IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che istituisce il Fondo per  favorire  la  demolizione  delle  unita'
navali destinate, in via  esclusiva,  al  trasporto  pubblico  locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non  piu'  conformi
ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e
di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre  20  anni  e
che, alla data del 1° gennaio 2006, risultano iscritte, nei  registri
tenuti dalle Autorita' nazionali,  rinviando  la  determinazione  dei
criteri e delle modalita' di attribuzione dei benefici ad un  decreto
del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in conformita' con la  normativa  comunitaria  e  internazionale
vigente in materia di sicurezza e di  tutela  ambientale,  e  con  le
linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23)
e, di sviluppo del Piano di demolizione delle navi  (MEPC  Circ.  419
del 12 novembre 2004); 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito  in  legge
14  luglio  2008,  n.  121,   recante   «Disposizioni   urgenti   per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007»; 
  Vista la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei
movimenti  oltre  frontiera  di  rifiuti  pericolosi  e  sulla   loro
eliminazione; 
  Vista la legge 18 agosto 1993,  n.  340,  «Ratifica  ed  esecuzione
della convenzione sul controllo  dei  movimenti  transfrontalieri  di
scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto
finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  parte  quarta
sulle «norme in materia di gestione dei rifiuti  e  di  bonifica  dei
siti inquinati»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e, in particolare, l'art. 12; 
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del  22  marzo
1999, recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del  Trattato  CE
e, in particolare, l'art. 3; 
  Vista la Decisione C (2007) 6076 def dell'11 dicembre 2007, con  la
quale la Commissione  europea  ha  considerato  il  regime  di  aiuti
compatibile con il disposto dell'art. 87,  par.  3,  lettera  c)  del
Trattato CE; 
  Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione  dell'art.
1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nelle more
della ratifica della Convenzione  internazionale  sulla  sicurezza  e
compatibilita' ambientale delle attivita' di demolizione delle unita'
navali siglata ad Hong Kong nel maggio 2009; 
  Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e  le  modalita'
di attribuzione del beneficio, fermi  restando  gli  altri  requisiti
stabiliti dall'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il concerto  espresso  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, con nota UL/2008/2626 del  5  marzo
2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 marzo 2008; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  n.
6275/CONF del 20 marzo 2008; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n.  37919  del  28
marzo 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma  1046,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese pubbliche  e  private  che
gestiscono servizi di trasporto pubblico locale  effettuati  per  via
marittima, fluviale e lacuale, che vendono per demolizione,  o  fanno
demolire  per  conto  proprio,  unita'  navali  destinate,   in   via
esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale, aventi i seguenti requisiti: 
    a) eta' dell'unita'  navale,  alla  data  del  1°  gennaio  2006,
superiore 20 anni e che risulti completamente ammortizzata; 
    b) disponibilita' dell'unita' navale, alla  data  di  avvio  alla
demolizione o di  vendita  per  demolizione,  sulla  base  di  titolo
proprieta' della impresa stessa o di imprese dello stesso gruppo o di
contratto di leasing, con impegno al riscatto,  od  altro  contratto,
con obbligo di acquisto; 
    c) iscrizione dell'unita'  navale,  non  oltre  la  data  del  1°
gennaio 2006, nei registri di  cui  all'art.  146  del  codice  della
navigazione o  munita,  nello  stesso  periodo  di  riferimento,  del
passavanti provvisorio; 
    d) inizio dei lavori di  demolizione  in  un  cantiere  sito  nel
territorio nazionale o di un Paese aderente all'OCSE nel periodo  tra
i1 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre  2009,  in  conformita'  con  la
normativa  comunitaria  ed  internazionale  vigente  in  materia   di
sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee  guida  dell'IMO  in
materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano
di demolizione delle navi (MEPC Circo4l9 del 12 novembre 2004); 
  2. Il beneficio di cui al presente articolo e' limitato alle unita'
navali  addette  alla  navigazione  marittima  o  a  quella  interna,
destinate a  svolgere  servizi  pubblici  di  trasporto  regionale  e
locale, che operano in modo continuativo o periodico, con  itinerari,
orari, frequenze e tariffe prestabiliti,  ad  accesso  generalizzato,
nell'ambito di un territorio normalmente regionale od infraregionale,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422.