IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,
che all'art. 118  prevede  la  designazione,  da  parte  degli  Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e  che  all'art.
185-quinquies prevede la designazione, da parte degli  Stati  membri,
dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione   della   direttiva    93/99/CEE,    concernente    misure
supplementari  in  merito  al  controllo   ufficiale   dei   prodotti
alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori
che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e  tra  essi  la
conformita' ai criteri generali  stabiliti  dalla  norma  europea  EN
45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Visto il decreto  22  settembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 239,  dell'11
ottobre 2008, con  il  quale  al  laboratorio  Enoconsulting  S.r.l.,
ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n.  6/A,  e'  stata  rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi   valore
ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 dicembre 2009; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre  2009
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European cooperation for accreditation; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
al laboratorio Enoconsulting S.r.l., ubicato  in  Erbusco  (Brescia),
via Iseo n. 6/A, al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi   valore
ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente  alle  prove
elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita' fino al 15  dicembre  2013,  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa      comunicazione      comporta      la       sospensione
dell'autorizzazione.  
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2009 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo