IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalita' attuative delle misure in esso previste, a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie, in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rideterminate dal predetto decreto-legge per i medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in particolare, l'art. 48; Ritenuto necessario stabilire le misure attuative previste dal citato art. 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 39 del 2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio; Decreta: Art. 1 1. In caso di mancato rispetto da parte dell'azienda farmaceutica delle quote di spettanza previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di seguito indicato come «decreto-legge», l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) determina la riduzione del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione o, in caso di reiterazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanita', o altra autorita' competente ad accertare l'irregolarita', segnala all'AIFA la predetta violazione.