L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2009; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio   universale»)   pubblicate   nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002,  legge
n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248,   rubricato:
«Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni»; 
  Visto  il  regolamento   di   attuazione   dell'art.   14-bis   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4  agosto
2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le
procedure in materia  di  formulazione  di  impegni  da  parte  degli
operatori  di  settore,  regolamento   recato   dalla   delibera   n.
645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato
alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
103 del 3 maggio 2008 (di seguito, «il regolamento»); 
  Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie  di  cui
alla  delibera  n.  136/06/CONS  del  15  marzo  2006  e   successive
modificazioni,  nel  testo  coordinato  allegato  alla  delibera   n.
130/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23  aprile
2008  (di  seguito,  «il  regolamento   in   materia   di   procedure
sanzionatorie»); 
  Vista la proposta di impegni dell'8 maggio 2009 che la societa' H3G
S.p.A.  ha  presentato,  ai  sensi  della  legge  n.  248/2006,   con
riferimento  al  procedimento  sanzionatorio  avviato  con  atto   di
contestazione n. 11/09/DIT («Proposta definitiva»); 
  Vista la nota del 2 luglio 2009, trasmessa in  pari  data,  recante
prot. H3G  n.  183/2009,  con  la  quale  H3G  S.p.A.  ha  confermato
l'immediata applicabilita' della proposta di impegni, con la rinuncia
a ogni condizione, nonche' l'avvenuta realizzazione  delle  procedure
volte ad assicurare l'immediata cessazione della condotta contestata; 
  Vista la determina direttoriale n. 9/09/DIT,  «Pubblicazione  della
proposta definitiva di impegni presentata dalla societa'  H3G  S.p.A.
ai  sensi  della  legge  n.  248/2006»,  pubblicata  nel   sito   web
dell'Autorita' in data 31 luglio 2009; 
  Viste le osservazioni presentate dai terzi interessati  nell'ambito
della consultazione pubblica  di  cui  all'art.  4  del  regolamento,
conclusasi in data 29 settembre 2009; 
  Vista la nuova  versione  della  proposta  di  impegni,  modificata
rispetto a quella dell'8 maggio 2009, presentata in data 29 settembre
2009 («Proposta finale»); 
  Visti  gli  atti  del  procedimento   sanzionatorio   avviato   con
contestazione n. 11/09/DIT; 
  Considerato quanto segue: 
I. La proposta di impegni. 
  1. In data 8 maggio 2009, H3G S.p.A. (H3G) ha presentato, ai  sensi
della legge n. 248/2006, una  proposta  preliminare  di  impegni  con
riferimento al procedimento sanzionatorio n. 11/09/DIT, avviato dalla
direzione  tutela  dei  consumatori  dell'Autorita'  per   violazione
dell'art. 9, comma 10, della delibera  dell'Autorita'  n.  19/01/CIR,
recante «Modalita' operative  per  la  portabilita'  del  numero  tra
operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili  e  personali
(Mobile Number Portability)». 
  2. La suddetta proposta e' volta ad eliminare  sia  i  presupposti,
sia le conseguenze del comportamento  contestato  dall'Autorita'  nel
procedimento   sanzionatorio   sopra   menzionato.   In   particolare
l'Autorita' ha contestato a H3G di aver  annullato  le  richieste  di
portabilita' di ventinove MSISDN verso l'operatore  Vodafone  Omnitel
NV utilizzando  la  causale  «Annullamento  per  richiesta  ad  altro
recipient»  in  mancanza  della  comprovata  richiesta  degli  utenti
interessati di voler attivare la prestazione con altro operatore. 
  3. In particolare, la proposta definitiva  di  H3G  prevede  quanto
segue: 
    i) diffusione di una nota informativa  interna  che  confermi  il
divieto alla Divisione Customer Care di utilizzare i dati dei clienti
che abbiano  fatto  richiesta  di  MNP  per  finalita'  promozionali,
commerciali o di retentio n. H3G si  impegna  ad  inviare  a  codesta
spettabile Autorita' copia di tale nota; 
    ii) modifica dello script di registrazione delle telefonate degli
operatori dei call center ai clienti che, nel corso di un contatto  a
fronte di  una  campagna  di  marketing,  dichiarino  di  aver  fatto
richiesta di MNP, nel senso di prevedere che detti operatori dovranno
limitarsi, in tal caso, ad accertare  solo  l'effettiva  volonta'  di
tali clienti di usufruire del servizio di MNP, per poi concludere  la
telefonata; 
    iii) diffusione di una nota informativa interna che  confermi  il
divieto alla Divisione marketing di H3G di inviare agli operatori dei
call center l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di
MNP da sottoporre a campagna promozionale a fini di retention. H3G si
impegna ad inviare a codesta spettabile autorita' copia di tale nota.
