Art. 1 
  1.  E'  abrogato  l'articolo  1,   comma   4-quinquiesdecies,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   134,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 
  2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti  dall'articolo  1,
comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.  167,
nel periodo di vigenza della norma medesima. 
  (( 2-bis. Fino all'avvenuta  rinnovazione  e  al  completamento,  a
seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura  concorsuale
a posti di dirigente scolastico, di cui al  decreto  direttoriale  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª   serie
speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in  servizio  con
funzioni  di  dirigente  scolastico,  a   seguito   della   procedura
concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in
via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma. 
   2-ter. Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Avvertenza: 
              Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11,  comma  1,
          del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
          delle leggi, sull'emanazione dei  decreti  del  Presidenete
          della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,   nonche'
          dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo  unico,  al  solo
          fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni  del
          decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate  dalla
          legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto,
          trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
              Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono
          stampate con caratteri corsivi. 
              Tali modifiche sul video sono  riportate  tra  i  segni
          ((...)) 
              A norma dell'art. 15, comma 5, delle  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello   della   sua
          pubblicazione. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  25
          settembre 2009,  n.  134,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante:«Disposizioni
          urgenti  per  garantire   la   continuita'   del   servizio
          scolastico  ed  educativo  per  l'anno   2009-2010»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. All'art. 4 della legge 3 maggio 1999,  n.
          124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
              "14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati  per
          il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,  2  e
          3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
          del servizio scolastico ed educativo, possono  trasformarsi
          in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo  nel  caso
          di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
          e sulla base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente
          legge e dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni". 
              1-bis. In attuazione  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, gli atti di convocazione dei  supplenti,  ai  fini  del
          conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la
          casella di posta elettronica certificata. 
              2. Tenuto conto di quanto previsto dal  comma  7  e  al
          fine  di  assicurare  la  qualita'  e  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed  educativo,  per  l'anno  scolastico
          2009-2010 ed in deroga alle  disposizioni  contenute  nella
          legge 3 maggio 1999, n. 124, e  nei  regolamenti  attuativi
          relativi  al  conferimento  delle  supplenze  al  personale
          docente  e  al   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario,   l'amministrazione   scolastica   assegna   le
          supplenze  per  assenza  temporanea   dei   titolari,   con
          precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle
          graduatorie  di  istituto,  al  personale  inserito   nelle
          graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605,
          lettera c),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  ed  al  personale  ATA  inserito
          nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e  nelle
          graduatorie provinciali ad esaurimento,  gia'  destinatario
          di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine
          delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico  2008-2009
          o  che  abbia  conseguito  nel  medesimo  anno  scolastico,
          attraverso le graduatorie di  istituto,  una  supplenza  di
          almeno centottanta giorni, che non abbia  potuto  stipulare
          per l'anno scolastico  2009-2010  la  stessa  tipologia  di
          contratto  per  carenza  di  posti  disponibili,  non   sia
          destinatario di un contratto a tempo  indeterminato  e  non
          risulti collocato a riposo. 
              3. L'amministrazione  scolastica  puo'  promuovere,  in
          collaborazione  con  le  regioni  e  a  valere  su  risorse
          finanziarie messe a disposizione  dalle  regioni  medesime,
          progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto,  che
          prevedano attivita' di carattere  straordinario,  anche  ai
          fini  dell'adempimento  dell'obbligo  dell'istruzione,   da
          realizzarsi  prioritariamente   mediante   l'utilizzo   dei
          lavoratori  precari  della  scuola  di  cui  al  comma   2,
          percettori  dell'indennita'  di  disoccupazione,  cui  puo'
          essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
          delle risorse messe a disposizione dalle regioni. 
              4. Al personale di cui ai commi 2 e 3  e'  riconosciuta
          la valutazione dell'intero anno di servizio  ai  soli  fini
          dell'attribuzione  del  punteggio  nelle   graduatorie   ad
          esaurimento previste dall'art. 1, comma  605,  lettera  c),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  nelle  graduatorie
          permanenti  di  cui  al  citato  art.   554   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011,  il
          termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3
          luglio 2001, n. 255, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 agosto 2001, n. 333, e'  prorogato  al  31  agosto
          2010. 
              4-ter. La lettera c) del comma 605  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          si  interpreta  nel   senso   che   nelle   operazioni   di
          integrazione   e   di   aggiornamento   delle   graduatorie
          permanenti di cui all'art. 1  del  decreto-legge  7  aprile
          2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne  fanno
          esplicita  richiesta,  oltre  che   la   permanenza   nella
          provincia prescelta in occasione  dell'aggiornamento  delle
          suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008  e
          2008-2009, di essere inseriti anche  nelle  graduatorie  di
          altre province dopo  l'ultima  posizione  di  terza  fascia
          nelle graduatorie medesime. Il  decreto  con  il  quale  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          dispone l'integrazione  e  l'aggiornamento  delle  predette
          graduatorie  per  il   biennio   scolastico   2011-2012   e
          2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto  dall'art.  1,
          comma  4,  del  citato  decreto-legge  n.  97   del   2004,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004,
          e' improntato al principio del riconoscimento  del  diritto
          di  ciascun  candidato  al  trasferimento  dalla  provincia
          prescelta     in     occasione     dell'integrazione      e
          dell'aggiornamento per il biennio  scolastico  2007-2008  e
          2008-2009 ad un'altra  provincia  di  sua  scelta,  con  il
          riconoscimento del punteggio e della conseguente  posizione
          nella graduatoria. 
