IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici ha causato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonche' gravi danni alle attivita' produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerato, inoltre, che una violenta mareggiata ha provocato un'importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte sono nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, i Commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvalgono dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. I Commissari delegati in particolare provvedono: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) a predisporre anche, per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti e la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate ed alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica; c) alla individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati. 4. Gli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, lettera b) che comportano movimentazione ed eventuale estrazione di materiale litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in atto o immediato, possono essere realizzati in deroga alle disposizioni della direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua di cui alla deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 4 della direttiva stessa e ferma restando la coerenza con la pianificazione di bacino. 5. I Commissari delegati provvedono, altresi', al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnati nelle fasi della prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione.