L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di consiglio del 10 dicembre 2009; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatone  adottato
con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche  e
integrazioni; 
  Considerata la necessita' di razionalizzare il  flusso  in  entrata
delle denunce nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e  di
consentire una trattazione piu' organica,  unitaria  e  veloce  delle
denunce medesime; 
  Ritenuto  che,  nel  settore  delle   comunicazioni   elettroniche,
l'attuale distinzione tra denuncia e  segnalazione,  contemplata  nel
regolamento e nel modello D, non  giova,  alla  luce  dell'esperienza
amministrativa, ne' all'utenza ne' alla  celerita'  del  processo  di
istruzione delle pratiche; e che quindi appare necessario modificare,
al  riguardo,  sia  il  testo  dell'articolo  sia   il   modello   D,
contemplando la sola denuncia; 
  Considerato che, relativamente  alle  denunce  sporte  nel  settore
delle comunicazioni elettroniche, la  possibilita'  per  l'utente  di
scegliere se sporgere denuncia attraverso il modulo D ovvero «a testo
libero» comporta la ricezione di  denunce  che -  oltre  a  risultare
spesso di difficile lettura perche' scritte a mano, in  corsivo,  con
grafie non sempre comprensibili -, il piu'  delle  volte  non  recano
quegli elementi essenziali a configurare la fattispecie concreta, che
costituiscono i campi cd. obbligatori del modello D; 
  Ritenuto, pertanto, necessario contemplare quale unica modalita' di
presentazione della denuncia la compilazione del modello D, a pena di
archiviazione immediata della denuncia medesima; 
  Ritenuto  necessario  esplicitare  gli  elementi  che  rendono  una
denuncia irricevibile, improcedibile,  inammissibile,  manifestamente
infondata, al fine di consentire all'utenza di redigere  la  denuncia
in maniera corretta; 
  Ritenuto  opportuno  espressamente  chiarire,  esplicitandolo,   il
consolidato  principio  giurisprudenziale  della  non  ostensibilita'
degli atti detenuti dall'amministrazione nella fase preistruttoria  e
dell'assenza, in siffatta fase, di un procedimento amministrativo; 
  Ritenuto, inoltre,  che  le  esigenze  di  snellimento  dell'azione
amministrativa  della  direzione  competente  in  materia  di  tutela
dell'utenza  nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche  impone
l'introduzione del principio dell'aggregazione delle denunce  avverso
il medesimo comportamento dello stesso gestore, in  maniera  tale  da
trattarle con azione unitaria, anche prescindendo dai casi singoli; 
  Ritenuto, a questo riguardo,  che  la  modalita'  «aggregativa»  di
trattazione delle denunce consentirebbe alla direzione competente  di
non  avviare  un'attivita'  preistruttoria  complessa   per   singola
denuncia, anche laddove la singola denuncia non rivesta  di  per  se'
alcun particolare «valore» in se' ne' sia sintomatico di una condotta
illecita diffusa e  che,  pertanto,  la  trattazione  unitaria  delle
denunce contribuisce  ad  assicurare  una  maggiore  economicita'  ed
efficacia dell'azione amministrativa; 
  Ritenuto, al medesimo riguardo, che l'opportuna aggregazione  delle
denunce ricevute in modo da procedere ad  una  valutazione  d'insieme
delle fattispecie denunciate risponde all'obiettivo di  tutelare  gli
interessi generali dei  consumatori  ed  utenti  mediante  interventi
celeri ed efficaci; e che, allo stesso scopo, e' opportuno consentire
all'ufficio competente di proporre, se del caso,  appropriate  misure
regolatorie volte ad evitare il perpetrarsi di ulteriori violazioni o
almeno a circoscriverne l'entita' e la rilevanza; 
  Considerato, inoltre, che la  considerevole  mole  di  denunce  che
quotidianamente pervengono alla direzione competente  in  materia  di
tutela dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche rende
necessario introdurre un  ordine  di  trattazione  prioritaria  delle
denunce, improntato ai seguenti criteri: gravita' e attualita'  della
violazione,  grado  di  diffusione  del  fenomeno   denunciato   come
emergente dalle singole denunce, possibilita' di  celere  conclusione
della fase preistruttoria; e che criteri  di  priorita'  integrativi,
