IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Vista l'istanza presentata in data 26 novembre 2009, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 da «QC S.r.l.», con sede a Monteriggioni (Siena), Villa Parigini, localita' Basciano; Visto il certificato di accreditamento alla norma EN 45011 n.094B Rev.00 rilasciato da «Accredia a QC S.r.l.», quale organismo di certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali, alimenti e mangimi trasformati; Considerato che la documentazione di sistema e' stata preventivamente sottoposta, in data 17 settembre 2009, all'esame dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 220/95, il quale ha espresso un preventivo parere favorevole sulla stessa ed ha dato mandato a questo Ministero di procedere all'autorizzazione di «QC S.r.l.» non appena lo stesso avesse trasmesso la documentazione e l'istanza; Considerato che dalla documentazione presentata «QC & I sas» ha ceduto_«QC S.r.l.» il ramo di azienda relativo alla certificazione in agricoltura biologica, con la contestuale presa in carico degli operatori controllati fino alla data del presente decreto da «QC & I sas»; Verificato che la documentazione trasmessa unitamente all'istanza di cui sopra e' uguale a quella gia' esaminata dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad «QC S.r.l.», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; Decreta: Art. 1 1. «QC S.r.l.», con sede a Monteriggioni (Siena), Villa Parigini, localita' Basciano, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT BIO 014. 2. «QC S.r.l.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.