              4-quater.  Nelle  operazioni  di  integrazione   e   di
          aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui  all'art.
          1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  giugno   2004,   n.   143,
          trasformate in graduatorie ad esaurimento dal  citato  art.
          1, comma 605, lettera c), della legge n. 296  del  2006,  e
          successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1°
          settembre  2009  per  il  biennio  scolastico  2009-2010  e
          2010-2011, non e'  consentito  modificare  la  scelta  gia'
          precedentemente effettuata in merito  all'attribuzione  del
          punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu'
          specifiche graduatorie. 
              4-quinquies.   A   decorrere    dall'anno    scolastico
          2010-2011,  non   e'   consentita   la   permanenza   nelle
          graduatorie ad  esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'
          stipulato contratto a  tempo  indeterminato  per  qualsiasi
          tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
              4-sexies. Restano validi, secondo quanto gia' stabilito
          dall'art. 36, comma 1-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e  il
          diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti  dai
          docenti ammessi con riserva ai corsi speciali  indetti  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'art.
          2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143,  purche'
          in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla  data
          di cui al citato art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge n.
          207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          14 del 2009. I docenti di cui al  periodo  precedente  sono
          inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. 
              4-septies. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          della  legge   di   conversione   del   presente   decreto,
          l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti  con
          contratto a tempo  indeterminato,  in  servizio  presso  la
          scuola pubblica, ammessi  con  riserva  ai  corsi  speciali
          indetti  con  i  decreti  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 21 del 9 febbraio  2005
          e n. 85 del 18 novembre 2005,  ai  sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' titolo
          valido per  la  partecipazione  a  tutte  le  procedure  di
          mobilita' professionale previste dalla normativa vigente. 
              4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i
          docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
          che si avvalgono  o  chiedono  di  avvalersi  dei  benefici
          previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge
          12  marzo  1999,  n.  68,  all'atto  della   richiesta   di
          inserimento nella graduatoria di una provincia  diversa  da
          quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche
          della provincia nella cui graduatoria  chiedono  di  essere
          inseriti la certificazione medica originale comprovante  le
          condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire
          dei benefici medesimi. Per il personale gia' inserito nella
          graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, la certificazione  e'  trasmessa  nei
          termini  stabiliti  dal  regolamento  di   cui   al   comma
          4-undecies. 
              4-novies. A  decorrere  dallo  stesso  anno  scolastico
          indicato al comma  4-octies,  i  dirigenti  scolastici  che
          conseguono la  nomina  in  regione  diversa  da  quella  di
          residenza trasmettono la documentazione di cui al  medesimo
          comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente. 
              4-decies. Sulla base della  certificazione  di  cui  ai
          commi  4-octies  e  4-novies,  le  autorita'   scolastiche,
          qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi
          a  campione,  richiedono   ulteriori   accertamenti   sulla
          sussistenza delle  condizioni  personali  o  familiari  che
          danno diritto a fruire dei benefici previsti  dalle  citate
          norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria
          locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione
          ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
          individuata secondo criteri  di  competenza  stabiliti  dal
          regolamento di cui al comma 4-undecies. 
              4-undecies. Con regolamento  emanato  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche  sociali,  sono  adottate  le  disposizioni
          necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi  da
          4-octies a 4-decies. 
              4-duodecies. All'art. 427, comma 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che
          il  beneficiario  del   riconoscimento   delle   qualifiche
          professionali deve  possedere  le  conoscenze  linguistiche
          necessarie,  su  richiesta  dell'interessato  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
          limitare gli effetti del riconoscimento previsti  dall'art.
          3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai  soli
          fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole  di
          lingua tedesca della provincia di Bolzano». 
              4-terdecies. Al fine di  favorire  l'occupazione  e  la
          formazione, nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari
          dei contratti di cui al  comma  14-bis  dell'art.  4  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto  dal  comma  1  del
          presente articolo, e dei soggetti di cui  al  comma  2  del
          presente articolo, all'art. 19, comma 4, del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le  parole:  "banca
          dati" sono inserite le seguenti: "nella quale  confluiscono
          tutti  i  dati  disponibili  relativi  ai   percettori   di
          trattamenti  di  sostegno   al   reddito   e   ogni   altra
          informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti
          e"; dopo le  parole:  "e  successive  modificazioni,"  sono
          inserite le seguenti: "le regioni, il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, la societa'  Italia
          lavoro Spa e l'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione
          professionale dei lavoratori" e le parole: ",  e  provvede"
          sono sostituite dalle seguenti: ". L'INPS provvede altresi'
          al monitoraggio". 
              4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies,
          al decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) i commi l e 2 dell'art. 8 sono abrogati; 
              b) all'art. 15, comma 4, lettera a), il  numero  3)  e'
          sostituito dal seguente: 
              "3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione
          e alla  diffusione  dei  dati  che  permettono  la  massima
          efficienza e  trasparenza  del  processo  di  incontro  tra
          domanda  e  offerta  di  lavoro,  assicurando   anche   gli
          strumenti  tecnologici  necessari  per  la  raccolta  e  la
          diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
          fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro". 
              4-quinquiesdecies. (Abrogato). 
              4-sexiesdecies. Dall'attuazione  del  presente  decreto
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.».