IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn.  222  e
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004 nel quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 7 agosto 2009, prot. m. dg DAG 19 ottobre 2009,
n. 127341.E con la quale il  dott.  ing.  Giuseppe  Parenti,  nato  a
Piacenza il 30 gennaio 1941, in  qualita'  di  legale  rappresentante
della Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
Piacenza, con sede legale in Piacenza, p.za  Cavalli  n.  35/E,  c.f.
00276970332, ha chiesto l'iscrizione della «Camera  di  conciliazione
della Camera  di  commercio  di  Piacenza»,  organismo  non  autonomo
costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nell'ambito della  stessa  Camera  di  commercio,  per  le  finalita'
relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli  artt.  38,
39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato  che   i   requisiti   posseduti   dalla   «Camera   di
conciliazione della Camera di commercio di Piacenza»,  organismo  non
autonomo  della  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura di Piacenza, risultano conformi  a  quanto  previsto  dal
decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
    le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art.  4,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4 comma 3, lettera b) del citato  decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e)   del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Piacenza, con sede legale in Piacenza, p.za Cavalli n.
35/E, c.f. e P.IVA 00276970332, denominato «Camera  di  conciliazione
della Camera di commercio di Piacenza», ed approva la  tabella  delle
indennita' allegata alla domanda. 
  L'organismo viene iscritto, dalla data del presente  provvedimento,
al n. 59  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del  decreto  ministeriale
n.  222/2004.  L'organismo  iscritto  e'   obbligato   a   comunicare
immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei  dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 12 dicembre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano