IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 15 settembre 2008, con la  quale  il  sig.
Garcia Etienne Carlos Alberto, nato a Tampico (Stato  di  Tamaulipas,
Messico) il 9 novembre  1972,  cittadino  messicano,  ha  chiesto  il
riconoscimento del titolo denominato «Medico Cirujano», rilasciato in
data 1°  ottobre  1999  dall'«Instituto  Tecnologico  y  de  Estudios
Superiores de Monterrey-Campus Monterrey» con sede a Monterrey (Stato
di Nuevo Leon, Messico),  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere espresso  dalla  Conferenza  dei  servizi,  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  nella
riunione del 9 dicembre 2008; 
  Vista la definitiva decisione della citata Conferenza dei  servizi,
che, nella riunione del 16 giugno 2009, ha ritenuto di applicare alla
richiedente la  misura  compensativa  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8  e  15
ottobre 2009, ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della quale il sig. Garcia Etienne Carlos Alberto
e' risultato idoneo; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Medico Cirujano», rilasciato in data 1° ottobre 1999 dall'«Instituto
Tecnologico y de Estudios Superiores de  Monterrey-Campus  Monterrey»
con sede a Monterrey (Stato di Nuevo Leon, Messico)  al  sig.  Garcia
Etienne Carlos Alberto, nato a Tampico (Stato di Tamaulipas, Messico)
il  9  novembre  1972,  e'  riconosciuto  quale   titolo   abilitante
all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 
  2. Il  dott.  Garcia  Etienne  Carlos  Alberto  e'  autorizzato  ad
esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la
professione di  medico-chirurgo,  previa  iscrizione  all'ordine  dei
medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte
dell'ordine stesso della conoscenza della  lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi