IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 1° giugno 2002, n.120 di ratifica del Protocollo  di
Kyoto; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in  particolare,  l'art.
1, il quale  prevede,  al  comma  1110,  l'istituzione  di  un  Fondo
rotativo  destinato  al  finanziamento   delle   misure   finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, al  comma  1111,  che  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico  sono
individuate le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti  a  tasso
agevolato a soggetti pubblici o privati  ad  un  tasso  di  interesse
fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota del  10  luglio  2007,  con  la  quale  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avanzato la
proposta di fissare il tasso agevolato  sui  finanziamenti  a  valere
sulle risorse del Fondo Kyoto nella misura dello 0,50 per cento annuo
e di prevedere che l'agevolazione derivante dal finanziamento  stesso
sia equivalente alla differenza tra gli interessi calcolati al  tasso
di attualizzazione e rivalutazione, fissato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  123  e  vigente  alla
data di stipula del contratto di finanziamento  e  gli  interessi  da
corrispondere al predetto tasso agevolato; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  in  data  25  novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2009, emanato
in  attuazione  della  predetta  disposizione   legislativa   e,   in
particolare, l'art. 9, il quale prevede, al comma 1, che l'intensita'
del beneficio erariale non puo' superare la quota di aiuto  di  Stato
definita «de minimis» di cui al regolamento  CE  n.  1998/2006  della
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006; 
  Ritenuta l'opportunita' di accogliere la proposta,  in  analogia  a
quanto previsto per i finanziamenti a valere sul Fondo  rotativo  per
il sostegno alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca  di  cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al  fine
di  incentivare  al  massimo  grado  le  misure  di  riduzione  delle
emissioni di gas ad effetto serra; 
  Visto il predetto regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 ed, in particolare, l'art. 2 il quale disciplina gli
aiuti di Stato di importanza «de minimis»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a  valere
sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno  delle  misure  finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro  delle
Nazioni Unite sui cambianti climatici, come disciplinate dal  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  in  data  25
novembre 2008 richiamato nelle  premesse,  e'  fissato  nella  misura
dello 0,50 per cento annuo.