IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo  16  marzo  1999,
n.79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  27
ottobre 2003, n. 290, il quale prevede  che,  con  provvedimento  del
Ministro   delle   attivita'   produttive   e   sentito   il   parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  sono  individuate
modalita' e condizioni delle  importazioni  nel  caso  che  risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto  di
un'equa ripartizione complessiva  tra  mercato  vincolato  e  mercato
libero; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativo  alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione, in base al quale i problemi di  congestione  della  rete
sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri  di
mercato,  e  l'art.  9  dello   stesso   regolamento   secondo   cui,
nell'esercizio delle  loro  competenze,  le  autorita'  nazionali  di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo e degli orientamenti adottati  dalla  Commissione  ai  sensi
dell'art. 8; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  concernente  riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare: 
  l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni
attribuite  allo   Stato,   che   le   esercita   anche   avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  le  determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; 
  l'art. 1, comma  3,  lettera  f),  in  base  al  quale  costituisce
obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri,  promuovere
la valorizzazione delle importazioni per le  finalita'  di  sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitivita'  del  sistema  economico
del Paese; 
  l'art. 1, comma 107, in base al quale,  con  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche  tecniche  e  le
modalita' di  accesso  e  di  connessione  fra  le  reti  energetiche
nazionali e quelle degli  Stati  il  cui  territorio  e'  interamente
compreso nel territorio italiano; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina  del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Visto il decreto-legge 18 giugno  2007,  n.73,  convertito  con  la
legge 3 agosto 2007, n.  125,  (di  seguito  la  legge  n.  125/2007)
recante misure urgenti per l'attuazione di  disposizioni  comunitarie
in materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela,  in
relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua
ad essere effettuato da Acquirente unico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in  materia  di
energia; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio
2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art.  5  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma  la  responsabilita'
delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione  del
mercato elettrico; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003 che, fra  l'altro,  ha  stabilito  che  dal  giorno  1°
gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  assuma  la
titolarita' delle funzioni di  garante  della  fornitura  di  energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  11
dicembre 2008, recante modalita' e condizioni delle  importazioni  di
energia elettrica per l'anno 2009 e  direttive  all'Acquirente  Unico
S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno
2009 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 12
dicembre 2008, ARG/elt 182/08; 
  Vista  la  nota  della  Repubblica  di  San  Marino,   Dipartimento
attivita'  produttive,  del  7  aprile  2008,  con  cui  si  richiede
l'adeguamento della  capacita'  di  trasposto  di  energia  elettrica
riservata sulle linee di interconnessione con l'estero  tenuto  conto
del tasso di crescita dei consumi registrato dal  2001  al  2007,  in
applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale
del 20 ottobre 2000; 
  Vista la lettera del  16  settembre  2008,  protocollo  18514,  del
Ministero dello sviluppo economico alla Repubblica di San Marino, con
cui, tenuto conto dei dati sui  consumi  elettrici  comunicati  dalla
stessa Repubblica relativamente al periodo  2000-2007,  si  riconosce
l'adeguamento a 54 MW della riserva  di  capacita'  di  trasporto  di
energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con  l'estero  a
favore della Repubblica di San Marino  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2009, ai sensi del soprarichiamato provvedimento, tuttora in corso di
validita'; 
  Vista la lettera della societa' Acquirente  Unico  S.p.a.,  del  20
novembre 2009, protocollo P20090001590, con cui e' fornita  la  stima
della domanda da soddisfare  nel  2010  per  i  clienti  del  mercato
tutelato rifornito; 
  Vista la richiesta avanzata  da  Raetia  Energie  con  nota  del  2
novembre  2009  circa  la  proroga  della  riserva  di  capacita'  di
trasporto sulla  frontiera  italo-svizzera,  la  cui  istruttoria  e'
tuttora in corso; 
  Vista la lettera di Terna S.p.a. del 24 novembre  2009,  protocollo
n. TE/P20090015832, con cui si comunicano i valori delle capacita' di
trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2010 delle linee
di interconnessione sulle frontiere  con  la  Francia,  la  Svizzera,
l'Austria e la Slovenia e la Grecia e si rende noto che  la  societa'
sta finalizzando gli accordi con i gestori di rete confinanti per  la
ripartizione dei ricavi derivanti dall'allocazione della capacita' di
trasporto; 
  Considerato che la sopra citata lettera di Terna  del  24  novembre
2009, consente di determinare, per  l'anno  2010,  i  valori  massimi
delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse
frontiere secondo la tabella seguente: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Considerato che tali valori comprendono l'incremento  di  capacita'
di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee
di   interconnessione   con   la    Svizzera,    Mendrisio-Cagno    e
Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di
350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi; 
  Considerato che il sistema delle offerte  di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e'  divenuto  pienamente
operativo e consente, anche  agli  operatori  esteri,  di  effettuare
offerte di vendita e offerte di  acquisto  di  energia  elettrica  in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni; 
  Considerato che : 
    a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive  del
19  dicembre  2003,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30  dicembre  2003,
ha  destinato  all'Acquirente  Unico   S.p.a.   l'energia   elettrica
derivante  dai  contratti  pluriennali  di  importazione  in   essere
stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data  del  19  febbraio
1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato; 
