IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 35 del citato Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Considerato che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in
vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di
esecuzione e di attuazione, sono pervenute a questo Ministero
numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla corretta
interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica
stradale;
Considerato che il sistema segnaletico presente sulle strade
italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformita'
richiesti dal Codice e necessari per la sicurezza della circolazione
stradale;
Sentito il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici espresso con voto n. 321 reso nell'adunanza del 20
ottobre 1999;
Visto il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta
del 6 luglio 2000;
emana la
DIRETTIVA
sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della
Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e
manutenzione.
§1. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
1.1 Premessa
Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo
Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione (1o Gennaio
1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di
informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed
applicazione delle nonne relative alla segnaletica stradale.
Nel contempo si e' avuto anche modo di accertare che il panorama
segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli
aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Cio' e' in larga parte
dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di
strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria
sensibilita' alla corretta applicazione di una normativa estremamente
importante per la sicurezza stradale.
La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art. 5,
comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di
chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti
proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati
Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno,
anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario
arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.
In particolare, la sempre crescente complessita' della
circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato
livello di incidentalita' che purtroppo si registra sulle strade,
fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a tutti i soggetti
direttamente coinvolti di fronte alle responsabilita' che possono
derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilita', peraltro, e'
stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto della
presentazione della "Relazione annuale sui profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza
stradale", di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e
dettagliata diffusione.
1.2 Normativa di riferimento
La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e
di segnaletica stradale puo' ritenersi nel suo complesso
soddisfacente. Il richiamo al rispetto della normativa vigente
costituisce la base di partenza per ogni considerazione di seguito
espressa e, per taluni aspetti, ne e' anche la fonte. Va ricordato
percio' che il Codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del
Decreto Legislativo 285/92 e successive modifiche) e le
corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione (Capo II del Titolo II del DPR 495/92 e successive
modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere
improntata l'azione degli Enti ai quali e' affidata la cura delle
strade.
1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalita' stradale
L'imponenza e la complessita' assunte dalla circolazione stradale
esigono che gli Enti proprietari dedichino le piu' attente cure alla
strada ed alla segnaletica stradale, perche' entrambe concorrono, in
misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidita' della circolazione.
La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata,
realizzata ed installata secondo criteri di regolarita' e
razionalita' e mantenuta con costante cura. Diversamente essa puo'
anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei
comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire
incidenti stradali, anche di rilevante gravita'.
In proposito e' opportuno ricordare che dalle analisi dei dati
ISTAT sulla sinistrosita' stradale, la distrazione o la indecisione
risultano tra le cause piu' ricorrenti di incidenti. Numerosi
sinistri stradali, infatti, derivano dall'assenza di segnaletica,
dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada
e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilita',
dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla
mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni
difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod.
str. e art. 79, reg.).
§2. POTERI E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN
MATERIA DI SEGNALETICA
2.1 Le competenze tecnico - amministrative
Il nuovo Codice della strada, rispetto al precedente, ha
ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade,
riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione
della circolazione stradale.
L'art. 5, comma 3, stabilisce infatti che i provvedimenti sono
emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con
ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
Il successivo art. 6 individua, al comma 5 gli organi a cui e'
riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade
ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta:
- al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali
e per le autostrade,
- al Presidente della Giunta, per le strade regionali,
- al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,
- ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.
E' previsto, inoltre, (art. 14, comma 3, cod. strad.) che per le
strade in concessione i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario
siano esercitati dal concessionario nei limiti fissati dalle relative
convenzioni.
Tra gli aspetti di maggiore importanza, ai fini della presente
Direttiva, vanno annoverate le disposizioni contenute nell'art. 14
che contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti
proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza,
ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle
loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e
dei servizi.
Sono stati opportunamente previsti, nello stesso articolo,
l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il
controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative
pertinenze, nonche' l'apposizione e la manutenzione della segnaletica
stradale.
Va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato
tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte
degli Enti proprietari, cosi' da impedire in generale ogni possibile
situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari
Enti proprietari e l'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il
campo di applicazione obbligatorio della segnaletica e' costituito
dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprieta'
privata aperte all'uso pubblico.
Ne consegue che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere
mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o
dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art.
38, comma 7, cod. str.).
Un particolare richiamo deve essere fatto, in questa sede, alle
competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 7, comma
3 del Codice, conferisce in tal caso al comune la competenza a
disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera
la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprieta' (previo
parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la
tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico,
nonche' della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e
strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art.
37, comma 1, lettera d)] a titolo esemplificativo: strada deformata,
dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie,
banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi
larghezza superiore a .... metri, transito vietato ai veicoli aventi
altezza superiore a .... metri, transito vietato ai veicoli, o
complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a .... metri,
transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ....
tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse
superiore a .... tonnellate. Per i segnali: ponte mobile, strada
sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada,
altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla
relativa competenza.
E' evidente l'intento del Codice di ricondurre alla competenza di
un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione
all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprieta'
stradale e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreche' il
centro abitato stesso sia stato delimitato e segnalato a norma di
legge (art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).
E' stata spesso segnalata a questo Ministero la difficolta'
interpretativa da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di
strade correnti all'interno dei centri abitati con popolazione
inferiore ai 10.000, abitanti, della portata della locuzione
"caratteristiche geometriche e strutturali delle strade", per quanto
attiene alla segnaletica orizzontale.
In proposito si precisa che tale segnaletica e' per la quasi
totalita' a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la
stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate
alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei
segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando
questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa,
la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).
22 Adempimento all'obbligo della delimitazione del centro abitato
Alla base della corretta applicazione della normativa sulla
disciplina del traffico stradale, bisogna individuare le competenze
che il Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche
attribuzioni.
Preliminarmente e' necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono
tenuti i comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti,
e' demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri
abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il
profilo tecnico - amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri
tra il Comune e gli altri Enti proprietari.
Pur se la norma richiamata imponeva l'obbligo dell'adozione dei
provvedimenti di delimitazione dei centro abitato entro il 30 giugno
1993, si registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze
di vastissima portata sotto rispetto giuridico-amministrativo e
connesse responsabilita' di varia natura a carico delle
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.