attinenti alle tipologie di  fenomeni  patologici  emergenti  e  alla
qualificazione soggettiva del soggetto denunciante,  potranno  essere
proposti dalla direzione al Consiglio; 
  Considerato, infine, che attualmente il numero di denunce pervenute
in autorita' costituisce circa  i  due  terzi  dell'intera  posta  in
entrata al protocollo generale e che, pertanto, appare necessario uno
snellimento  delle  attivita'  di  protocollazione  ed  una  maggiore
tempestivita'  dell'attivita'  di  immissione  dei  dati  in  entrata
relativamente alle denunce dell'utenza; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno che le denunce attinenti alla  tutela
dell'utenza  nel  settore  delle   comunicazioni   elettroniche   non
affluiscano al protocollo unico dell'autorita', ma siano  soggette  a
registrazione particolare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  h),
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre
2000, con modalita' di trattamento tali  da  assicurare  le  esigenze
minime di identificabilita' e tracciabilita', e che con determina del
segretario generale saranno definite le  procedure  di  registrazione
particolare e le misure organizzative necessarie per la loro concreta
attuazione; 
  Udita la relazione dei  commissari  Stefano  Mannoni  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'art.  3-bis  del  regolamento   in   materia   di   procedure
sanzionatorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3-bis (Denunce inerenti alla tutela dell'utenza). - 1.  Tutti
i soggetti  interessati,  gli  utenti  finali,  i  consumatori  e  le
associazioni od organizzazioni  rappresentative  dei  loro  interessi
possono   chiedere    l'intervento    sanzionatorio    dell'autorita'
denunciando eventuali violazioni della normativa di settore. 
  2. Resta ferma la possibilita' per tutti  i  soggetti  interessati,
gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od  organizzazioni
rappresentative dei loro interessi, di presentare,  ove  legittimati,
reclamo agli organismi di  telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art.  8
della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi, oppure di
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1,  comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art.  84  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  3. Le denunce, ad eccezione di quelle in materia  di  comunicazioni
elettroniche che devono essere trasmesse  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 3-ter, sono presentate all'Autorita' per iscritto, anche via
telefax, e devono contenere le seguenti indicazioni: 
    a) nome, cognome, denominazione  o  ragione  sociale,  residenza,
domicilio o sede  del  richiedente  nonche'  recapiti  telefonici  ed
eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica; 
    b) elementi idonei a descrivere il  comportamento  dell'operatore
che il richiedente ritiene costituiscano violazione  della  normativa
di settore; 
    c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita'. 
  4.  Il  direttore,  su  proposta   dell'ufficio   competente,   con
motivazione   sintetica,   dispone,   anche   utilizzando   procedure
semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce irricevibili ai
sensi del comma 1 dell'art. 3-ter, improcedibili, inammissibili, e di
quelle manifestamente infondate. Sono improcedibili le denunce  prive
della  sottoscrizione  o  non  corredate  da  copia   del   documento
d'identita', ovvero corredate da  documento  d'identita'  illeggibile
del denunciante. Sono inammissibili le denunce relative a  fatti  che
non appaiono riconducibili alle disposizioni normative di  settore  o
alle disposizioni che radicano la  competenza  dell'autorita'.  Sono,
inoltre, inammissibili le denunce generiche,  per  tali  intendendosi
quelle aventi ad oggetto fatti non circostanziati  o  che  non  siano
corredate  dalla  documentazione  necessaria  a  sostegno  dei  fatti
denunciati, nonche' le  denunce  che  non  recano  elementi  tali  da
consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile
dei fatti oggetto della denuncia o della condotta che si lamenta sono
manifestamente infondate le denunce prive dei presupposti di fatto  e
di diritto. 
