IL DIRETTORE GENERALE 
                   per la protezione della natura 
 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio in  data  23  dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  35  del  12  febbraio  2003,
dettante disposizioni per la  «Definizione  delle  procedura  per  il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi»,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 1° marzo 2004; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura DEC/DPN/1314 del 28  luglio  2006  che  riconosce  l'idoneita'
tecnica, ai sensi del citato D.D. 23 dicembre  2002,  all'impiego  in
mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi,
dei prodotti oleoassorbenti denominato E100, E200,  E50,  E22  (fogli
assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti),  E348p  (calze),
E18" (cuscino) della societa' P.A. Ecologia S.r.l.; 
  Considerato che il riconoscimento di idoneita' all'uso in  mare  di
prodotti  per  la  bonifica  della  contaminazione   da   idrocarburi
petroliferi, ai sensi del D.D. 23 dicembre 2002, ha durata  triennale
ed e' rinnovabile; 
  Vista l'istanza prodotta dalla societa' P.A.  Ecologia  S.r.l.  con
data 3 giugno 2009, diretta ad ottenere una estensione del periodo di
validita' del riconoscimento di idoneita' dei prodotti oleoassorbenti
sopracitati; 
  Preso atto del fatto che nella suddetta istanza  la  societa'  P.A.
Ecologia  S.r.l.  dichiara   che   nei   tre   anni   trascorsi   dal
riconoscimento di idoneita' i  suddetti  prodotti  non  hanno  subito
alcuna modifica nella loro natura e composizione; 
  Considerato che le procedure tecniche per il  riconoscimento  della
idoneita'  all'uso  in  mare  di  prodotti  per  la  bonifica   della
contaminazione da idrocarburi petroliferi sono rimaste immutate dalla
data del succitato DEC/DPN/1314; 
  Considerato altresi' che gli enti tecnici di riferimento non  hanno
segnalato l'introduzione, dalla emanazione del  citato  D.D.  del  23
dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologia  atte
a valutare l'efficacia, la stabilita' e la  tossicita'  dei  prodotti
disinquinanti, e che pertanto la  documentazione  tecnica  necessaria
(scheda di identificazione e test di stabilita', di  efficacia  e  di
tossicita') relative ai prodotti oleoassorbenti summenzionati ed agli
atti di questa direzione sia da considerarsi ancora valida; 
  Viste le note  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (nota prot. n.  043906  del  21  ottobre  2009)  e
dell'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 48652 del 6 ottobre
2009), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di
validita'  del  riconoscimento  di  idoneita'  tecnica  dei  prodotti
oleoassorbenti denominati E100, E200, E50, E22, E344,  E344/s,  E150,
E348p ed E18", alla luce di quanto  dichiarato  dalla  societa'  P.A.
Ecologia  S.r.l.  circa  le  immutate  caratteristiche  del  prodotto
suddetto dalla data del suo riconoscimento di idoneita'; 
  Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione  della
estensione del periodo di validita' del riconoscimento  di  idoneita'
tecnica dei prodotti summenzionati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  La validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti
assorbenti di cui al DEC/DPN/1314 del 28 luglio 2006, e' esclusa  per
ulteriori 3 anni dalla data del presente.