IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Vista la determinazione AIFA del  27  settembre  2006,  concernente
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e  non
convenzionata», con cui e' stata disposta la riduzione  nella  misura
del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali  comunque  dispensati  o
impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche'  la  rideterminazione  dello
sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la  determinazione
del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad
integrale copertura del  disavanzo  accertato  per  il  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che conferma per gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA,  ed,  in
particolare, la delibera n. 26 del Consiglio  di  amministrazione  in
data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 796,  lettera  g)  della  legge  n.  296/2006
citata, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere  all'AIFA
la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27
settembre 2006, previa dichiarazione di impegno  al  versamento  alle
Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di  equivalenza
degli effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  h),  della  legge  n.  296/2006
citata; 
  Vista la determinazione AIFA del 9 febbraio 2007  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente indotte dall'applicazione del sistema  del  payback  in
questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.; 
  Visto l'art. 64, comma  1  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 136  del
31 luglio 2009, che estende le disposizioni di cui  alla  lettera  g)
del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296  fino
al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai
farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 e  dispone  che
l'AIFA, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, definisce le  modalita'  tecniche  applicative  della
disposizione di cui al primo periodo; 
  Ritenuto,  pertanto,   necessario   ed   urgente   predisporre   un
provvedimento che definisca le  modalita'  tecniche  applicative  del
citato art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  La  presente  determinazione  si   applica   alle   specialita'
medicinali  classificate  in  fascia   A   ed   H,   commercializzate
successivamente al  31  dicembre  2006.  Per  i  prodotti  che  hanno
modificato la classe di rimborsabilita' da A ad  H  o  viceversa,  la
classificazione di cui tener conto ai fini dell'applicazione del  pay
back e' quella attualmente vigente. 
  2. Sono escluse dalla possibilita' di  applicazione  del  pay  back
tutte le specialita' medicinali commercializzate anteriormente al  31
dicembre 2006 che non avevano aderito alla  procedura  del  pay  back
prevista dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27  dicembre
2006, n. 296 e successive proroghe. 
  3. Al fine di poter effettuare il calcolo dei valori di  pay  back,
sono altresi' esclusi i prodotti che hanno  commercializzato  per  un
periodo inferiore a 1 mese precedente la data di  entrata  in  vigore
della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed i prodotti  generici-equivalenti
inseriti nelle liste di trasparenza.