IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno  2007,
relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti  biologici,
che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5  settembre
2008, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007 relativo alla produzione e  all'etichettatura  dei  prodotti
biologici,   per   quanto   riguarda   la    produzione    biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 710 della  Commissione  del  5  agosto
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889,  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  per
quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione  relative
alla produzione  di  animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura
biologica; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  220,  inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia  di  produzione  agricola  ed   agroalimentare   con   metodo
biologico; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009,  n.  129,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica  il
decreto 5  dicembre  2006,  relativo  agli  organismi  di  controllo,
autorizzati ai sensi  del decreto  legislativo n.  220/1995,  cui  e'
imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema; 
  Vista l'istanza presentata in  data  26  novembre  2009,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 da «QC  S.r.l.»,  con
sede a Monteriggioni (Siena), Villa Parigini, localita' Basciano; 
  Visto il certificato di accreditamento alla norma EN  45011  n.094B
Rev.00 rilasciato da «Accredia  a  QC  S.r.l.»,  quale  organismo  di
certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal regolamento  (CE)
n. 834/2007 e successivi regolamenti di  applicazione  relativi  alla
produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  vegetali,
animali, alimenti e mangimi trasformati; 
  Considerato   che   la   documentazione   di   sistema   e'   stata
preventivamente sottoposta, in data 17 settembre 2009, all'esame  dal
Comitato  di   valutazione   degli   organismi   di   controllo   per
l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del d.lgs. n.  220/95,  il
quale ha espresso un preventivo parere favorevole sulla stessa ed  ha
dato mandato a questo Ministero di  procedere  all'autorizzazione  di
«QC S.r.l.» non appena lo stesso avesse trasmesso la documentazione e
l'istanza; 
  Considerato che dalla documentazione presentata «QC  &  I  sas»  ha
ceduto_«QC S.r.l.» il ramo di azienda relativo alla certificazione in
agricoltura biologica, con  la  contestuale  presa  in  carico  degli
operatori controllati fino alla data del presente decreto da «QC &  I
sas»; 
  Verificato che la documentazione trasmessa  unitamente  all'istanza
di cui sopra e' uguale  a  quella  gia'  esaminata  dal  Comitato  di
valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ad «QC  S.r.l.»,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo n. 220/1995; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. «QC S.r.l.», con sede a Monteriggioni (Siena),  Villa  Parigini,
localita' Basciano, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e  3
del decreto legislativo n. 220/1995,  ad  esercitare  l'attivita'  di
controllo sugli operatori che producono, preparano,  immagazzinano  o
importano da un paese terzo prodotti biologici o che  immettono  tali
prodotti sul mercato, con codice IT BIO 014. 
  2. «QC S.r.l.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al
presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a
quanto previsto dal regolamento (CE)  n.  834/2007,  dal  regolamento
(CE) n. 889/2008 e dal decreto legislativo n. 220/1995  e  successive
modifiche ed integrazioni.