IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della salute il potere di  emanare  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  art.  1,  commi  2  e  3,
recante l'istituzione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  che
prevede  la  definizione  e  l'aggiornamento   del   repertorio   dei
dispositivi medici; 
  Visto l'art. 1, comma 409, lettera  a),  della  legge  22  dicembre
2005, n. 266, che stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  della
salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  le
modalita' di alimentazione  e  aggiornamento  della  banca  dati  del
Ministero della salute, necessaria alla istituzione ed alla  gestione
del repertorio generale dei dispositivi medici; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  in  data  20  febbraio
2007, recante «Nuove modalita' per gli adempimenti previsti dall'art.
13 del decreto legislativo 24  febbraio  1997,  n.  46  e  successive
modificazioni e per la  registrazione  dei  dispositivi  impiantabili
attivi  nonche'  per  l'iscrizione  nel  Repertorio  dei  dispositivi
medici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 16 marzo 2007, n. 63; 
  Visto in  particolare  l'art.  5,  comma  2  del  predetto  decreto
ministeriale in data 20 febbraio 2007, che prevede che a partire  dal
1°  gennaio  2009  non  possono  essere  acquistati,   utilizzati   o
dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, se privi del
numero identificativo di iscrizione nel  Repertorio  dei  dispositivi
medici  e  se  non  pubblicati  nel  medesimo  Repertorio,  anche   i
dispositivi medici per la prima volta commercializzati in  Italia  in
data precedente a quella di entrata in vigore del citato decreto  del
20 febbraio 2007; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del 23 dicembre 2008 con la quale e'
stato disposto che fino al 30 aprile 2009, i  dispositivi  medici  di
cui all'art. 5, comma 2 del decreto  ministeriale  20  febbraio  2007
possono essere acquistati, utilizzati o  dispensati  nell'ambito  del
Servizio   sanitario   nazionale   ancorche'   privi    del    numero
identificativo di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale  e
non pubblicati nel Repertorio dei dispositivi medici; 
  Vista la nota del 16 ottobre 2008 della Commissione  europea  -  DG
Imprese e Industria riguardante la costituzione in mora per  presunte
infrazioni   dell'autorita'   italiana   sulla   registrazione    dei
dispositivi  impiantabili  attivi  nonche'   sulla   iscrizione   nel
repertorio dei dispositivi medici; 
  Vista la nota del 3 dicembre 2008 della  Direzione  dei  farmaci  e
dispositivi  medici  recante  elementi  di  risposta  alla   predetta
costituzione in  mora  della  Commissione  europea  -  DG  Imprese  e
Industria; 
  Tenuto conto  della  nota  del  2  aprile  2009  con  la  quale  la
Commissione europea - DG Imprese e Industria chiede  alle  competenti
autorita'  italiane   di   differire   ulteriormente   l'applicazione
dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 20 febbraio 2007; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del 29 aprile 2009 con la quale fino
al 31 dicembre 2009  e'  stato  ulteriormente  differito  il  termine
previsto dal citato art. 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale
20 febbraio 2007; 
  Tenuto conto dell'accordo espresso dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, nella seduta del 17  dicembre  2009,  sullo  schema  di
decreto ministeriale sostitutivo del citato decreto 20 febbraio 2007; 
  Valutata l'opportunita' di garantire un ulteriore periodo di  tempo
sufficiente a soddisfare  la  richiesta  della  Commissione  europea,
prevenendo  ulteriori  rilievi   nell'ambito   della   procedura   di
infrazione n. 2007/4516, nelle more del perfezionamento dell'iter del
decreto ministeriale, firmato in data odierna e sostitutivo di quello
del 20 febbraio 2007; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  15  dicembre
2009, di nomina a Ministro della salute del  prof.  Ferruccio  Fazio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2009; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' ulteriormente differito al 31 marzo 2010 il termine entro  il
quale i dispositivi medici di cui all'art. 5,  comma  2  del  decreto
ministeriale 20 febbraio 2007, possono essere acquistati,  utilizzati
o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale  ancorche'
privi del numero  identificativo  di  cui  all'art.  3  del  medesimo
decreto ministeriale e non pubblicati nel Repertorio dei  dispositivi
medici. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2009 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 242