Cio' non  comportera',  tuttavia,  il  blocco  o  la  modifica  delle
consuete campagne di caring  effettuate  dalla  Divisione  marketing,
tramite i call center, nei confronti  della  clientela  in  generale,
anche qualora si tratti di utenza che avesse presentato richiesta  di
MNP;  in  questo  ultimo  caso  si  procedera'  come  specificato  al
precedente punto ii); 
    iv)  eliminazione  dalle  procedure  aziendali  di  caring  della
clientela di ogni procedura che disciplini la gestione di clienti per
i quali, durante il contatto outbond, venga rilevata  la  sussistenza
di una portabilita' verso altro operatore ancora non espletata; 
    v) istituzione di una Unita' di monitoraggio interna - costituita
da tre membri, uno della Divisione affari regolamentari, uno nominato
dalla  Divisione  internai  auditing  e  uno  nominato  dall'AGCOM  -
incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli Impegni e,  in
particolare, di controllare che non vi  siano  scambi  tra  divisioni
aziendali, a fini promozionali e di retention, dei  dati  di  clienti
che abbiano fatto richiesta di MNP nonche' di verificare le eventuali
doglianze di operatori Recipient in materia di MNP; 
    vi) introduzione di disposizioni specifiche nel Codice  Etico  di
H3G che contemplino  l'obbligo  di  utilizzare  i  dati  relativi  ai
clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP con  la
massima riservatezza, senza alcun trasferimento di dette informazioni
ad altre divisioni / dipartimenti  aziendali,  ed  esclusivamente  al
fine della gestione della prestazione  di  MNP.  H3G  si  impegna  ad
inviare a codesta  spettabile  Autorita'  copia  della  versione  del
Codice Etico che contempli tali nuove disposizioni; 
    vii)  conduzione  di  specifiche  campagne  informative  per  gli
operatori dei  call  center  e  per  il  management  della  Divisione
marketing in relazione al divieto di utilizzo, a fini promozionali  e
di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP; 
    viii) sviluppo del tavolo tecnico per  la  negoziazione  con  gli
altri operatori al fine di modificare l'accordo quadro sulla  MNP  in
modo coerente con le disposizioni dell'AGCOM; 
    ix) rafforzamento del processo di presidio della  prestazione  di
MNP che, sulla base di  richieste  formulate  da  parte  degli  altri
operatori  mobili  in  qualita'  di  Recipient,   renda   disponibili
informazioni sullo stato delle richieste di MNP riportate all'interno
di  liste  specifiche  fornite  dagli  operatori  recipient   stessi,
garantendo il rispetto di determinati livelli di servizio in  termini
di tempi di fornitura delle informazioni richieste; 
    x) utilizzo rafforzato di un sistema di reporting bimestrale,  da
inviare all'Unita' di monitoraggio interna sulla MNP  e/o  all'AGCOM,
che evidenzi l'andamento del numero di richieste di MNP andate a buon
fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con  le  relative  causali),
che confermi l'eliminazione degli annullamenti delle richieste di MNP
con causale «Annullamento per richiesta  da  altro  recipient».  Tale
reporting bimestrale confluirebbe in un report annuale che riassuma i
risultati  dei  report   bimestrali,   da   inviare   all'Unita'   di
monitoraggio interna sulla MNP e/o all'AGCOM. 
II. La consultazione pubblica. 
  4. In data 30 luglio 2009, con determina direttoriale n.  9/09/DIT,
l'Autorita' ha pubblicato sul proprio sito web la proposta definitiva
di Impegni invitando - come previsto dall'art. 4 del regolamento -  i
terzi  interessati  a  fare  pervenire  le  proprie  osservazioni  al
riguardo. 
  5. La consultazione pubblica si e'  conclusa  il  30  agosto  2009;
entro tale termine risulta pervenuto  un  solo  contributo  da  parte
dell'operatore Telecom Italia S.p.A., il quale,  sostanzialmente,  ha
lamentato l'incongruenza  ed  ultroneita'  degli  impegni  presentati
rispetto alla condotta contestata ed alla sua cessazione. 
III. La nuova proposta di impegni. 
  6. In data 29 ottobre 2009, H3G ha presentato  una  nuova  versione
della proposta di impegni, contenente una integrazioni rispetto  alla
precedente, volta a recepire  le  osservazioni  avanzate  da  Telecom
Italia S.p.A. e dal competente ufficio di questa autorita'. 
  In particolare, alla nuova proposta, di  seguito  riportata,  viene
aggiunto un primo gruppo di impegni: 
    i) diffusione di una nota informativa che, fermo restando  quanto
di seguito descritto, confermi il divieto di utilizzo  della  causale
12 come causa di rigetto della MNP e assicuri  il  pieno  e  completo
rispetto della previsione dell'art. 5.10  della  delibera  78/08/CIR,
confermando che nessuna causale al di fuori di quelle previste  dalla
disposizione  citata  e'  ammessa.  Disabilitazione   tecnica   della
funzione che genera nel sistema le causali diverse da quelle previste
dall'art. 5.10 citato, con particolare riferimento alla causale 12. 
    ii) diffusione di una nota informativa interna  che  confermi  il
divieto alla Divisione Customer Care di utilizzare i dati dei clienti
che abbiano  fatto  richiesta  di  MNP  per  finalita'  promozionali,
commerciali o di retention. H3G  si  impegna  ad  inviare  a  codesta
spettabile autorita' copia di tale nota; 
    iii) modifica dello  script  di  registrazione  delle  telefonate
degli operatori dei call center ai  clienti  che,  nel  corso  di  un
contatto a fronte di una campagna di marketing,  dichiarino  di  aver
fatto richiesta di MNP, nel senso di prevedere  che  detti  operatori
dovranno limitarsi,  in  tal  caso,  ad  accertare  solo  l'effettiva
volonta' di tali clienti di usufruire del servizio di  MNP,  per  poi
concludere la telefonata; 
    iv) diffusione di una nota informativa interna  che  confermi  il
divieto alla Divisione Marketing di H3G di inviare agli operatori dei
call center l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di
MNP da sottoporre a campagna promozionale a fini di retention. H3G si
impegna ad inviare a codesta spettabile Autorita' copia di tale nota.
Cio' non  comportera',  tuttavia,  il  blocco  o  la  modifica  delle
consuete campagne di caring  effettuate  dalla  Divisione  marketing,
tramite i call center, nei confronti  della  clientela  in  generale,
anche qualora si tratti di utenza che avesse presentato richiesta  di
MNP;  in  questo  ultimo  caso  si  procedera'  come  specificato  al
precedente punto ii); 
    v)  eliminazione  dalle  procedure  aziendali  di  caring   della
clientela di ogni procedura che disciplini la gestione di clienti per
i quali, durante il contatto outbond, venga rilevata  la  sussistenza
di una portabilita' verso altro operatore ancora non espletata; 
    vi)  istituzione  di  una  Unita'  di  monitoraggio   interna   -
costituita da tre membri, uno della Divisione  affari  regolamentari,
uno  nominato  dalla  Divisione  internai  auditing  e  uno  nominato
dall'AGCOM - incaricata di vigilare sulla corretta  esecuzione  degli
impegni e, in particolare, di controllare che non vi siano scambi tra
divisioni aziendali, a fini promozionali e di retention, dei dati  di
clienti che abbiano fatto richiesta di MNP nonche' di  verificare  le
eventuali doglianze di operatori recipient in materia di MNP; 
    vii) introduzione di disposizioni specifiche nel Codice Etico  di
H3G che contemplino  l'obbligo  di  utilizzare  i  dati  relativi  ai
clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP con  la
massima riservatezza, senza alcun trasferimento di dette informazioni
ad altre divisioni / dipartimenti  aziendali,  ed  esclusivamente  al