Poiche' questa situazione di inadempienza non e' ulteriormente
procrastinabile, ove essa perduri lo scrivente sara' costretto ad
adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che
prevede, tra l'altro, l'addebito di ogni spesa a carico dell'ente
inadempiente.
A tale proposito non appare condivisibile l'atteggiamento di
alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini
dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione
all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in
posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di
case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale,
senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza
piu' in generale.
2.3 Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati
Fermo restando quanto gia' precisato con la circolare 29 dicembre
1997, n. 6709, circa l'individuazione dei tratti di strade statali,
regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, nei casi in
cui il comune non abbia delimitato il proprio centro abitato, puo'
configurarsi la illegittimita' dei provvedimenti di disciplina della
circolazione all'interno dello stesso, rispetto al quale il Codice
limita il potere (ai sensi dell'art. 7, comma 1), solo se tale
entita' territoriale sia stata amministrativamente definita ed
appositamente delimitata con i prescritti segnali di inizio e fine
[artt. 4 e 37, comma 1, lettera b), cod. str.].
2.4 Strade private aperte all'uso pubblico
Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno
del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad
assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti
gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la
circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica
stradale [art. 37, comma 1, lettera e), cod. str.].
A tale riguardo e' bene precisare che la locuzione "area ad uso
pubblico", sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di
"strada", riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico,
ancorche' la relativa utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de
iure". La segnaletica stradale in questi casi e' posta a cura del
Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi
disciplina della circolazione avente carattere di generalita' ed i
provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un
pubblico interesse.
Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri
abitati, la competenza ad apporre la segnaletica e' del Comune.
E' appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono
rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarita'
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle
strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete
la responsabilita' della disciplina della circolazione e della
opposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se
non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali e'
facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a
quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa
tecnica che li riguarda.
2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree
e su aree non ad uso pubblico
Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali
non si esaurisce nei confronti degli Enti proprietari di strade,
previsti dall'art. 2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri
soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi
dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle
aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione sulle
strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad apporre e
mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale e',
rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e
del comandante di porto o dell'autorita' portuale competenti per
territorio.
Un caso particolare e' rappresentato, oltre che dai casi innanzi
esaminati, anche dalle strade all'interno degli autoporti, delle
universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme
e dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla
circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di
veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento,
l'applicazione dei segnali non e' facoltativa in quanto per esse si
applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.
Si fa pertanto appello alla responsabilita' degli altri soggetti
competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5,
lettere a), b), c) e d) del Codice, ad aver cura di installare e
mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro
mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14, comma 1, lettera e) del
Codice.
2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della
strada
Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di
responsabilita', tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti
alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al
controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di
buona gestione.
Taluni conflitti di competenza verificatisi in passato tra Enti
proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della
segnaletica, non dovrebbero piu' sorgere stante la chiara e tassativa
individuazione delle competenze fatta dal Codice (art. 37 cod. str.):
in linea di principio deve affermarsi la responsabilita' dell'Ente
proprietario di strada in caso di incidente a seguito di carenza
della segnaletica. Siffatta responsabilita' e' comunque riconducibile
al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a
comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di
segnaletica idonea.
La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione,
nonche' l'insufficiente stato di manutenzione comportano
inevitabilmente responsabilita' sia per la Pubblica Amministrazione
che per i funzionari preposti allo specifico settore.
2.7 Le responsabilita' degli Enti proprietari della strada in
materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.
In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente
disciplinati da norme imperative, la P.A. ha un ampio potere
discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od
opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere pero' incontra un
limite nel dovere del neminem laedere (art 2043 Cod. Civ.), e nel
relativo potere dell'Autorita' Giudiziaria di accertare l'esistenza
obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta
colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale
nesso di causalita' tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti
(Cass. civ., Sez III, 6.4.1982, n. 2131).
Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo
o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento
amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) puo' dare luogo a
responsabilita' a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente,
sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime
dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la
responsabilita' fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti
soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di
controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il
ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).
2.8 La responsabilita' dell'Ente proprietario della strada nei
confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaletica
La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve
essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale
rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle
clausole contrattuali o di ordine.
L'inosservanza di tali adempimenti comporta la restituzione dei
materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A.
per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Da tutto cio' deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari
dell'ente interessato di verificare e controllare la fornitura nella
quantita' e qualita', intesa quest'ultima non solo quale conformita'
dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformita' dei
singoli segnali alle norme di regolamento: dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno
specifico richiamo.
Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme
specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti
che devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione
e configurazione a titolo di garanzia e di conformita' alle
prescrizioni contenute nell'apposito disciplinare tecnico (D.M. 31
Marzo 1995) che, come noto, e' fonte normativa nella specifica
materia.
A questo riguardo e' necessario sottolineare che l'utilizzo di
segnaletica irregolare comporta responsabilita' sotto il profilo
amministrativo per il non corretto esercizio delle competenze
conferite dalla legge all'Ente proprietario e, contemporaneamente,
puo' determinare un danno erariale, che, in base alle attuali
disposizioni legislative, puo' comportare responsabilita' del
dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o
consentito l'impiego.
Rimane da sottolineare che anche gli stessi progettisti, tecnici o
funzionari addetti al settore devono attenersi strettamente alle
disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. Agli organi
di controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i
Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui
all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto
delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.
§3. RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI E DEI FORNITORI DI SEGNALETICA
Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A.
per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono
tenuti ad osservare le norme che disciplinano la materia e che
regolano la costruzione, l'installazione e l'allestimento delle
attrezzature oggetto del rapporto stesso.
3.1 Segnaletica verticale
I produttori ed i fornitori di segnali stradali sono tenuti a
produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti
dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane
l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del
Codice, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista
o non conforme a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai
decreti e dalle direttive ministeriali in materia. Gli stessi devono
avere requisiti tecnico - professionali, operare in idonei ambienti
di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste nel
Regolamento (artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro prodotti
devono essere sempre corredati da certificazione di "conformita' del
prodotto", come previsto dalla circolare di questo Ministero n. 3652
del 17 Giugno 1998 e successive modifiche.
Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che
comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di
prodotto rilasciata dal/i produttore/i dal/i quale/i si
approvvigionano.
3.2 Segnaletica orizzontale
Anche per la segnaletica orizzontale e' oltre modo necessario che
i produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua
esecuzione nel pieno rispetto delle norme regolamentari (in
particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori condizioni di
visibilita'. Un utile riferimento circa i parametri qualitativi
minimi in uso della segnaletica orizzontale, e' costituito dalla
norma UNI EN 1436: 1998.
3.3 Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati
E' noto che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale e' l'organismo del Ministero dei Lavori Pubblici
che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i
dispositivi per segnaletica stradale anche non specificamente
codificati.
A norma dell'art. 41 del Codice tutti i segnali luminosi devono
essere di "tipo" omologato. Cio' vale sia per le lanterne semaforiche
che per tutta la segnaletica verticale in genere che puo' essere
prodotta anche di tipo luminoso. Tali segnali, e tutti gli altri
dispositivi soggetti ad omologazione od approvazione devono essere
identificati con una targhetta od altro sistema di identificazione
che riporti gli estremi di omologazione, come previsto all'art. 192
del Regolamento, a garanzia della conformita' degli stessi al tipo
omologato o approvato.
E' quanto mai opportuno che gli Enti proprietari e gestori di
strade eseguano accurati controlli per verificarne l'origine e, se
del caso, provvedere alla loro regolarizzazione o sostituzione.
§4. ASPETTI GENERALI IN MATERIA DI SEGNALETICA
4.1 Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento
La necessita' di adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme
regolamentari e' stata prevista nel Codice (art. 234) con la dovuta
gradualita' affinche' gli Enti interessati potessero programmare gli
interventi nei tempi e con le disponibilita' finanziarie dei propri
bilanci.
Cio' nonostante le inadempienze degli Enti proprietari sono
notevoli tanto da determinare il quasi totale mancato rispetto delle
scadenze previste nella citata norma.
Invero su talune arterie principali della rete extraurbana la
segnaletica stradale ha raggiunto un soddisfacente livello di
adeguamento alle vigenti disposizioni regolamentari e corrisponde
positivamente alle effettive esigenze del traffico. Cio' almeno per
quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.
Non altrettanto favorevole giudizio puo' esprimersi per la
segnaletica di indicazione e per quella orizzontale. Al riguardo non
puo' essere tollerato il permanere in opera, dopo molti anni dalla
data in cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali
di estrema utilita' ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai
superati, quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta,
divieto di inversione, sosta regolamentata. Essi infatti, oltre ad
aver perduto ogni efficacia regolamentare, non sono conosciuti da una
ampia fascia di conducenti che hanno conseguito la patente di guida
in tempi recenti e dai conducenti stranieri.
4.2 Necessita', uniformita' e congruenza della segnaletica
Tutti i segnali stradali devono essere progettati e posti in opera
allo scopo di rendere nota agli utenti, della strada la situazione di
disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o
tratto di essa. Ne consegue che ogni strada, sia di nuova costruzione
sia preesistente, ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la
classifica o l'importanza di essa, deve essere adeguatamente
corredata della segnaletica stradale necessaria.
Il criterio della uniformita' nella scelta del segnale e della sua
posa in opera, e' importante quanto quello della rispondenza del
disegno, dei colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.
Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con
segnali identici.
In particolare e' necessario che le strade di attraversamento
dell'abitato, quelle cioe' che convogliano il traffico c.d. di
"attraversamento", siano segnalate in maniera uniforme,
indipendentemente dall'importanza o dalla estensione del centro
abitato o dell'arteria stradale.
Si e' rilevata, invece, la tendenza di taluni Comuni a considerare
la circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a
cui far fronte con l'impiego di segnali stradali particolari,
realizzati all'occorrenza e con propri autonomi significati. Siffatte
situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli
integrativi di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe
ingiustificate o irregolari in quanto riferite a particolari utenti
senza alcun fondato motivo.
L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario e' da
evitare, non solo perche' costituisce un maggior onere per apporli e
mantenerli, ma anche perche' tende a sminuirne l'efficacia od il
valore cogente. Cio' si verifica specialmente quando si tratta di
segnali di pericolo e di prescrizione.
4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza
dell'istruttoria
Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione
della circolazione che devono essere resi noti attraverso i
prescritti segnali stradali, di cui e' cenno nell'art. 5, comma 3,
del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi
competenti, sono tenuti ad emanare le apposite ordinanze previste
agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da
parte dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria
e formulazione.
Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli
dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui ricorsi gerarchici, ha avuto
modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non
sempre idonea della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con
riverberi sul piano giuridico. Assai frequente e' il fenomeno della
carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca
chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei
provvedimento. In tali casi questo Ministero ha dovuto disporre
l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per
l'ammnistrazione emittente e con inutile dispendio di risorse
economiche.
Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i
provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini,
valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il
provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in
sede di ricorso. E' evidente che tali carenze fanno presupporre una
non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in
ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.
A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la
continua formazione ed aggiornamento del personale, in particolare
tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale attivita' si
potra' fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento
dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale.
§5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE
5.1 Casi piu' ricorrenti di vizi dei provvedimenti
Si e' avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che
dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto
delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade
limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di
strade e che risultano interferenti con la viabilita' dell'area
interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto
che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidita' e
sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere,
nella figura sintomatica dello sviamento, quando si e' inteso
perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del
traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per
alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalita' hanno scarsa o
del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non
espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento
dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio
il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso
definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni
riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami
raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di
motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete
pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in
regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto fonte di
disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di
utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono
preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti
massimi di velocita' localizzati non giustificati dalle effettive
condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.
Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione
sull'esigenza di valutare attentamente la necessita' di imporre
limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti
caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da
particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo
occasionalmente e rispetto alle quali e' obbligo dei conducenti di
adeguare la velocita', ai sensi del primo comma dell'art. 141 del
Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il
rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che
la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe
dall'imposizione di limiti massimi di velocita' piu' bassi del
normale, e' puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che
divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente
disattesi, dando luogo, altresi', ad una diseducativa
sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta,
all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.
In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno
essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di
sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta
che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole
strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche
delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.
E' dimostrato che i provvedimenti, anche , se restrittivi, vengono
generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se
improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalita' delle
soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra
l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la
obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o
innovare.
5.2 Impiego irregolare della segnaletica stradale
Il concetto di uniformita' della segnaletica deve essere
interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio
le modalita' di installazione. Il disordine della segnaletica lungo
le strade puo' infatti dipendere:
a)dal fatto che i segnali, a volte lungo lo stesso itinerario, sono
installati ad altezze diverse, in contrasto con quanto previsto
all'art. 81 del Regolamento;
b)dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la
necessita' (art. 80 reg.);
c)dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra
loro anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).
Altro elemento di disomogeneita' e' riconducibile alla non
corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di piu' segnali. Invero
quando e' necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di
diversa natura (art. 82 reg.) e' opportuno che questi siano collocati
con i criteri stabiliti dal regolamento: dall'alto verso il basso,
prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione (art. 84
reg.); se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti
priorita': precedenza - divieto - obbligo. Analogamente, per i gruppi
unitari di intersezione (art. 128 reg.) e' necessario organizzare il
sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica
per direzioni (diritto - sinistra - destra), e all'interno della
stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu -
marrone - nero).
Altrettanto irregolare e' l'impiego di segnali di pericolo
installati in circostanze o situazioni che pericolose non sono. Vale
la pena di ricordare (art. 84 reg.) che "i segnali di pericolo devono
essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo
sulla strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che
osservi le normali regole di prudenza".
Segnalando come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono
gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali
e quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo e' reale.
Del pari incongruo e' spesso l'impiego dei segnali di precedenza,
in particolare il segnale di "fermarsi e dare precedenza". L'art. 107
del regolamento prescrive che tale segnale deve impiegarsi nelle
intersezioni "ove non sia stato possibile garantire condizioni di
sufficiente visibilita' o comunque in situazioni di particolare
pericolosita'". Troppe volte il segnale e' impiegato al posto del
"dare precedenza", pur in condizioni normali e con visibilita'
garantita, nella erronea convinzione che in tal modo si sia attuata
una piu' rigorosa regolazione del traffico.
E' stata anche rilevata una non infrequente coesistenza di segnali
vecchi con altri nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in
maniera che gli uni occultano gli altri. Cio' denota una mancanza di
coordinamento che causa errori e confusione nei confronti degli
utenti della strada.
5.3 Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale
Aspetti di notevole rilievo che riguardano l'impiego non corretto
della segnaletica stradale verticale possono essere cosi'
sintetizzati:
a)utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal
regolamento;
b)difformita' nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni
regolamentari;
c) impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
5.3.1 Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal
regolamento
Sono state rilevate situazioni in cui vengono posti in opera
segnali stradali che non trovano alcun riscontro con la simbologia,
le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle norme
regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi
internazionali in materia.
In tali casi i segnali non hanno efficacia regolatrice della
circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio.
Un esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica
prevista per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente
segnalato e quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina
l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti della strada. Per
altro verso l'impiego di segnali non regolamentari costituisce
violazione all'art. 38 o 45 del codice, secondo i casi, con sanzioni
a carico di chi li ha installati.
5.3.2 Difformita' nell'impiego dei segnali rispetto alle
prescrizioni regolamentari
In materia di segnalazioni stradali, ogni forma di empirismo deve
essere bandita perche' dannosa per la sicurezza della circolazione e
per la disciplina del traffico.
Ricorre sovente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato
utilizza di segnali appropriati, ovvero con forme, formati,
dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad.
es. segnaletica direzionale urbana in ambito extraurbano e
viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece esistono
simboli che rendano piu' immediata la comprensione del segnale o del
suo pannello integrativo, utilizzo di "segnali compositi" (art. 80
reg.) che riportano piu' simboli di dimensioni troppo piccole perche'
sia possibile leggerli alla distanza necessaria per attuare
l'istruzione in essi contenuta.
Nel campo della segnaletica di indicazione extraurbana sono
evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di
intersezione, in particolare per la perdita di "itinerario". Invero
nella successione di piu' intersezioni si hanno spesso indicazioni
diverse; a volte viene indicata la localita' piu' remota, a volte
quella piu' vicina: in tali condizioni l'utente della strada nel
ritenere di avere sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche
manovre che possono anche comportare situazioni di pericolo.
Altre irregolarita' dei segnali di indicazione sono riferibili ad
un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con utilizzo di
alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o
spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura (vedi
tabella II 16 reg. e ss.).
Altra irregolarita' molto frequente riguarda i segnali di
direzione extraurbani e quelli urbani che indicano destinazioni
extraurbane. Pur essendo, esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che
e' necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella
gran parte dei casi tale prescrizione e' ignorata.
Ulteriore anomalia e' costituita dal numero eccessivo di segnali
nello stesso impianto con commistione di segnali diversi per
caratteristiche di visibilita' o con contenuto pubblicitario. Si
richiama in proposito il rispetto della norma di cui all'art. 77 del
Regolamento.
L'effetto negativo del descritto fenomeno sta nella impossibilita'
da parte dell'utente di percepire correttamente e con immediata
utilita' il messaggio del segnale stesso. Talvolta, specie nelle
intersezioni, l'indecisione dovuta alla non perfetta e tempestiva
percezione dell'informazione puo' essere causa di intralcio o di
pericolo.
Appare anche un'appropriato, in molti casi, l'uso del segnale di
divieto di fermata quando basterebbe il segnale di divieto di sosta.
E' sufficiente una piu' attenta lettura delle stesse definizioni di
"fermata" e di "sosta" sancite all'articolo 157 del Codice per
comprenderne la differenza. Il sognale di divieto di fermata e' da
impiegarsi solo in quei casi in cui anche una breve interruzione
della marcia, quale quella per la salita e la discesa di un
passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una informazione, puo'
causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi e' sufficiente
il divieto di sosta.
Di recente si e' anche verificato un abuso nell'impiego, specie
nei segnali di inizio e fine dei centri abitati, di iscrizioni in
forma dialettale. Va segnalato, al riguardo, che il Regolamento (art.
125 reg.) e gli accordi internazionali ammettono solo nelle zone
bilingue la possibilita' di riportare le iscrizioni in massimo due
"lingue" ufficialmente riconosciute, per essi la forma dialettale non
e' consentita.
Anche l'installazione dei segnali "nome-strada" (art. 133 reg.)
non ha sempre avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si
tratta di un segnale di grande utilita', dal momento che spesso le
normali targhe toponomastiche su pareti non sono visibili dagli
utenti della strada. In proposito va rammentato che la deroga
contenuta nel comma 2 del citato articolo di Regolamento e' da
intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai centri storici
o comunque a quelle zone centrali delle citta' di particolare pregio
storico, architettonico, ambientale, sempreche' le tradizionali
targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e
corretta installazione dei segnali "nome-strada" ha certamente anche
l'effetto di ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari
che indirizzano verso esercizi commerciali situati in determinate
strade. La possibilita' di individuare con facilita' la strada
renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.
E' anche molto diffuso l'utilizzo di segnali con l'indicazione di
servizi utili per gli utenti della strada. Sono segnali che a norma
dell'art. 136 del regolamento sono soggetti ad autorizzazione
dell'ente proprietario della strada e possono essere installati solo
in prossimita' del servizio segnalato.
Capita sovente invece di vederli installati anche a molti
chilometri di distanza, il che costituisce una evidente violazione
delle norme di impiego di tali segnali. Si tratta, peraltro,
dell'unico caso in cui la norma consente l'abbinamento di un segnale
stradale con un messaggio pubblicitario indicante la denominazione
del gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del
servizio stesso.
Occorre chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre
di un segnale e quindi soggetto alle modalita' di installazione della
segnaletica stradale: se pero' vi e' l'indicazione del gestore e'
anche soggetto ad imposta sulla pubblicita'.
Situazione analoga si incontra nel caso di segnali turistici,
territoriali ed industriali.
In questo caso le norme di installazione sono descritte nell'art.
134 del Regolamento.
Questi segnali sono soggetti ad autorizzazione dell'ente
proprietario della strada e possono essere collocati solo
sull'itinerario che conduce direttamente al luogo segnalato e, salvo
casi di impossibilita', a non piu' di 10 chilometri di distanza.
Anche per questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli
casi di violazione particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso
di segnali industriali.
Il Regolamento consente l'impiego del segnale di "zona di
attivita'" come un normale segnale di direzione, mentre le singole
attivita' possono essere indicate all'interno della "zona". La
consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle strade
esterne alla zona industriale e' una pratica di larga diffusione che
deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi. specifici
di attivita' industriale isolata possono essere ammessi solo per
situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte
dell'ente proprietario della strada, che valutera' la necessita' di
indicarla come segnale stradale in funzione della utilita' per la
generalita' degli utenti della strada interessata.
Un ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle
prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di "area pedonale".
Tali aree sono individuate per garantire il movimento dei pedoni
nelle migliori condizioni di sicurezza tanto che il Regolamento
ammette solo specifiche e limitate deroghe per la circolazione di
utenze diverse.
Risultano invece casi frequenti di aree pedonali nelle quali sono
previste ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal
regolamento, vanificando cosi' il principio alla base del segnale. In
tali casi evidentemente e' stata scelta un erronea segnaletica
perche' quella piu' aderente risulta essere il segnale di "zona a
traffico limitato".
5.3.3 Impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono
l'utilizzo
L'impiego superfluo dei segnali e' una pratica molto diffusa,
riscontrabile su qualsiasi tipo di strada, dalle autostrade alle
strade locali.
La corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede
soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorche' integrato da
pannelli, esclusivamente del tipo richiesto dalla situazione che si
intende disciplinare o segnalare.
In particolare, quando una norma di comportamento prescrive un
divieto o un obbligo per l'utente della strada, il segnale verticale
avente lo stesso significato e' superfluo, anzi, in molti casi
produce un effetto diseducativo sull'utenza. Infatti, quando il
segnale manca, in una situazione analoga quella in cui e' stato
erroneamente posto in opera, puo' nascere nell'utente il dubbio sulla
necessita' di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.
Un esempio di questo caso e' il segnale di divieto di fermata o di
sosta, talvolta con pannello aggiuntivo, posto spesso all'inizio
delle gallerie dove per norma generale (art. 158 cod. str.) e'
vietata sia la fermata che la sosta, o sulle corsie di emergenza dove
per norma generale (art. 176 cod. str.) e' vietata la sosta. E
evidente che la mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni
di posa e magari sullo stesso itinerario, puo' indurre l'utente a
comportarsi in modo diverso.
Va anche censurato un altro caso di spreco e di uso improprio di
segnali molto diffuso. Si tratta dei segnali di "limite" massimo di
velocita' 50 Km/h (fig. II.50 reg.) e di divieto di segnalazioni
acustiche (fig. II.51 reg.) in abbinamento ai segnali di "inizio
centro abitato" (fig. II.273 reg.).
Poiche' nel segnale di "inizio centro abitato" sono, invero, gia'
insite le due prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli
risultano inutili. La ripetizione del "limite massimo di velocita' 50
Km/h" su strade interne ai centri abitati non ha, per le ragioni
esposte in precedenza, alcun senso.
Si rammenta inoltre che sono vietate aggiunte di qualsiasi natura
al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune
denuclearizzato, gemellaggi con altre localita', appartenenza a
comunita' particolari, ed altre indicazioni quali citta' del vino o
similari, ecc.
