IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
               DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma  33,  del
citato decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei conti  in
data 25  settembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
dicembre 2008, n. 281, e in particolare, l'art. 7, comma 4, il  quale
prevede che l'importo unitario del  beneficio  della  Carta  Acquisti
puo' essere  modulato  per  diverse  categorie  di  beneficiari,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali  per  tener  conto
dei vincoli a specifici usi relativi a versamenti a titolo  spontaneo
e solidale al Fondo Carta Acquisti da parte di soggetti privati; 
  Visto il decreto integrativo, del citato decreto n.  89030  del  16
settembre 2008, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  n.
104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti  in  data
14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  dicembre
2008, n. 281; 
  Visto il decreto integrativo, del citato decreto n.  89030  del  16
settembre 2008, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964
del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo
2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; 
  Vista la  Convenzione  stipulata  in  data  17  settembre  2008  ed
approvata con  decreto  n.  89803  del  19  settembre  2008,  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e Poste Italiane  S.p.A.,  per
la gestione del servizio integrato Carta Acquisti; 
  Vista la Convenzione stipulata in data  23  dicembre  2008  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI  Foundation
la quale, all'art.  2,  comma  2,  vincola  il  versamento  a  titolo
spontaneo e solidale effettuato da tali soggetti ai beneficiari della
Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio  nazionale,  di
gas naturale o GPL, per uso  finalizzato  al  riscaldamento  e/o  uso
cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unita' abitativa; 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare alcune procedure al  fine  di
agevolare gli adempimenti a carico dei richiedenti; 
  Ritenuto, pertanto, alla luce degli  ulteriori  elementi  acquisiti
nella prima fase di operativita' del Programma Carta  Acquisti,  allo
scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti  e  di
rendere piu' efficiente lo strumento: 
    di  poter  consentire  di   utilizzare,   entro   un   anno,   le
disponibilita' concesse in un bimestre e non spese nel corso di  tale
bimestre; 
    di introdurre la possibilita' di consegnare  la  Carta  Acquisti,
con disponibilita'  finanziaria,  successivamente  all'ammissione  al
beneficio; 
  Vista la nota  del  27  novembre  2009,  con  la  quale  l'Istituto
Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di  competenza
sul testo del presente decreto; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
  Al decreto n. 89030  del  16  settembre  2008,  come  modificato  e
integrato con i decreti n. 104376 del 7 novembre 2008 e n. 15964  del
27 febbraio 2009, di cui alle premesse, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni e integrazioni: 
    all'art.  2,  comma  1,   dopo   le   parole   «L'Amministrazione
responsabile, titolare» sono aggiunte le seguenti  «,  congiuntamente
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»; 
    all'art. 3, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta  la  seguente
lettera «j) su richiesta dei  richiedenti  o  dei  beneficiari  della
Carta Acquisti, puo' aggiornare i dati da  questi  forniti,  rendendo
disponibili  telematicamente  gli  aggiornamenti,   ove   necessario,
all'Amministrazione responsabile e al Gestore del servizio.»; 
    all'art. 5, comma 3, dopo «da rinnovarsi  periodicamente.»,  sono
aggiunte le seguenti «Le persone  di  fiducia  possono  eventualmente
richiedere l'accredito di benefici  relativi  a  diversi  beneficiari
sulla medesima Carta.»; 
    all'art. 6, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto  il  seguente  comma
«2-ter. La consegna della Carta Acquisti di cui  al  comma  2,  viene
effettuata    con    disponibilita'    finanziaria    successivamente
all'ammissione al beneficio, a seguito dell'adeguamento, a tal  fine,
della Convenzione con il Gestore del servizio di cui alle premesse.»; 
    all'art. 7, comma 2, le parole «entro i due bimestri  successivi»
sono sostituite dalle seguenti «entro i sei bimestri successivi»; 
    all'art.  12-bis,  il  titolo  dell'articolo  e'  sostituito  dal
seguente  «Integrazioni  al  Fondo  Carta  Acquisti   da   parte   di
Amministrazioni centrali, regionali e locali»; 
    all'art. 12-bis, comma 1, le parole «Le Regioni  e  le  Provincie
autonome,»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «Le   Amministrazioni
centrali, le Regioni e le Provincie autonome,».