  5. I rapporti della  Polizia  postale  e  delle  telecomunicazioni,
della  Guardia  di  Finanza  e  degli  Ispettorati  territoriali  del
Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di  archiviazione
ai sensi del comma 3, sempre che vi siano riportati: 
    a) una precisa descrizione del fatto; 
    b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata; 
    c)  l'individuazione  del  giorno  e  dell'ora   della   presunta
infrazione; 
    d)  dati  anagrafici,  ovvero  ogni  dato  disponibile  ai   fini
dell'identificazione  dei  soggetti   responsabili   della   presunta
infrazione; 
    e)  i  supporti  probatori  che  costituiscono  la  base  per  le
successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione. 
  6.  Fino  all'adozione  dell'atto  di  contestazione,  le  denunce,
nonche' gli atti e la documentazione relativa alle  indagini  svolte,
sono sottratti ad ogni forma di accesso. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
denunce relative alla violazione di norme in materia  di  parita'  di
accesso ai mezzi  di  comunicazione  di  massa,  di  risoluzione  dei
conflitti di interesse e di posizioni dominanti». 
  2. Dopo l'art. 3-bis, come modificato dalla presente  delibera,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 3-ter (Norme speciali  per  la  presentazione  e  trattazione
delle denunce in materia di  comunicazioni  elettroniche).  -  1.  Le
denunce di tutti i soggetti interessati,  degli  utenti  finali,  dei
consumatori e delle associazioni  od  organizzazioni  rappresentative
dei loro interessi, relative alla violazione di nonne nella specifica
materia   delle   comunicazioni    elettroniche,    ferma    restando
l'applicabilita' dei commi 1, 2, 4, 5 e  6  dell'art.  3-bis,  devono
essere presentate, a pena di irricevibilita', esclusivamente a  mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o  telefax  in  entrambi  i
casi compilando l'apposito modello D, che  fa  parte  integrante  del
presente  Regolamento,  disponibile  nel  sito   web   dell'autorita'
(www.agcom.it). Con successiva determinazione del segretario generale
e'  disposta  la  compilazione  e  la   trasmissione   in   modalita'
esclusivamente telematica del modello D. La  predetta  determinazione
e' pubblicata nel sito web dell'Autorita' unitamente alle  istruzioni
per la compilazione e la trasmissione del modello medesimo. 
  2. Gli uffici competenti, di preferenza,  aggregano  opportunamente
le denunce ricevute in modo da procedere ad una valutazione d'insieme
delle  fattispecie  denunciate,  con  l'obiettivo  di  tutelare   gli
interessi generali dei  consumatori  ed  utenti  mediante  interventi
celeri ed efficaci, anche attraverso appropriate  misure  regolatorie
volte ad evitare il perpetrarsi di ulteriori violazioni  o  almeno  a
circoscriverne l'entita' e la rilevanza. Rimane ferma, anche  ove  si
proceda    all'aggregazione,    l'applicabilita'     delle     regole
dell'ordinario regime sanzionatorio, e, in particolare,  delle  norme
in materia di cumulo materiale. 
  3. L'ordine di priorita' nella trattazione delle denunce di cui  al
comma l e' improntato ai  seguenti  criteri:  gravita'  e  attualita'
della violazione, grado di diffusione del  fenomeno  emergente  dalle
singole  denunce,  possibilita'  di  celere  conclusione  della  fase
preistruttoria.  Criteri  di  priorita'  integrativi  possono  essere
proposti dalla direzione al consiglio. 
  4. Le denunce di cui al comma 1 non affluiscono al protocollo unico
dell'autorita', ma sono soggette a registrazione particolare ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera h),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, con modalita' di  trattamento
tali  da  assicurare  le  esigenze  minime  di  identificabilita'   e
tracciabilita'.  Con  determinazione  del  segretario  generale  sono
definite le  procedure  di  registrazione  particolare  e  le  misure
organizzative necessarie per il loro concreto avvio ed attuazione. 
  3. Il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'autorita' esercita il potere sanzionatorio  d'ufficio,  anche
sulla base delle denunce non archiviate.».