Analogamente non ha senso impiegare segnali stradali per indicare
ovvie situazioni, come ad esempio l'impiego del segnale "percorso
pedonale" (fig. II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni
evidenza e' destinato ai pedoni, ovvero il segnale "attraversamento
pedonale" (fig. II.88 reg.), in corrispondenza di intersezioni o di
attraversamento regolato da impianto semaforico.
Cartelli superflui sono anche i pannelli integrativi che
ribadiscono lo stesso concetto o i limiti del segnale principale.
Alcuni esempi significativi sono i seguenti:
a)utilizzo dei pannelli "0-24" e/o pannello "rimozione coatta" posti
al di sotto del segnale, di divieto di fermata. Sia l'uno che
l'altro sono inutili, da soli o insieme, in quanto il segnale di
divieto di fermata ha validita' permanente e di per se comporta la
rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)
b)segnali di pericolo con pannelli integrativi che ribadiscono il
significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio:
- pannello integrativo con la dicitura "raffiche di vento" o "vento
forte" in abbinamento con il segnale di fig. II.33
- pannello integrativo con la dicitura "strada dissestata" o "strada
deformata" in abbinamento con il segnale di fig. II. I
- pannello integrativo con la dicitura "caduta massi" in abbinamento
ai segnali di figg. II.30/a e 301b
- pannello integrativo con la dicitura "strada sdrucciolevole" in
abbinamento al segnale di fig. II.22
c)pannello distanziometrico "150 metri" abbinato ai segnali di
pericolo in ambito extraurbano che devono essere normalmente posti
a tale distanza
d)pannello indicante "inizio" (fig II.5/al e 5/bl) in abbinamento
con segnali prescrittivi che hanno validita' gia', di per se
stessi, dal punto in cui sono installati; e pannello integrativo di
"fine" (fig. II.5/0 e 5/b3) posto in abbinamento con il segnale di
fine prescrizione (figg. II.70, 71, 72, 73); ovvero segnale di
"fine prescrizione" in corrispondenza di una intersezione
5.4 Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontale
L'importanza della segnaletica orizzontale non e' sempre percepita
dagli Enti proprietari di strade. Infatti e' abbastanza evidente che
non sempre detta segnaletica e' sufficiente a garantire sicurezza
nella circolazione, specie in condizioni notturne o di scarsa
visibilita', condizioni, queste, nelle quali si avverte come
indispensabile la necessita' di una guida ottica continua.
Fonte di confusione e', inoltre, il permanere in opera di strisce
di margine di colore giallo in quanto, ormai, l'unificazione del
sistema prevede solo strisce bianche, salvo i casi di segnaletica
temporanea o di corsie specializzate (artt. 35 e 141 reg.).
In tale situazione l'utente, ritenendo di essere in presenza di un
cantiere stradale potrebbe adottare una condotta di guida
eccessivamente prudente, con la conseguenza di causare intralcio alla
circolazione.
5.5. Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosa
Un richiamo particolare merita la segnaletica semaforica che dopo
molti anni dall'entrata in vigore delle norme che la disciplinano e
oltre tre anni dalla scadenza del termine di adeguamento, viene
mantenuta con simboli e funzionamento non conformi alle nuove
disposizioni regolamentari (artt. 159 e 169 reg.). Costituiscono
esempio di tali difformita' le lanterne per l'attraversamento
pedonale, ancora del vecchio formato e tipo, il funzionamento delle
luci con la contemporaneita' del giallo e del verde, che comporta
peraltro anche un maggior consumo di energia, e l'impiego irregolare
delle lanterne di corsia.
A volte sullo stesso itinerario si hanno sistemi di regolazione
attualizzati ed altri non ancora aggiornati con evidente disagio e
confusione per l'utente della strada.
5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare
Tra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione
particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la
segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica
complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di
rallentamento della velocita' e dissuasori di sosta.
Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura
presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e,
pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano
pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di
grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le
modalita' e nei limiti previsti dal Regolamento.
Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di
localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio
di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri
per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote
dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle
zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi
veicoli.
I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati
solo con il significato di linea continua, e non sono consentite
altre utilizzazioni.
I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153
reg.), molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti
devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I
cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus
o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con
continuita', alla stessa maniera della linea gialla continua che
sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano
sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti.
Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono
essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.
I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed
installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilita' anche
in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalita' di
impiego che li rendano particolarmente visibili.
Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della
velocita' (art. 179 reg.). Poiche' e' frequente un loro utilizzo
indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l'impiego in casi
particolari e con modalita' di segnalamento molto precise), occorre
che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata,
e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro
localizzazione.
E' indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori,
forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli
eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri
abitati, lungo le strade piu' frequentemente percorse dai veicoli di
soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto
pubblico, devono essere rimossi.
Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti
riconducibili alla loro collocazione, puo' dar luogo a
responsabilita' in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi
non ne ha disposto la rimozione.
5.7 Segnaletica temporanea
Tra gli impieghi di segnaletica non regolare, un particolare
accento deve essere posto su quella temporanea ed in particolare su
quella impiegata nei cantieri stradali. Cio' in quanto si assiste
normalmente, specie sulla viabilita' ordinaria o nei centri abitati,
ad una scarsa attenzione sia dell'ente proprietario che
dell'esecutore materiale dei lavori, circa l'impiego di materiali
idonei allo scopo.
La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al
normale svolgersi della circolazione; di qui la necessita' di far si'
che gli utenti della strada abbiano tempestivamente e con chiarezza
le necessarie informazioni sul come comportarsi.
Paradossalmente, ad una situazione che richiede il massimo di
informazioni corrispondono normalmente i segnali meno efficienti in
termini di qualita' e di collocazione. Vengono troppo spesso
impiegati segnali usurati, deformati e collocati in modo da risultare
scarsamente visibili. Tale fenomeno risulta ancora piu' aggravato di
notte o in condizioni di scarsa visibilita', anche perche' i
dispositivi luminosi impiegati per migliorare la visibilita' sono
sovente scadenti e non sono tra quelli approvati da questo Ministero
a norma dell'art. 36 del Regolamento.
La segnaletica orizzontale provvisoria prevista per i cantieri di
lunga durata (piu' di 7 giorni lavorativi) e' anch'essa troppo spesso
di qualita' scadente e non in armonia con le disposizioni dell'art.
