IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
  Visto l'art. 1-bis,  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di
specifici  accordi  in   sede   governativa,   in   caso   di   crisi
occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,   di   riduzione   o
trasformazione di attivita', il  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro  mesi,  al  personale  anche
navigante dei vettori aerei e delle societa' da  questi  derivanti  a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; 
  Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito,  con
modificazioni,  con  legge  n.  166  del  27  ottobre  2008,  recante
disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi; 
  Vista la sentenza n. 291/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione
di insolvenza; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2008 del Ministro dello  sviluppo
economico, di ammissione della societa' Volare Spa alla procedura  di
amministrazione  straordinaria  e  della   nomina   del   commissario
straordinario; 
  Visto l'accordo in data 4  novembre  2008,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  alla
presenza dei rappresentanti della societa' Volare Spa, nonche'  delle
organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione  di
crisi nella quale si  e'  trovata  la  predetta  societa',  e'  stato
concordato il ricorso al trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, come  previsto  dal  citato  art.  1-bis,  della  legge  3
dicembre 2004, n.  291  e  successive  modificazioni,  in  favore  di
complessive 204 unita' lavorative (di cui 14 unita'  appartenenti  al
personale navigante tecnico, 130  unita'  appartenenti  al  personale
navigante di cabina e 60 unita' appartenenti al personale di  terra),
a decorrere  dal  14  ottobre  2008,  come  indicato  nella  nota  di
rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03  della  D.G.  della  tutela  delle
condizioni di lavoro; 
  Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della societa' Volare Spa  nonche'  delle
organizzazioni  sindacali,  che  assorbe  ed  integra  il  precedente
accordo del 4 novembre 2008, con il quale, considerata la  situazione
di crisi nella quale si e' trovata la  predetta  societa',  e'  stato
concordato il ricorso al trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, come  previsto  dal  citato  art.  1-bis,  della  legge  3
dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per  un  totale  di
466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti  al  personale  di
terra, 61 piloti e 239  assistenti  di  volo),  a  decorrere  dal  25
novembre 2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 44557, del 1° dicembre  2008,  con
il  quale  e'  stata  autorizzata  la  concessione  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore di complessive 204
unita' lavorative della societa' Volare Spa, per il  periodo  dal  14
ottobre 2008 al 24 novembre 2008 e in favore  di  un  totale  di  466
dipendenti a zero ore per il periodo  dal  25  novembre  2008  al  13
aprile 2009; 
  Visto il decreto ministeriale n. 46131, del 27 maggio 2009, con  il
quale  e'  stata   autorizzata   la   concessione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore di complessivi 364
dipendenti a zero ore (di cui 150 appartenenti al personale di terra;
26 piloti; 188 assistenti di volo) della societa' Volare Spa, per  il
periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009; 
  Vista l'istanza presentata in data 28 settembre 2009, con la  quale
la societa' Volare Spa, ha richiesto la concessione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal  14  ottobre
2009, ai sensi del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.
291 e successive modificazioni e del  decreto-legge  n.  134  del  28
agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166  del  27
ottobre 2008; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 14 ottobre 2009 al 13 aprile 2010, in favore di un totale di  301
dipendenti della societa' Volare Spa, ai sensi dell'art. 1-bis, della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del
decreto-legge  n.  134  del   28   agosto   2008,   convertito,   con
modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249 e successive modificazioni e del  decreto-legge  n.  134  del  28
agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166  del  27
ottobre  2008,  e'  autorizzata  la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il
precedente accordo governativo del 4 novembre 2008, in favore  di  un
totale di 301 dipendenti, di cui: 
    135 appartenenti al personale di terra; 
    17 piloti; 
    149 assistenti di volo, 
della societa' Volare Spa, sede  legale  in  Ferno  (Varese),  unita'
varie sul territorio nazionale. 
  Al fine di  garantire  l'operativita'  del  servizio  di  trasporto
aereo, fino  alla  definitiva  cessazione  dell'attivita',  l'azienda
procedera' alle sospensioni dei lavoratori applicando  meccanismi  di
rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del
24 novembre 2008. 
  Periodo dal 14 ottobre 2009 al 13 aprile 2010. 
  Pagamento diretto: si.