LA GIUNTA REGIONALE 
 
    (Omissis); 
 
                              Delibera: 
 
    1. (Omissis). 
    2.  Di  stabilire  che,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2010,
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all' art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446
(istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale  imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' determinata
nella misura dello 0,9 per cento. 
    3. (Omissis). 
    4. (Omissis). 
 
                                               Il presidente: Vendola 
Il segretario: Donno