35 del Regolamento. Di rado infatti vengono utilizzati prodotti
rimovibili che evitano la confusione che puo' nascere quando il
cantiere viene rimosso e restano visibili tracce di segnali
orizzontali temporanei unitamente a quelli permanenti. A volte, di
contro, si assiste al tracciamento di segnaletica orizzontale
temporanea anche quando questa non e' necessaria, non essendo quella
permanente presente in contrasto con il regime provvisorio di
circolazione.
La scarsa cura per questo tipo di segnaletica si manifesta anche
quando si osserva la presenza, in zona di cantiere, di segnali
permanenti e provvisori in contrasto fra loro, con ovvia confusione
dell'utente della strada. In altre circostanze, poi si e' avuto modo
di constatare che permangono i segnali provvisori anche una volta
cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.
Ovviare alle carenze richiamate nei precedenti paragrafi e nel
presente non comporta grandi sforzi ne' grandi spese, essendo
sufficiente una comune diligenza del personale preposto, sia
dell'Ente proprietario della strada che degli organi di polizia
stradale, oltre che degli esecutori dei lavori. Per contro si ottiene
certamente una maggiore sicurezza e non si incorre nelle
responsabilita' in caso di incidenti le cui cause potrebbero essere
attribuite alle carenze sinteticamente descritte.
§6. PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO
6.1 Necessita' dell'adeguamento
I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti
correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perche'
l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla
qualita' delle informazioni che sono trasmesse all'utente della
strada.
L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi
necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto
dalla segnaletica. Per conseguire questo risultato occorre studiare
attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione
affinche' il messaggio stesso sia facilmente comprensibile evitando,
soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare
segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero
risultare utili in peculiari condizioni ambientali.
Si richiama la particolare attenzione degli Enti proprietari in
genere ed in particolare dei Comuni sulla necessita' di adottare un
tempestivo piano di adeguamento, non essendo tollerabili le
inadempienze richiamate nel precedente capitolo 5. In difetto di tale
adempimento ed in caso di grave pericolo per la.sicurezza, potranno
ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo
previsto all'articolo 5, comma 2, del Codice.
6.2 Necessita' ed opportunita' dei progetti di segnalamento
Per conseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione dei
segnali stradali, il progetto di segnalamento e' strumento
indispensabile per organizzare nel modo piu' congruo e razionale le
informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida
(art. 77, comma 2, reg.).
Dal parco segnaletico esistente si evidenzia invece che il
segnalamento stradale, sia in campo urbano che extraurbano, non e'
espressione di uno specifico progetto, ma rappresenta piuttosto il
risultato di interventi saltuari e spesso disomogenei tra di loro.
Per evitare che siffatti eventi si ripetano nel futuro, e'
necessario predisporre progetti organici di segnalamento stradale
(art. 77 reg.), affidati a tecnici specializzati, dei propri uffici
tecnici del traffico o esterni idonei a valutare le diverse soluzioni
possibili, scegliendo quelle tecnicamente ed economicamente piu'
valide.
In proposito occorre aggiungere che l'opera di questi tecnici
specializzati appare tanto piu' necessaria in quanto il traffico, a
seconda che si svolga su strade urbane od extraurbane, presenta
caratteristiche ed esigenze diverse che, per essere soddisfatte,
richiedono una differente impostazione dei relativi piani o progetti
di segnalamento con l'adozione di criteri diversi in ordine alla posa
in opera dei segnali.
Il progetto di segnalamento, essendo riferito nella quasi
totalita' dei casi ad opere pubbliche, deve essere in armonia anche
con le norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione. Si
richiama in particolare l'aspetto procedurale nelle sue varie fasi,
fino alla migliore definizione esecutiva dell'intervento.
In ogni caso e' necessario che sia assicurata la maggiore
uniformita' possibile nei criteri di scelta dei segnali e della loro
installazione.
Qualunque problema possa sorgere nella fabbricazione dei segnali e
qualunque perplessita' si manifesti nella svariata casistica della
scelta dei segnale appropriato ad ogni situazione, potranno essere
risolti nel quadro della indispensabile uniformita' sul piano
nazionale.
Ove dovessero sorgere perplessita' sulla corretta fabbricazione e
impiego, gli interessati potranno comunque prospettare il caso
all'Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale,
cui e' demandato il controllo ispettivo sull'intera segnaletica
stradale anche attraverso i competenti uffici periferici presso i
Provveditorati regionali alle OO.PP.
§7. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
7.1 Controllo dell'efficienza della segnaletica
Il controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e
38 del Codice consiste nella delicata e costante azione che l'ente
deve assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di
manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua
piu' ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e
complementare.
All'Ente proprietario, in forza delle richiamate norme del Codice
e delle considerazioni che precedono, spetta:
a)la ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato
di manutenzione e di efficienza;
b)la verifica delle condizioni di impiego dei segnali stradali in
opera e riscontro della loro durata ai fini della "vita utile";
c)il riscontro sull'opportunita' di eliminare segnali non
congruenti, non necessari o non piu' rispondenti alle situazioni e
condizioni della strada;
d)la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina
prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;
e)il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per
le specifiche situazioni di circolazione;
f)la verifica periodica di valutazione della rispondenza della
segnaletica di indicazione alle esigenze del traffico e alle
necessita' dell'utenza;
g)la progettazione, per aree omogenee, di sistemi di segnalamento
appropriati conformi alla normativa vigente e soprattutto di
miglioramento dell'arredo della strada nell'interesse generale
dell'utenza e della sicurezza stradale.
7.2 Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale
La manutenzione della segnaletica stradale e' un compito specifico
dell'Ente proprietario e di estrema importanza al fine di garantire
la sicurezza e la fluidita' di circolazione. Premesso che l'attivita'
manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di ordinaria
e straordinaria, in questa sede occorre soffermarsi sulla
manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme di tutti quegli
interventi che non modificano il progetto originario.
