IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,  recante  norme
relative alla riorganizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e delle agenzie fiscali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n.   385,    concernente    il    regolamento    di    organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Vista la legge 13 maggio 1999,  n.  133,  recante  disposizioni  in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante  norme  per  l'istituzione  del  gioco  del  Bingo  ai  sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze  12  settembre  2000,
con la quale l'incarico di controllore centralizzato  del  gioco  del
Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato; 
  Visto il  decreto  direttoriale  16  novembre  2000,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   concernente   l'approvazione   del
regolamento di gioco del Bingo; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  28  febbraio  2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni concernenti le
modalita' di gioco del bingo,  di  cui  al  decreto  ministeriale  31
gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  concernente
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori
interventi urgenti di protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  concernente
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39  (Norme  di
carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla  legge
3 agosto 2009, n. 102, che ha stabilito, tra l'altro, che con decreto
dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  puo'
disporre, in via  sperimentale  e  fino  al  31  dicembre  2010,  che
nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,  le  somme
giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a  monte  premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso
dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; 
  Visto il decreto direttoriale 8 ottobre  2009  con  il  quale  sono
state adottate, in via sperimentale e fino al 31  dicembre  2010,  le
disposizioni di attuazione della normativa di  cui  all'art.  12  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102; 
  Considerata la necessita' di apportare le conseguenti modifiche  al
decreto del 28 febbraio 2007 concernente le modalita' del  gioco  del
Bingo effettuato con partecipazione a distanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fino al 31  dicembre  2010,  in  via  sperimentale,  al  decreto
direttoriale 28 febbraio 2007  recante  disposizioni  concernenti  le
modalita' di gioco del bingo,  di  cui  al  decreto  ministeriale  31
gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a  distanza,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    l'art. 1, comma 2, lettera m) e' cosi' sostituito: 
    «m) premi facoltativi,  i  premi  adottati  facoltativamente  dal
concessionario, fermo restando  l'assegnazione  al  montepremi  della
aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto
ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29  e   variata   dal   decreto
direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009,  n.
102»; 
    l'art. 5, comma 3, e' cosi' sostituito: 
  «3. La somma da assegnare al montepremi  in  ciascuna  partita,  ai
sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e'
costituita da almeno il 70  per  cento  dell'importo  della  relativa
vendita delle cartelle, con l'attribuzione: 
    a) alla cinquina, dell'aliquota percentuale che puo' assumere  un
valore compreso tra 5 e 12; 
    b) al bingo,  dell'aliquota  percentuale  che  puo'  assumere  un
valore compreso tra 40 e 63; 
    c)  al  fondo  per  l'erogazione  del  premio  bingo  speciale  a
progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale  che  puo'
assumere un valore compreso tra 0 e 16; 
    d)  al  fondo  per  l'erogazione  del  premio  bingo  speciale  a
progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che
puo' assumere un valore compreso tra 0 e 16»; 
    l'art. 9, comma 1, e' cosi' sostituito: 
  «Il sistema centralizzato  liquida  giornalmente  gli  importi  del
prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato, dovuti
nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto  ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29 e variate dal decreto direttoriale  8  ottobre
2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
come modificato dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  ne  rende
disponibile l'informazione al concessionario».