LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»; Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia; Visto quanto disposto dal medesimo art. 11, comma 2, in base al quale ferme le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al richiamato comma 1 la Banca d'Italia puo' chiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari notizie e dati relativi alla propria attivita', stabilendo altresi' con proprio provvedimento termini e modalita' per la trasmissione delle informazioni; Visto il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui al medesimo art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento; Visto il comma 7 del richiamato articolo, secondo cui, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi delle leggi speciali, l'inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 2, e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie per la cui irrogazione si applica la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1, ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, nonche' il comma 2 relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione; Vista la direttiva (CE) n. 64/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e, in particolare, l'art. 4, numero 13 che definisce il servizio di «rimessa di denaro»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»: Considerati gli indirizzi e le migliori pratiche adottati a livello comunitario e internazionale volti a promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero anche direttamente presso gli operatori residenti che detengono posizioni sull'estero o effettuano operazioni con l'estero; Considerata l'esigenza di contenere gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e di evitare duplicazioni informative; Considerata altresi' l'opportunita' di garantire la semplificazione, l'economicita' e l'efficacia della complessiva azione amministrativa nell'ambito delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori; E m a n a le seguenti disposizioni Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «impresa residente»: l'impresa, avente o meno personalita' giuridica e diversa dalle persone fisiche, che abbia nel territorio nazionale italiano un centro di interesse economico come definito nell'allegato A del regolamento (CE) 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, la cui funzione principale consiste nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire; b) «rilevazione»: la raccolta, attraverso un questionario, di dati e informazioni su fenomeni economici relativi a imprese residenti; c) «servizio di rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo; d) «Manuale»: il documento allegato, contenente istruzioni applicative delle disposizioni del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.