IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, rubricato semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici; Visti, in particolare: il comma 1 dello stesso art. 1-sexies secondo cui l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e' rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora, Ministero dello sviluppo economico), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la regione o le regioni interessate; il comma 3 della stessa norma secondo cui l'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il comma 4-bis dello stesso art. 1-sexies come modificato dall'art. 27, comma 24, lettera c) della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i successivi novanta giorni si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale a composizione paritaria, rispettivamente da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e da parte della regione o delle regioni interessate; Visto il medesimo comma 4-bis il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla disposizione predetta; Acquisito il parere n. 256/CSR del 17 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di composizione e le regole di funzionamento del comitato interistituzionale (di seguito: comitato), previsto dall'art. 1-sexies, comma 4-bis del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche.