IL DIRETTORE GENERALE 
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture 
                            e dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella  riunione  del  31  marzo  2009,  ha
espresso parere  favorevole  all'iscrizione  nel  relativo  registro,
della varieta' di specie agraria indicata nel presente decreto; 
  Considerato che per la stessa varieta'  era  stata  temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione; 
  Vista la richiesta di variazione  di  denominazione,  avanzata  dal
responsabile  della  conservazione  in  purezza  delle  varieta'   in
questione, da «Teo» a «Teofilo»; 
  Considerato concluso l'esame della denominazione proposta; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  della
proposta sopra menzionata; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la  sotto  elencata  varieta'  di
specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero: 
  Girasole: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 26 novembre 2009 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
--- 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.