fine della gestione della prestazione  di  MNP.  H3G  si  impegna  ad
inviare a codesta  spettabile  Autorita'  copia  della  versione  del
Codice Etico che contempli tali nuove disposizioni; 
    viii) conduzione  di  specifiche  campagne  informative  per  gli
operatori dei  call  center  e  per  il  management  della  Divisione
marketing in relazione al divieto di utilizzo, a fini promozionali  e
di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP; 
    ix) sviluppo del tavolo tecnico per la negoziazione con gli altri
operatori al fine di modificare l'accordo quadro sulla  MNP  in  modo
coerente con le disposizioni dell'AGCOM; 
    x) rafforzamento del processo di presidio  della  prestazione  di
MNP che, sulla base di  richieste  formulate  da  parte  degli  altri
operatori  mobili  in  qualita'  di  recipient,   renda   disponibili
informazioni sullo stato delle richieste di MNP riportate all'interno
di  liste  specifiche  fornite  dagli  operatori  recipient   stessi,
garantendo il rispetto di determinati livelli di servizio in  termini
di tempi di fornitura delle informazioni richieste; 
    xi) utilizzo rafforzato di un sistema di reporting bimestrale, da
inviare all'Unita' di Monitoraggio Interna sulla MNP  e/o  all'AGCOM,
che evidenzi l'andamento del numero di richieste di MNP andate a buon
fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con  le  relative  causali),
che confermi l'eliminazione degli annullamenti delle richieste di MNP
con causale «Annullamento per richiesta  da  altro  recipient».  Tale
reporting bimestrale confluirebbe in un report annuale che riassuma i
risultati  dei  report   bimestrali,   da   inviare   all'Unita'   di
monitoraggio interna sulla MNP e/o all'AGCOM. 
  7. Il nuovo gruppo di impegni, indicato col n. 1),  e'  finalizzato
precipuamente ad impedire la possibilita' di scartare  ordinativi  di
MNP per causali diverse  da  quelle  previste  dalla  nuova  delibera
intervenuta in materia, la n. 78/08/CIR, la quale non  prevede  punto
la possibilita' di annullamento per richieste di altro recipient; 
IV. La valutazione degli impegni. 
  8. In relazione al gruppo di Impegni indicati al punto i), la nuova
proposta prevede alcuni accorgimenti volti  a  rendere  effettivo  il
divieto di rigetto di ordinativi di MNP con causali diverse da quelle
stabilite dall'art. 5.10 della delibera 78/08/CIR, tra le quali,  per
l'appunto, non e' piu' presente quella  relativa  alla  richiesta  da
parte di altro operatore recipient. Si tratta, evidentemente, di  una
applicazione del nuovo principio, introdotto da tale delibera al fine
di ovviare alle pratiche di retention registrate in passato,  per  il
quale eventuali ordinativi di MNP  successivi,  ovvero  richieste  di
annullamento, non possono in alcun  modo  inficiare  un  ordine  gia'
validato ed in via di espletamento. 
  9.  In  ottica  di  tutela  del  consumatore  le  misure   proposte
rappresentano sicuramente uno strumento efficace per  assicurare  che
gli utenti, una volta richiesta la MNP, non vedano  piu'  la  propria
richiesta vanificata  o  ritardata  sulla  base  di  asseriti  ordini
successivi,  come  nelle  fattispecie  che  hanno  dato  l'avvio   al
procedimento sanzionatorio n. 11/09/DIT. 
  10. In relazione ai gruppo di Impegni indicati con  i  numeri  ii),
iii),  iv),  vi)  e  vii),   si   tratta   di   accorgimenti   volti,
essenzialmente, ad impedire l'utilizzo dei dati dei clienti che fanno
richiesta di passaggio ad altro operatore per operazioni di marketing
a fini di retention. Alla luce della normativa regolamentare  attuale
(art.  10.6  della  delibera  78/08/CIR),  che  conserva  il  divieto
dell'utilizzo di simili dati per motivi diversi da quelli legati alla
procedura di  portabilita',  tali  misure  non  possono  che  trovare
positivo accoglimento, pur risultando non piu' direttamente  connesse
alla  violazione  contestata,  alla  luce  della  nuova  impostazione
seguita dalla delibera 78/08/CIR in  ordine  alle  cause  di  rigetto
degli ordinativi. 
