IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Vista la direttiva 2009/88/CE  della  Commissione,  del  30  luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al  fine  di  includere  il  principio  attivo  thiacloprid
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione del thiacloprid, per il  tipo
di prodotto 8, preservanti del legno, e' il 1° gennaio  2010  e  che,
pertanto, a decorrere da  tale  data  l'immissione  sul  mercato  dei
preservanti  del  legno  aventi  come  unica   sostanza   attiva   il
thiacloprid e' subordinata al rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Visto che la sostanza attiva thiacloprid non era in commercio  alla
data del 14 maggio 2000, non e' rientrata nel programma di  revisione
decennale   delle   sostanze   attive   stabilito   dal   Regolamento
1451/2007/CE; 
  Visto, pertanto, che la sostanza  attiva  thiacloprid  non  risulta
iscritta nell'Allegato I del Regolamento 1451/2007/CE, va considerata
come sostanza attiva nuova non  presente  ad  oggi  sul  mercato  per
essere utilizzata in qualita' di biocida; 
  Ritenuto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di
prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato IV del
decreto  legislativo  174/2000  e  aventi  come  sostanza  attiva  il
thiacloprid; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  21  maggio  2009
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  28
maggio 2009, n. 122, recante attribuzione del titolo di vice Ministro
al Sottosegretario di Stato presso il  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000,  n.  174,  e'   riconosciuto   l'inserimento   della   sostanza
thiacloprid nell'«Elenco dei  principi  attivi  con  indicazione  dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi», di cui all'allegato I  della  direttiva  98/8/CE,  disposto
dalla direttiva 2009/88/CE della Commissione del 30 luglio 2009. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza thiacloprid e' stata iscritta  nell'allegato
I della direttiva 98/8/CE. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio  2010  l'immissione  sul  mercato  di
prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno»,
di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.
174, che  contengono  il  principio  attivo  thiacloprid  come  unica
sostanza  attiva,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.
174. 
  Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per
la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
    Roma, 3 dicembre 2009 
 
                              p. il Ministro del lavoro, della salute 
                                    e delle politiche sociali         
                                   il vice Ministro: Fazio            
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 204