IL DIRETTORE GENERALE Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui e' stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche' la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006; Visto l'art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006 citata, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN; Visto l'art. 1, comma 796, lettera h), della legge n. 296/2006 citata; Vista la determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007; Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del payback in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.; Visto l'art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 136 del 31 luglio 2009, che estende le disposizioni di cui alla lettera g) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 e dispone che l'AIFA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo; Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente predisporre un provvedimento che definisca le modalita' tecniche applicative del citato art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Determina: Art. 1 Campo di applicazione 1. La presente determinazione si applica alle specialita' medicinali classificate in fascia A ed H, commercializzate successivamente al 31 dicembre 2006. Per i prodotti che hanno modificato la classe di rimborsabilita' da A ad H o viceversa, la classificazione di cui tener conto ai fini dell'applicazione del pay back e' quella attualmente vigente. 2. Sono escluse dalla possibilita' di applicazione del pay back tutte le specialita' medicinali commercializzate anteriormente al 31 dicembre 2006 che non avevano aderito alla procedura del pay back prevista dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe. 3. Al fine di poter effettuare il calcolo dei valori di pay back, sono altresi' esclusi i prodotti che hanno commercializzato per un periodo inferiore a 1 mese precedente la data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed i prodotti generici-equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza.