IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 31 gennaio 2008, con la quale il sig.  Ban
Kevin Michael, nato a Cleveland (Ohio, U.S.A.) il  26  ottobre  1966,
cittadino statunitense,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo
denominato «Medicinae Doctoris», rilasciato in data  25  maggio  1996
dalla  «Georgetown  University-School  of  Medicine»  di   Washington
(District of Columbia, U.S.A.),  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
del 9 dicembre 2008, ha  ritenuto  di  applicare  al  richiedente  la
misura compensativa ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  23  del
citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8  e  15
ottobre 2009, ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a  seguito  della  quale  il  sig.  Ban  Kevin  Michael  e'
risultato idoneo; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Medicinae  Doctoris»,  rilasciato  in  data  25  maggio  1996  dalla
«Georgetown University-School of Medicine» di Washington (District of
Columbia, U.S.A.), al sig. Ban Kevin Michael, nato a Cleveland (Ohio,
U.S.A.) il 26 ottobre 1966, e' riconosciuto quale  titolo  abilitante
all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 
  2. Il dott. Ban Kevin  Michael  e'  autorizzato  ad  esercitare  in
Italia, come lavoratore dipendente  o  autonomo,  la  professione  di
medico-chirurgo, previa iscrizione  all'ordine  dei  medici-chirurghi
territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  dell'ordine
stesso della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle  speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi