IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modifiche, rubricato semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e  per
gli impianti di energia elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW
termici; 
  Visti, in particolare: 
     il  comma   1   dello   stesso   art.   1-sexies   secondo   cui
l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli  elettrodotti
facenti  parte  della  rete  nazionale  di   trasporto   dell'energia
elettrica e' rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive
(ora,  Ministero  dello  sviluppo  economico),  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
previa intesa con la regione o le regioni interessate; 
     il comma 3 della stessa norma secondo  cui  l'autorizzazione  e'
rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine
di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il comma 4-bis dello stesso  art.  1-sexies  come  modificato
dall'art. 27, comma 24, lettera c) della legge 23 luglio 2009, n. 99,
secondo cui, in  caso  di  mancata  definizione  dell'intesa  con  la
regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione,
entro i successivi novanta  giorni  si  provvede  al  rilascio  della
stessa  previa  intesa  da  concludere  in   un   apposito   comitato
interistituzionale a composizione paritaria, rispettivamente da parte
dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e da
parte della regione o delle regioni interessate; 
  Visto il medesimo comma 4-bis il quale prevede che, entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della disposizione, con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico,  previo  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  regole  di
funzionamento del comitato; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla   disposizione
predetta; 
  Acquisito  il  parere  n.  256/CSR  del  17  dicembre  2009   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di composizione e le
regole di funzionamento del comitato interistituzionale (di  seguito:
comitato), previsto dall'art. 1-sexies, comma 4-bis del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche.