre  2008,  n.  203:  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Visto il decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000; 
  Vista la determinazione AIFA  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004»
(Revisione delle Note CUF), e successive modifiche; 
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  6  maggio  2009  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009 supplemento ordinario n.
81 che stabilisce la sospensione per sei  mesi  della  nota  AIFA  78
subordinata  al  monitoraggio  della   spesa   e   alla   valutazione
dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio  attivo
inserito nella nota AIFA 78; 
  Visti i dati disponibili relativi al  monitoraggio  della  spesa  e
alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni  singolo
principio attivo inserito nella nota AIFA 78; 
  Considerata la necessita' di acquisire maggiori informazioni  sulla
spesa di tali medicinali, prolungando adeguatamente il monitoraggio e
la valutazione dell'impatto economico in relazione  ad  ogni  singolo
principio attivo inserito nella nota AIFA 78; 
  Ritenuto adeguato disporre una proroga semestrale della sospensione
della nota 78 stabilita con determinazione AIFA 6 maggio 2009; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 e 11 novembre 2009; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  La sospensione temporanea della nota 78, di cui alla determinazione
AIFA 6 maggio 2009, e'  prorogata  di  sei  mesi.  La  proroga  della
sospensione  e'  subordinata  al  monitoraggio  della  spesa  e  alla
valutazione dell'impatto  economico  in  relazione  ad  ogni  singolo
principio attivo inserito nella nota AIFA 78. 
  Pertanto, durante la proroga di cui al precedente comma, i  farmaci
della nota 78 sono prescrivibili a carico del SSN  per  sei  mesi,  a
partire dalla data di entrata in  vigore  della  presente  determina,
senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da  parte
dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e  piano  terapeutico,
secondo le modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano.