IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante  «Norme
di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse
automobilistiche»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3  dello  stesso   decreto,   che
stabilisce:  «la  quota  di  gettito  della   tassa   automobilistica
attribuita alla regione e' incrementata nella misura necessaria  alla
copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'art. 1, comma
1, nonche' ai compiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di  cui  al  comma  1.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli  oneri  delle
funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui  al
comma  1  e,  conseguentemente,  la  nuova  misura  dell'aliquota  di
compartecipazione  regionale  al   gettito   della   predetta   tassa
automobilistica»; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
33500 del  3  aprile  2009  con  la  quale  vengono  quantificate  in
€ 735.051,00 le spese di  funzionamento  dell'Ufficio  periferico  di
Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri,  personale,  affari
generali  e  la  pianificazione  generale  dei  trasporti,   relative
all'anno 2007; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
2389  del  10  marzo  2009  con  la  quale  vengono  quantificati  in
€ 175.881,00 i  proventi  derivanti  dalle  operazioni  svolte  dallo
stesso Ufficio periferico di Aosta per l'anno 2007,  attualizzati  in
seguito all'entrata in vigore del nuovo piano tariffario; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.  14096
del 9 ottobre 2008, dalla quale risulta che il  gettito  delle  tasse
automobilistiche riscosso a beneficio della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta nell'anno 2007 e' pari ad € 27.240.168,61; 
  Visto l'art. 3, primo comma, lettera h)  della  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  Regione
Valle  d'Aosta),  che  determina  in  nove   decimi   la   quota   di
compartecipazione  della  Regione  Valle  d'Aosta   alle   tasse   di
circolazione sui veicoli a  motore  e  rimorchi  immatricolati  nella
Regione; 
  Vista la nota n. 4908/SG del 23 ottobre 2009  con  cui  la  Regione
formalizza l'intesa  prevista  dall'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13/2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno 2008  che,  tra  l'altro,  conferisce  al  Ministro  per  i
rapporti con le regioni la delega all'esercizio  delle  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione  degli
statuti  delle  regioni  e  delle  province  ad  autonomia  speciale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ammontare degli oneri delle funzioni  amministrative  inerenti
alla motorizzazione civile trasferite  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta, al netto dei  proventi  derivanti  dalle  operazioni  svolte
dall'Ufficio periferico della motorizzazione richiamato in  premessa,
quantificato in € 559.170,00 per l'anno 2007,  rapportato  al  totale
del  gettito  della  tassa  automobilistica  relativa  all'anno  2007
afferente all'ambito della Regione, quantificato in €  27.240.168,61,
determina un aumento della quota di  compartecipazione  regionale  al
gettito della tassa automobilistica nella misura di  0,2  decimi.  Di
conseguenza,  subordinatamente  all'effettivo   trasferimento   delle
predette  funzioni  amministrative  e  del  relativo   personale,   a
decorrere dal 1° gennaio  2010,  la  quota  di  gettito  della  tassa
automobilistica  attribuita  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  di   cui
all'art. 3, primo comma,  lettera  h)  della  legge  n.  690/1981  e'
incrementata a 9,2 decimi. 
  2. La Regione provvede a riversare nel capitolo di entrata relativo
al gettito della tassa automobilistica (capitolo 1218  -  Capo  VIII)
del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo di ogni  anno,  la  quota
spettante all'erario della tassa automobilistica riscossa  alla  data
del 15 marzo  dell'anno  in  corso,  nonche'  il  saldo  della  quota
spettante  all'erario  della  tassa  automobilistica  riscossa  dalla
Regione nell'esercizio precedente, al netto dei rimborsi effettuati. 
  3. Gli oneri e i proventi derivanti dall'esercizio  delle  funzioni
in materia di motorizzazione sono contabilizzati in conto erario fino
all'effettiva assunzione delle medesime da parte della Regione, salvo
eventuali conguagli, a valere  sulle  spettanze  relative  agli  anni
successivi, calcolati in  riferimento  ai  mesi  di  esercizio  delle
trasferende funzioni da parte dello Stato.  La  Regione  provvede  al
suddetto eventuale conguaglio  riversando  allo  Stato  la  quota  di
spettanza, ridotta od aumentata fino a  concorrenza  dell'importo  da
conguagliare, entro il mese successivo all'acquisizione dei  dati  di
consuntivo relativi al gettito dell'imposta. 
  4.  La  Regione  provvede  a  riscuotere  direttamente   le   tasse
automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010.