IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione  alle  intense  ed  eccezionali   avversita'   atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009  nel  territorio  della  regione
Piemonte e delle province  di  Piacenza  e  Pavia  ed  alla  violenta
mareggiata che nei giorni 26 e  27  aprile  2009  ha  interessato  le
province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  26
giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio  2009
al territorio delle  province  di  Lodi  e  Parma  interessate  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al
30 aprile 2009; 
  Considerato che la natura e la particolare intensita' degli  eventi
meteorologici  ha  causato  l'esondazione  di   fiumi   e   torrenti,
allagamenti,  gravi  movimenti  franosi,  smottamenti,   danni   alle
infrastrutture pubbliche e ad edifici  pubblici  e  privati,  nonche'
gravi danni alle  attivita'  produttive  ed  alle  colture  agricole,
determinando una grave situazione  di  pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Considerato, inoltre, che  una  violenta  mareggiata  ha  provocato
un'importante ingressione  marina,  perdita  di  materiale  sabbioso,
arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia; 
  Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in  essere  gli
interventi di carattere straordinario  ed  urgente  per  favorire  il
ritorno  alle  normali   condizioni   di   vita   delle   popolazioni
interessate; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia   e
Piemonte; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e  Piemonte
sono nominati Commissari delegati per il  superamento  dell'emergenza
derivante dagli eventi di cui in premessa. 
  2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al  superamento
dell'emergenza, i  Commissari  delegati,  previa  individuazione  dei
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si  avvalgono  dell'opera
di uno o piu' soggetti  attuatori  all'uopo  nominati,  cui  affidare
specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive  ed
indicazioni, nonche' della  collaborazione  degli  uffici  regionali,
degli  enti  locali  anche  territoriali  e   delle   amministrazioni
periferiche dello Stato. 
  3. I Commissari delegati in particolare provvedono: 
    a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni  subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; 
    b) a predisporre anche, per piani stralcio  e  sulla  base  delle
risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di  interventi
per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita',  degli
impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi
comprese  quelle  di  monitoraggio  e  sorveglianza  che  sono  stati
danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti e la pulizia
e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua,  delle
opere di difesa idraulica. Possono essere ricompresi nel programma ed
attuati con le procedure e deroghe di  cui  alla  presente  ordinanza
ulteriori interventi  urgenti  finanziati  dalla  Comunita'  europea,
dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e  da
enti o  societa'  erogatori  di  servizi  pubblici  finalizzati  alla
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.  La  priorita'
nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino
delle  infrastrutture  essenziali  danneggiate  ed  alla  pulizia   e
manutenzione straordinaria degli alvei  dei  corsi  d'acqua  e  delle
opere di difesa idraulica; 
    c) alla individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa
con gli enti ordinariamente  competenti  le  modalita'  per  il  loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati. 
  4. Gli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, lettera
b) che comportano movimentazione ed eventuale estrazione di materiale
litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in
atto  o  immediato,  possono  essere  realizzati   in   deroga   alle
disposizioni della direttiva per la programmazione  degli  interventi
di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua di  cui  alla
deliberazione n. 9 del  5  aprile  2006  del  Comitato  istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  del  fiume  Po  secondo  quanto  disposto
dall'ultimo capoverso del punto 4  della  direttiva  stessa  e  ferma
restando la coerenza con la pianificazione di bacino. 
  5. I Commissari delegati provvedono, altresi',  al  rimborso  delle
spese sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed  amministrazioni
impegnati nelle fasi della prima emergenza, sulla  base  di  apposita
rendicontazione.