IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
recante il Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni  derivanti
dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio  2009,
n. 28, concernente il Regolamento recante modifiche al citato decreto
del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.  254,  concernente
disciplina  del  risarcimento  diretto  dei  danni  derivanti   dalla
circolazione stradale; 
  Visto l'art. 13, comma 2, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  254  del  2006,  come  modificato  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, ai sensi del quale: 
  le compensazioni fra  le  imprese  per  i  risarcimenti  effettuati
nell'ambito del sistema di risarcimento diretto avvengono sulla  base
di costi medi; 
  tali costi medi possono essere differenziati per  grandi  tipologie
di veicoli assicurati e per  danni  a  cose  e  danni  alle  persone,
nonche',   limitatamente   ai   danni   a   cose,    per    macroaree
territorialmente omogenee in numero non superiore a tre; 
  le compensazioni possono avvenire anche sulla  base  di  meccanismi
che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa  che
ha risarcito il danno, secondo le regole definite  dalla  convenzione
che disciplina anche la  stanza  di  compensazione  dei  risarcimenti
effettuati; 
  i predetti criteri di  differenziazione  possono  essere  applicati
alternativamente o congiuntamente; 
  Visto l'art. 13, comma 2-bis, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 254 del 2006, come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, secondo cui  le  predette
differenziazioni delle compensazioni da applicare  sono  stabilite  e
possono essere modificate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui  al  comma  4
del medesimo art. 13, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e
dell'esperienza maturata  sul  sistema,  senza  tuttavia  determinare
mutamenti frequenti e in nessun  caso  per  periodi  di  applicazione
inferiori ad una annualita'; 
  Tenuto  conto  dei  dati  attualmente   disponibili   relativamente
all'andamento effettivo dei costi di risarcimento  e  dell'esperienza
fino ad ora maturata sul sistema del  risarcimento  diretto,  nonche'
dell'esigenza, in conformita' a quanto stabilito dal citato comma  2,
che  i  predetti  criteri  di  differenziazione  non  comportino  una
eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere  a  base  per  le
compensazioni; 
  Sentiti l'ISVAP, che ha espresso il proprio parere  favorevole  con
osservazione con nota n. 32-09-000150 del  7  dicembre  2009,  ed  il
Comitato tecnico di cui al  comma  4  del  citato  art.  13,  che  ha
espresso il proprio parere favorevole nella riunione del  3  dicembre
2009; 
  Considerato  che  dell'osservazione  formulata  nel  citato  parere
favorevole dell'ISVAP si puo' tenere  conto  in  fase  attuativa  del
presente provvedimento, direttamente da  parte  del  citato  Comitato
tecnico determinando l'eventuale appartenenza delle singole  province
a macroaree territorialmente omogenee diverse da quella  che  risulti
intermedia quanto  ai  costi  solo  in  presenza  di  una  base  dati
sufficientemente estesa e consolidata; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ai fini della regolazione contabile dei rapporti  economici  per
la gestione del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  18  luglio  2006,  n.  254,  le  compensazioni  da
applicare ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo  decreto,  con
riferimento ai sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio  2010
sono effettuate: 
  a) per i danni al veicolo assicurato, alla persona  del  conducente
ed alle  cose  trasportate,  sulla  base  di  un  costo  medio  unico
determinato annualmente; 
  b) per i danni alla persona del trasportato  e  alle  cose  di  sua
proprieta',  sulla  base  di  un  costo   medio   unico   determinato
annualmente e di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il
danno, secondo le regole definite dalla convenzione di  cui  all'art.
13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006. 
  2.  Le  compensazioni  di   cui   al   comma 1   sono   determinate
distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo: 
    a) ciclomotori e motocicli; 
    b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli. 
  3. Le compensazioni di cui al comma 1, lettera a), limitatamente ai
danni  al  veicolo  assicurato  e   alle   cose   trasportate,   sono
differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo
prevista dal comma 2, in tre macroaree territorialmente omogenee. 
  4. I valori dei costi medi forfettari e delle franchigie di cui  al
comma 1, per ciascuna grande tipologia di veicolo di cui al comma  2,
nonche' l'appartenenza ad una delle  tre  macroaree  territorialmente
omogenee di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente  dal  Comitato
tecnico previsto dall'art. 13, comma 4, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 254/2006. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Scajola