IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005 n.  219  recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati» che all'art. 14, comma 2, prevede che il Ministro  della
salute, sulla base delle indicazioni  fornite  dal  Centro  nazionale
sangue  di  cui  all'art.  12  e   dalle   strutture   regionali   di
coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  definisce  annualmente  il  programma  di   autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136,
comma 1, prevede  che  il  Ministero  della  salute  prenda  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza   della
Comunita' europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal
fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di  sangue
o suoi componenti e prenda tutti i  provvedimenti  necessari  per  lo
sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti  derivati
dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni  volontarie  e
non remunerate; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  207  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  208  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo  20  dicembre  2007,  n.  261  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e di emocomponenti»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  1°  settembre  1995
recante «Costituzione e compiti dei comitati  per  il  buon  uso  del
sangue presso i presidi ospedalieri», come modificato dal decreto del
Ministro della sanita'  5  novembre  1996  recante  «Integrazione  al
decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione  e
compiti dei comitati per il buon uso  del  sangue  presso  i  presidi
ospedalieri»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  21  dicembre  2007
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  dell'11  aprile  2008,
recante: «Programma di autosufficienza nazionale  del  sangue  e  dei
suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2 , legge  n.
219/2005; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e  dei  suoi  derivati
costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti  i
cittadini uguali condizioni di qualita'  e  sicurezza  della  terapia
trasfusionale e  che  essa  e'  fondata  sul  principio  etico  della
donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata; 
  Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n.  219  riconosce
la funzione sovraregionale e sovraziendale  dell'autosufficienza  del
sangue e dei suoi  derivati,  individuando  specifici  meccanismi  di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono le regioni e le province autonome dotandosi  di  strumenti
di   governo   caratterizzati   da   capacita'   di   programmazione,
monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete
di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Considerata la necessita' di garantire l'autosufficienza del sangue
dei suoi prodotti su tutto il territorio nazionale, sotto il  profilo
quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo
strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra
i quali quelli associati alle emergenze, ai trattamenti oncologici ed
ematologici,  ai  trapianti  di  organi  e  di  cellule  progenitrici
emopoietiche, alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite nel corso di  un  incontro
organizzato al riguardo dal Centro  nazionale  sangue,  nel  mese  di
dicembre u.s., condivise con i responsabili delle strutture regionali
di coordinamento per le attivita' trasfusionali e con le associazioni
dei donatori volontari di sangue; 
  Preso atto del documento predisposto dal  Centro  nazionale  sangue
sulla base di tali indicazioni  emerse  e  condivise,  nonche'  delle
informazioni raccolte relative alle attivita' 2008, dei dati  storici
relativi agli anni precedenti e degli elementi di analisi  sistemica,
che si  configura  esso  stesso  programma  organico,  articolato  ed
esaustivo delle finalita' della legge, compatibile con  lo  stato  di
attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile  quale
Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2009; 
    
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  29
ottobre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2009, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza  nazionale,  di  cui
all'allegato  A)  al  presente  decreto  di  cui  costituisce   parte
integrante. 
  2. Tale programma predisposto in linea con lo stato  di  attuazione
della legge  n.  219/2005  e  incentrato  sugli  elementi  strategici
prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del  sangue  e
dei suoi prodotti, nell'individuare i consumi storici,  i  fabbisogni
ed i livelli di produzione a tal fine necessari, definisce, alla luce
dell'esperienza maturata, linee  di  indirizzo  per  il  monitoraggio
della stessa autosufficienza, per  la  compensazione  interregionale,
per il coordinamento in rete  del  sistema  e  per  il  miglioramento
continuo  della  qualita'  in  specifici   ambiti   delle   attivita'
trasfusionali  e  della  produzione   nazionale   degli   emoderivati
influenti sui livelli di autosufficienza. 
  3. L'attuazione  del  programma  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2009 
 
                                              Il vice Ministro: Fazio 
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 62