LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  195,  «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005»; 
  Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11,  comma  1,  ai
sensi delle  quali  la  Banca  d'Italia,  per  finalita'  statistiche
riguardanti la compilazione della  bilancia  dei  pagamenti  e  degli
altri indicatori  monetari  e  finanziari  per  l'analisi  economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per  la
trasmissione  di  dati  e  notizie  necessari  cui  sono  tenuti  gli
operatori residenti in Italia; 
  Visto quanto disposto dal medesimo art. 11, comma  2,  in  base  al
quale ferme le disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  per  le
finalita' statistiche di cui al richiamato comma 1 la Banca  d'Italia
puo' chiedere  alle  banche  e  agli  altri  intermediari  finanziari
notizie e dati relativi alla propria attivita',  stabilendo  altresi'
con proprio provvedimento termini e  modalita'  per  la  trasmissione
delle informazioni; 
  Visto il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale i  criteri
per l'applicazione delle sanzioni previste per  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui al medesimo art.  11,  comma  1,  sono  stabiliti
dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento; 
  Visto il comma  7  del  richiamato  articolo,  secondo  cui,  ferme
restando le sanzioni  applicabili  ai  sensi  delle  leggi  speciali,
l'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  cennato  comma  2, e'
punita con sanzioni amministrative pecuniarie per la cui  irrogazione
si applica la procedura di cui all'art. 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23  novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni  statistiche  da  parte  della
Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, gli articoli 1  e  2,
comma 1, ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la
BCE nella raccolta di informazioni  statistiche  per  quanto  risulti
necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC,  nonche'
il comma 2 relativo  all'individuazione  degli  «operatori»  soggetti
agli obblighi di segnalazione; 
  Vista la direttiva (CE) n. 64/2007 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di  pagamento  nel
mercato interno e, in particolare, l'art. 4, numero 13 che  definisce
il servizio di «rimessa di denaro»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»: 
  Considerati gli indirizzi e le migliori pratiche adottati a livello
comunitario e internazionale volti a  promuovere  la  raccolta  delle
informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche  relative
alla bilancia dei  pagamenti  e  alla  posizione  patrimoniale  verso
l'estero  anche  direttamente  presso  gli  operatori  residenti  che
detengono posizioni sull'estero o effettuano operazioni con l'estero; 
  Considerata l'esigenza di contenere gli oneri a carico dei soggetti
segnalanti e di evitare duplicazioni informative; 
  Considerata    altresi'    l'opportunita'    di    garantire     la
semplificazione,  l'economicita'  e  l'efficacia  della   complessiva
azione amministrativa nell'ambito delle funzioni assegnate alla Banca
d'Italia in materia  di  statistiche  di  bilancia  dei  pagamenti  e
posizione  patrimoniale  verso  l'estero,  anche  con  riguardo  allo
svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      le seguenti disposizioni 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
    a) «impresa residente»: l'impresa,  avente  o  meno  personalita'
giuridica e diversa dalle persone fisiche, che abbia  nel  territorio
nazionale italiano un centro di  interesse  economico  come  definito
nell'allegato A del regolamento (CE) 2533/98  del  Consiglio  del  23
novembre 1998, la cui  funzione  principale  consiste  nel  produrre,
finanziare, assicurare o ridistribuire; 
    b) «rilevazione»: la raccolta,  attraverso  un  questionario,  di
dati  e  informazioni  su  fenomeni  economici  relativi  a   imprese
residenti; 
    c) «servizio di rimessa di denaro»: un servizio di  pagamento  in
cui i fondi sono consegnati da un  pagatore  senza  che  siano  stati
aperti conti di pagamento intestati al pagatore  o  al  beneficiario,
unicamente allo scopo  di  trasferire  una  somma  corrispondente  al
beneficiario o a un altro prestatore  di  servizi  di  pagamento  che
agisce per conto  del  beneficiario,  e/o  in  cui  tali  fondi  sono
riscossi  per  conto  del   beneficiario   e   resi   disponibili   a
quest'ultimo; 
    d)  «Manuale»:  il  documento  allegato,  contenente   istruzioni
applicative delle disposizioni del  presente  provvedimento,  di  cui
costituisce parte integrante.