IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210; Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2008, recante «Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2008; Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 2008, recante «Modalita' di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2008; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Modalita' di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2008; Preso atto della decisione n. 3084/09 con cui il Consiglio di Stato, ritenendo «irragionevole il criterio temporale per la corresponsione degli assegni se non e' accompagnato da adeguati parametri correttivi, intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti, che potrebbero giustificare una accelerazione del relativo procedimento», afferma l'obbligo di definire «ragionevoli criteri organizzativi che salvaguardino l'esigenza di attribuire immediata soddisfazione alle pretese economiche correlate a particolari situazioni di gravita' delle affezioni o di difficolta' economiche degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari» e dunque di provvedere alla formazione di una graduatoria sulla base dei predetti criteri; Considerato che sono state avviate le opportune iniziative presso il Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata integrazione allo stanziamento disponibile sul capitolo 2409, piano gestionale 02; Ritenuto di provvedere con il presente decreto, nelle more del completamento di dette iniziative, alla erogazione in favore dei soggetti interessati della quarta delle complessive cinque rate previste dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, fissandone il relativo importo sulla base delle presenti disponibilita' di bilancio; Sentite in un'apposita riunione dell'8 settembre 2009 le associazioni dei pazienti; Ritenuto che il parametro della difficolta' economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari e' determinato dall'indicatore economico ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, di seguito indicato come ISEE; Ritenuto di procedere per le istanze di accesso all'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229/2005 alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo cui e' assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dai parametri correttivi della gravita' dell'affezione, cui e' assegnato un punteggio pari al 40%, o della difficolta' economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%; Tenuto conto delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del 6 ottobre 2006; Ritenuto di dare attuazione alla predetta sentenza del Consiglio di Stato procedendo alla individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili ai fini in questione; Decreta: Art. 1 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito indicato come Ministero, provvede alla corresponsione, ad ognuno dei soggetti interessati, dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una tantum previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 della legge n. 229/2005. 2. Il Ministero provvede alla formazione di graduatoria dei soggetti da soddisfare, per la corresponsione dei benefici economici di cui al comma 1, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravita' dell'affezione o della difficolta' economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari. 3. Il parametro della gravita' dell'affezione per i soggetti aventi titolo e' definito sulla base del giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita' di cui all'art. 4 della legge n. 210/1992, anche tenuto conto dei casi per i quali sia stato riconosciuto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 210/1992 piu' di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto. 4. Nei casi di piu' di una malattia riconosciuta ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, a parita' di gravita' dell'infermita' che ha determinato la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210/1992, ai fini della formazione della graduatoria si procede sulla base del criterio della gravita' della patologia riconosciuta ai sensi predetto art. 2 della medesima legge. 5. Il parametro della difficolta' economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari e' determinato dall'indicatore economico ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni di seguito indicato come ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati attraverso l'invio al competente ufficio ministeriale del medesimo ISEE. 6. Per la corresponsione ad ognuno dei soggetti interessati dell'indennizzo aggiuntivo e delle rate dell'assegno una tantum si procede secondo graduatorie formate sulla base dei criteri enunciati all'art. 2 del presente decreto.