    b) i suddetti contratti  pluriennali  di  importazione  insistono
sulla frontiera con la Svizzera; 
    c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di  cliente  idoneo
e' estesa  a  tutti  i  clienti  finali,  che  possono  recedere  dal
precedente contratto di fornitura di energia elettrica; 
  Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007,  n.  125,  i
clienti domestici e le piccole imprese compresi,  alla  data  del  1°
luglio  2007,  nell'ambito  del  mercato   vincolato,   qualora   non
esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di  energia
elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato  il  cui
approvvigionamento e' effettuato da Acquirente Unico  in  continuita'
con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato; 
  Ritenuto di applicare modalita'  di  assegnazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle  interconnessioni  con  i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte  con  il
regolamento n. 1228/2003,  attraverso  l'adozione  di  meccanismi  di
mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta  della  capacita'   di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente; 
  Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di  rete  a
definire programmi comuni di investimenti in  infrastrutture  per  il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso  un  aumento
della capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di  tali
programmi, i proventi derivanti  dall'attuazione  dei  meccanismi  di
mercato siano destinati  alla  salvaguardia  dell'economicita'  degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali; 
  Ritenuto opportuno  prevedere  per  l'allocazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera  italo-svizzera
modalita' omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari,  fatta
salva  la  possibilita'  di  disporre  riserve  sulla  capacita'   in
importazione; 
  Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2009
per il reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica  di  spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera; 
  Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione  delle  disposizioni
dell'art.  1,  comma  107,  della  legge  23  agosto  2003,  n.  239,
confermare   temporaneamente   i   valori    della    capacita'    di
interconnessione  riservati  nell'anno  passato   per   il   transito
dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano; 
  Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti  con  lo  Stato
Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in  ragione  della
provenienza dell'energia elettrica  in  importazione,  attraverso  la
ripartizione  dei  proventi  delle  assegnazioni  dei  diritti  sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di riserva di capacita' di trasporto; 
  Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito  per  l'energia
elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per  la
quota fin qui garantita  dalle  autorita'  italiane  sulla  frontiera
svizzera e adeguare il  prezzo  di  cessione  dell'energia  elettrica
sottesa a  tali  contratti  per  il  primo  trimestre  del  2010  con
modalita' di  aggiornamento  definite  da  parte  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas in modo analogo a  quelle  adottate  per
l'anno 2009; 
  Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
con deliberazione 14 dicembre 2009, PAS 24/09; 
  Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita'  ed
i criteri generali di  assegnazione  di  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema e  delle  forniture  per  i
clienti del mercato libero e del  mercato  tutelato,  stabilendo  che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda  all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    assegnazione: e' l'attribuzione dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita' di trasporto, ovvero  di  riserve  per  l'importazione,  il
transito e il  reingresso  di  energia  elettrica  su  una  frontiera
elettrica, al fine  dell'esecuzione  di  scambi  transfrontalieri  di
energia elettrica; 
    assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione; 
    assegnazione congiunta: e',  per  ciascuna  frontiera  elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti; 
    Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
    capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile,
con garanzia di continuita' di  utilizzo,  all'esecuzione  di  scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita  (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale; 
    clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali  di  cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,
che esercitano il diritto  di  cui  al  medesimo  art.  2,  comma  6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti; 
    contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura  pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997; 
    diritti di utilizzo della capacita' di trasporto  (DCT):  sono  i
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale,  mensile  e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica; 
    frontiera elettrica:  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad  una  o
piu'  reti  di  trasmissione  appartenenti  ad   un   singolo   Stato
confinante; 
    frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia; 
    frontiere  settentrionali:  sono  le  frontiere  elettriche   con
Francia, Austria, Svizzera, Slovenia; 
    gestore di rete: e' un  ente  o  una  societa'  incaricata  della
gestione unificata delle  reti  di  trasmissione  in  un  determinato
Stato; 
    Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; 
    mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art.  5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
    
    proventi delle assegnazioni:  sono  i  proventi  derivanti  dalle
assegnazioni dei diritti di utilizzo  della  capacita'  di  trasporto
sulla interconnessione; 
    quote di capacita' di trasporto pre-assegnate: sono le  quote  di
capacita'   di   trasporto   corrispondenti    alle    riserve    per
l'importazione, per il  transito  e  per  il  reingresso  di  energia
elettrica; 
    Stato  confinante:  e'  un  qualunque  Stato  la  cui   rete   di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; 
    Servizio  di  tutela:  e'  il  servizio  di  vendita  di  energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007. 
    Servizio di salvaguardia: e' il servizio di  vendita  di  energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007; 
    zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o  virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.