  11. Con riferimento ai gruppi di impegni indicati ai numeri v), ix)
e x), le misure previste appaiono idonee  a  garantire  un  controllo
tempestivo circa la gestione degli ordinativi di MNP,  necessario  al
fine di interventi immediati in caso  di  anomalie,  assicurando  che
eventuali distorsioni anticompetitive siano eliminate nel piu'  breve
tempo possibile, riducendo al minimo gli impatti sul mercato. 
  12.  In  particolare,  l'istituzione  di  un  organo  di  controllo
fornisce garanzie di  effettivita'  dei  controlli  sulla  attuazione
degli Impegni, ma nel contempo avrebbe anche un  piu'  ampio  effetto
disincentivante per la societa', in merito all'adozione  di  processi
aziendali comunque non conformi alle disposizioni dell'Autorita'. 
  13. Anche  la  misura  di  cui  al  punto  x)  riveste  particolare
importanza ai fini di una complessiva valutazione della portata degli
impegni, purche' la  tempistica  (bimestrale)  indicata  per  l'invio
della reportistica sia adeguata  a  quella  prevista  dalla  delibera
78/08/CIR, art. 16, e dunque avvenga con cadenza mensile. 
  14. In conclusione l'Autorita', valutate anche le risultanze  della
consultazione pubblica, ritiene che la proposta di  Impegni,  seppure
presentata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio  avviato  per
violazione  di  disposizioni  a  tutela  dell'utenza,  sia  idonea  a
migliorare  la  concorrenzialita'  nel  mercato   interessato   dagli
Impegni, purche' gli stessi siano intesi come complementari  rispetto
agli obblighi regolamentari intervenuti in materia di  procedure  per
la  portabilita'  del  numero   mobile   successivamente   ai   fatti
contestati,  e  segnatamente  a  quanto  stabilito   dalla   delibera
78/08/CIR. Risulta di tutta  evidenza,  infatti,  che  assicurare  il
compimento del processo di portabilita' senza ritardi o  distorsioni,
oltre a  garantire  l'adempimento  della  volonta'  del  consumatore,
comporta innegabili vantaggi per  la  concorrenzialita'  del  mercato
delle  comunicazioni  mobili  e  personali,  evitando  la   possibile
creazione di barriere al passaggio dei clienti tra i vari operatori. 
  Ritenuto,  per  le  sopra  esposte  motivazioni,  che  gli  impegni
presentati  da  H3G  S.p.A.  in  data  8  maggio  2009,  cosi'   come
successivamente modificati nella versione proposta  all'Autorita'  in
data 29 settembre 2009, risultano, ad  una  valutazione  complessiva,
idonei  a  migliorare  le  condizioni  di  concorrenza  del   settore
attraverso  idonee  e  stabili  misure,  nonche'   a   rimuovere   le
conseguenze   anticompetitive   degli   illeciti    contestati    nei
procedimenti sanzionatori coinvolti; 
  Ritenuto, pertanto,  di  disporre  l'obbligatorieta'  dei  suddetti
impegni per H3G S.p.A. ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini  previsti
dalla legge; 
  Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori; 
  Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore  ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e  il
funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Gli impegni presentati da H3G S.p.A., ai sensi dell'art.  14-bis
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, in data 8 maggio 2009, ed emendati  in  data  29
settembre 2009, sono approvati e resi  obbligatori  per  la  predetta
societa'  nei  termini  sopra  descritti,  ed  allegati  al  presente
provvedimento di cui fanno parte integrante. 
  2. L'autorita' esaminera' con cadenza  periodica  l'implementazione
degli impegni e comunque entro 120 giorni dalla loro approvazione. 
  3. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di  contestazione
n.  11/09/DIT  resta  sospeso  fino  alla   verifica   dell'effettivo
adempimento degli impegni. 
  4. La mancata attuazione degli impegni  e'  punita  nelle  forme  e
secondo le procedure di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive
modificazioni,  nel  testo  coordinato  allegato  alla  delibera   n.
131/08/CONS,  ed  alla   delibera   n.   136/06/CONS   e   successive
modificazioni,  nel  testo  coordinato  allegato  alla  delibera   n.
130/08/CONS. 
  La presente delibera e' notificata a H3G S.p.A. e pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  sito  web  e  nel
Bollettino ufficiale dell'autorita'. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                                        Il presidente 
                                                          Calabro'    
Il commissario relatore 
        Sortino