IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  194,  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visto il decreto di riconoscimento all'azienda agraria sperimentale
«Mario Marani», con sede  legale  in  via  Romea  Nord,  248 -  48100
Ravenna, dell'idoneita' a  condurre  prove  ufficiali  di  campo  con
prodotti fitosanitari prot. n. 3276 del 23 aprile 2007; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 9 dicembre 2008 presso l'azienda agraria sperimentale  «Mario
Marani»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    Comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 6 aprile 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'azienda agraria sperimentale «Mario Marani», con  sede  legale
in via Romea Nord, 248 - 48100  Ravenna,  e'  riconosciuta  idonea  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    informazioni sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza
(di cui all'allegato  III,  punto  6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture orticole; 
    concia delle sementi; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria.