LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge
7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2  gennaio
1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse  valori  come  modificato  ed  integrato  da  ultimo  con
delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994;
  Visto  il  regolamento  disciplinante  la  negoziazione  di  valori
mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato  con  delibera  n.
5552 del 14 novembre 1991;
  Viste  in  particolare  le delibere n. 7421 del 5 ottobre 1993 e n.
7678  dell'11  gennaio  1994  con  le  quali  sono  state   apportate
modificazioni  al  predetto  regolamento  n.  5552/91  in  materia di
negoziazione di spezzature;
  Ritenuta l'esigenza di escludere  dalle  negoziazioni  nel  mercato
telematico  delle  spezzature gli ordini aventi ad oggetto diritti di
opzione;
  Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto l'art. 3 della delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994, con  il
quale  e' stata stabilita la percentuale massima delle commissioni da
applicare allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione  per  conto
terzi  di  valori  mobiliari  sui  mercati  regolamentati  nonche' lo
svolgimento dell'attivita' di raccolta di ordini  di  acquisto  o  di
vendita di valori mobiliari;
  Considerata l'opportunita' di commisurare le commissioni massime al
controvalore  di  ogni  ordine  conferito  ed eseguito nella medesima
giornata anziche' al controvalore di ogni contratto concluso;
                              Delibera:
  1. L'art. 84 del  regolamento  per  il  funzionamento  del  sistema
telematico delle borse valori e' modificato come segue:
  " 1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione
di  azioni,  warrant  ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o
ammessi alle negoziazioni nel  mercato  ristretto,  per  quantitativi
inferiori  al  lotto  minimo  negoziabile  nel mercato di riferimento
(spezzature).".
  2. L'art.  3  della  delibera  n.  8510  dell'11  ottobre  1994  e'
sostituito dal seguente:
  "La  misura massima delle commissioni da applicare allo svolgimento
dell'attivita' di negoziazione per conto terzi, di  cui  all'art.  1,
comma  1,  lett.  a),  della  legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati
regolamentati e' determinata come segue:
    a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili
    commissione massima: sette per mille;
    per gli ordini eseguiti nella medesima giornata  di  importo  non
superiore a lire 3.000.000 la commissione massima e' di lire 21.000.
  L'importo delle commissioni e' calcolato sul controvalore effettivo
delle  operazioni  concluse  al netto dei bolli e delle spese e degli
altri oneri sostenuti dalla clientela.
  Ove  il  valore  corrente  delle  obbligazioni   convertibili   sia
inferiore   al   valore   nominale   delle  stesse,  l'importo  delle
commissioni e' calcolato sul valore nominale.
  Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di
un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attivita'  di  cui
all'art.  1, comma 1, lettera d), della legge n. 1/91, le commissioni
complessivamente applicate non possono essere superiori  alle  misure
sopra indicate".
  3. La presente delibera entrera' in vigore dal 2 gennaio 1995.
  La  presente  delibera  sara'  inviata al Consiglio di borsa che ne
curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicata  nel
bollettino  della  Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 27 dicembre 1994
                                            p. Il presidente: BESSONE