Tale manutenzione implica la cura costante di tutti gli elementi
di segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo, che
riguarda sia la segnaletica verticale, sia quella orizzontale e,
necessariamente, tutta l'altra complementare nonche' gli impianti di
semafori o di segnali luminosi.
E' indispensabile che gli Enti proprietari delle strade porgano la
massima cura nell'assicurare una continua e accurata "assistenza" il
cospicuo patrimonio di arredo stradale, che richiede, come qualunque
installazione, una adeguata manutenzione (anche per conseguire utili
economie di gestione) e la verifica periodica delle condizioni di
efficacia.
Sono tuttora visibili segnali stradali di vecchio tipo, usurati,
scoloriti o difformi da quelli previsti dalle norme, che non sono
stati rimossi neppure in occasione della posa in opera di nuovi
segnali, mentre la manutenzione della segnaletica verticale
costituisce un impegno di per se' periodico dovuto alla vita utile
dei segnali.
L'azione di degrado degli agenti atmosferici, l'usura prodotta dal
traffico, i danni conseguenti ad atti vandalici o ad urti sulle
superfici utili, che pongono a nudo il sottostante supporto, sono
deficienze che possono essere adeguatamente eliminate con una
costante opera di controllo e di manutenzione.
Non sembra inutile ribadire, al riguardo, quanto previsto all'art.
82, comma 2 del Regolamento, in merito alla necessita' che i sostegni
dei segnali siano dotati, nel caso di sezione circolare, di
dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al
sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Cio', al fine di
contrastare la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito urbano,
della rotazione del segnale a causa di azioni vandaliche.
Alla diligenza con la quale gli Enti proprietari delle strade
devono provvedere alla posa in opera della segnaletica, deve
corrispondere identica cura del patrimonio segnaletico per mantenerlo
sempre in piena efficienza.
Particolare attenzione dovra' essere posta affinche' i segnali
siano sempre visibili, ad esempio recidendo i rami e gli arbusti che
determinano una pericolosa azione schermante. Tale circostanza va
controllata sul posto; a partire dalla distanza utile dalla quale il
segnale deve essere avvistabile.
Particolarmente soggetta all'usura e' la segnaletica orizzontale
per la quale piu' frequente dovra' risultare l'opera di rifacimento
per assicurarne sempre la piena visibilita'.
La frequenza dei rifacimenti dipende dal tipo della
pavimentazione, dalla composizione e dalle modalita' di applicazione
dei materiali, nonche' dalle condizioni climatiche e dall'intensita'
dei traffico.
Particolare cura deve essere posta al ripristino delle linee
discontinue in modo che i nuovi segmenti coincidano il piu'
esattamente possibile con quelli preesistenti, cosicche' i segni
appaiano chiari e nitidi, senza possibilita' di ridotta ed erronea
percezione. Un attraversamento pedonale eccessivamente degradato puo'
risultare invisibile al conducente di un veicolo, mettendo cosi' a
repentaglio l'incolumita' dei pedoni che lo impegnano con illusoria
sicurezza.
§8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA
8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie
Sulla base dei criteri rissati dall'articolo 208, commi 2 e 4 del
Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni,
sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da
destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.
In tal modo almeno in parte possono essere reperiti i fondi
necessari per curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica
stradale. Tuttavia, ove non sia sufficiente tale reperimento di fondi
per le esigenze della rete stradale dell'Ente, sussiste comunque
l'onere di copertura di tali spese mediante le previsioni ordinarie
di bilancio.
Va ricordato altresi' che l'art. 393 del regolamento fa obbligo
agli Enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di
entrata e di uscita.
Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovra'
essere fornito rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da
parte degli Enti locali che hanno tale obbligo.
Al riguardo, poiche' la quasi totalita' delle province e dei
comuni e' inadempiente per quanto attiene alle comunicazioni dovute
al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 208
del Codice e del comma 2 dell'art. 393 del Regolamento, tale
inadempimento, se sintomatico della carenza del prescritto
rendiconto, e' suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di
denuncia di eventuale danno all'Erario.
8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica.
Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie
Il finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa
parte delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione
proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il
potenziamento della strada nel suo complesso. Normalmente sono
comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo od
ai servizi. Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilita' o al
traffico prevedere annualmente, nelle previsioni di bilancio, o nel
Piano Economico di Gestione, le necessarie risorse per far fronte
all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'arredo stradale e
della segnaletica stradale in particolare. Queste spese non possono,
ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra quelle primarie
per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di finalita'
di ordine generale che investe l'aspetto piu' delicato della
sicurezza pubblica in generale e della mobilita' stradale in
particolare.
Poiche' e' accertato che circa il 70% degli incidenti stradali
avvengono lungo le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario
dei Comuni il finanziamento necessario per far fronte alle esigenze
in argomento per ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di
sinistrosita' che si registra annualmente. Pertanto, si richiama
l'attenzione in particolare dei piu' grandi Comuni, sulla
tassativita' della destinazione dei proventi delle sanzioni
pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far fronte
a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e
al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della strada e
delle sue pertinenze.
E' noto, peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i
quali, basando probabilmente le loro scelte su un non corretto
esercizio della propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire
le somme introitate a norma dell'art 208, comma 1, del Codice,
devolvendole a finalita' e scopi diversi da quelli indicati nel
successivo comma 4, ci'oe' "al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica
stradale.......".
Si richiama, al riguardo, la particolare cura degli amministratori
circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo, tra l'altro, di
non incorrere nelle conseguenti responsabilita'.
§9. CONSIDERAZIONE FINALE
Vale ricordare a tutti gli Enti proprietari che destinare risorse
finanziarie in questo settore e' fondamentale per raggiungere,
seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che
il Paese sopporta a causa della sinistrosita' stradale. Gli oltre
6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di incidenti registrati
dalle varie compagnie assicuratrici determinati effetti economici di
altissimo peso per la comunita' nazionale, per cui deve essere
impegno di tutti i soggetti coinvolti adoperarsi per limitarne
l'entita' e le conseguenze.
Occorre essere consapevoli che l'impegno non solo dello Stato ma
anche di tutti gli Enti competenti in questa opera identifica e
testimonia il grado di civilta' della Nazione.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 70