IL DIRETTORE GENERALE 
              per gli ordinamenti del sistema nazionale 
             di istruzione e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  la  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio 2008; il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85  convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea, dalla prof.ssa Christine Polli; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
sottoindicato; 
  Visto il decreto di riconoscimento n. 242/2007 del  2  agosto  2007
con il quale il  titolo  conseguito  in  Austria,  sottoindicato,  e'
dichiarato equipollente alla laurea italiana  in  «matematica»  dalla
Libera Universita' di Bolzano; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21  marzo  2005,
n.  39,  e'  esonerata  dalla  presentazione   della   certificazione
linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria,
secondaria ed accademica conseguita  presso  istituzioni  scolastiche
che prevedono l'italiano come seconda lingua; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche', al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata, ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    -  diploma   di   istruzione   post-secondaria:   «Magistra   der
Naturwissenschaften»,    «erste    Studienrichtung    Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Mathematik;  zweite  Studienrichtung  Lehramtsstudium
Unterrichtsfach  Geschichte,  Sozialkunde  und  Politische   Bildung»
conseguito il 27 novembre 2006 presso la Leopold Franzens Universität
di Innsbruck (Austria); 
    - titolo di abilitazione all'insegnamento: 
      a)  Pädagogische  und  Schulpraktische  Ausbildung  (formazione
pedagogica  e  pratica  scolastica)  conseguita  presso  la   Leopold
Franzens Universität di Innsbruck (Austria); 
      b)  «Bestätigung  gemäß  §  27a   Unterrichtspratktikumsgesetz»
conseguito  nell'anno  scolastico 2007/2008  presso  l'I.P.S.E.T.S.S.
«Robert Gasteiner» di Bolzano,  posseduto  dalla  prof.ssa  Christine
Polli, cittadina italiana nata a Bressanone  (Bolzano)  il  21  marzo
1981, ai sensi e per gli effetti di  cui  al  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio  della
professione di docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, nelle classi di concorso: 
        47/A - Matematica; 
        48/A - Matematica applicata. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2009 
 
                                         Il direttore generale: Dutto