IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
    
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 
    
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli  articoli  17  e  18,
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
    
  Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.  381,
come sostituito dall'art. 2,  del  decreto  legislativo  11  novembre
1999, n. 463, per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  il
Piano generale di utilizzazione  delle  acque  pubbliche  vale  anche
quale Piano di bacino di rilievo nazionale; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
    
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006, n. 152» che ha prorogato le Autorita' di bacino, di  cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  del  30  dicembre
2008, n. 208, recante «Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di  cui  al  comma  2,
dell'art. 63, del d.lgs. n. 152/2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  203  del  31
agosto 1989, recante la costituzione  dell'Autorita'  di  bacino  dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; 
  Considerata la delibera n. 1,  del 5 febbraio 2001, con la quale il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave,  Brenta-Bacchiglione,  ha  adottato,  ai
sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come
integrata dall'art. 12, della legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  il
«Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica  del  medio  e
basso corso del bacino del fiume Piave»; 
  Considerato l'avviso di adozione di tale progetto,  che,  ai  sensi
dell'art.  18,  comma  3,  della  legge  18  maggio  1989,  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  86
del 12 aprile 2001, nel Bollettino ufficiale della  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 16 del  18  aprile  2001  e  nel  Bollettino
ufficiale della regione del Veneto n. 36 del 20 aprile 2001; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b),  della
legge n. 183 del 1989, le componenti del Piano di cui  trattasi  sono
di interesse della regione del Veneto, ricadendo il bacino del  Piave
solo marginalmente all'interno delle regioni autonome  Trentino  Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia, come stabilito con  del.  C.I.  5/2008
dell'Autorita' di bacino  dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento,  Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione; 
  Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 18,  comma  6,  della
legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di piano stralcio succitato
con i relativi elaborati, e' stato depositato presso  le  sedi  delle
regioni Friuli Venezia Giulia  e  Veneto,  le  province  autonome  di
Bolzano e Trento, e le province  di  Belluno,  Pordenone,  Treviso  e
Venezia,  nonche'   presso   la   sede   della   Segreteria   tecnica
dell'Autorita' di bacino ed e' stato disponibile  per  la  visione  e
consultazione   per   quarantacinque   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; 
  Considerato altresi' che, ai sensi dell'art.  18,  comma  6,  della
legge n. 183 del 1989,  sono  state  costituite,  per  quarantacinque
giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta  adozione  del  progetto  di
Piano, le sedi di consultazione  presso  le  regioni  e  le  province
territorialmente  interessate  e  che,  decorso  tale  termine,   nei
quarantacinque giorni successivi sono state  presentate  osservazioni
sul progetto di Piano; 
  Considerato che, scaduto tale termine,  nei  quarantacinque  giorni
successivi  sono  state   presentate   alla   regione   del   Veneto,
osservazioni sul progetto di Piano come previsto dall'art. 18,  comma
8, della legge 18 maggio 1989; 
  Vista la delibera del Consiglio regionale  Veneto  n.  20,  del  27
febbraio 2007, con la quale e' stato approvato il parere sul suddetto
progetto  di  Piano,  formulando  in   merito   alcune   osservazioni
riguardanti la  fase  programmatica  e  le  norme  di  attuazione  da
sottoporre all'esame del Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino; 
  Visto il parere n. 26 del 10 novembre 2008  del  Comitato  tecnico,
con il quale sono state esaminate le controdeduzioni e  proposti  gli
emendamenti al progetto di Piano proposti dalla regione del Veneto; 
  Vista la delibera del Comitato istituzionale del 15 dicembre  2008,
n. 5, con la quale, ai sensi del comma 10, dell'art. 18, della  legge
n. 183/1989, il Comitato stesso, tenendo conto delle  osservazioni  e
dei pareri  sopra  richiamati,  ha  adottato  il  piano  stralcio  in
oggetto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2009; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il «Piano stralcio  per  la  sicurezza  idraulica  del
medio e basso  corso  del  bacino  del  fiume  Piave»,  adottato  dal
Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con  delibera  n.  5
del 15 dicembre 2008. Il piano si compone degli elaborati di  seguito
specificati che fanno parte integrante del presente decreto: 
    tavola 1: carta del reticolo idrografico; 
    tavola 2: individuazione dei possibili interventi di  laminazione
delle piene e di ricalibratura, ed in particolare: 
      tavola 2.1 - studio di fattibilita' di opere per la laminazione
delle piene in localita' Falze'; 
      tavola 2.2 - studio di fattibilita' di opere per la laminazione
delle piene in localita' Grave di Ciano; 
      tavola 2.3 - studio di fattibilita' di opere per la laminazione
delle piene in localita' Spresiano; 
      tavola 2.4 - studio di fattibilita' di opere per la laminazione
delle piene in localita' Papadopoli; 
      tavola 2.5 - studio di fattibilita' di opere per la laminazione
delle piene in localita' Ponte di Piave; 
      tavola  2.6  -  studio  di  fattibilita'  della   ricalibratura
dell'alveo nel tratto San Dona' di Piave-mare; 
    tavola 3 - rappresentazione descrittiva delle casse di espansione
in localita' Ponte di Piave; 
    tavola 4. - le unita' fisiografiche - inquadramento generale; 
      tavola 4.1 - tipologia dei possibili interventi di  escavazione
- unita' fisiografica n. 1 - Alto Piave; 
      tavola 4.2 - tipologia dei possibili interventi di  escavazione
- unita' fisiografica n. 3 - Mae' a monte della diga di Pontesei; 
      tavole 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 - tipologia dei possibili  interventi
di escavazione - unita' fisiografica n. 4 - Piave tra Pieve di Cadore
e Soverzene; 
      tavola 4.7 - tipologia dei possibili interventi di  escavazione
- unita' fisiografica n. 5 - Piave tra Soverzene e Busche; 
      tavola 4.8 - tipologia dei possibili interventi di  escavazione
- unita' fisiografica n. 6 - Cordevole a monte di Alleghe; 
      tavole 4.9,  4.10  -  tipologia  dei  possibili  interventi  di
escavazione - unita'  fisiografica  n.  8  -  Cordevole  a  valle  di
Alleghe; 
      tavole 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 -  aree  interarginali
(art. 4 delle norme di attuazione); -  relazione  tecnica  costituita
da: 
        premesse; 
        fase conoscitiva; 
        fase propositiva; 
        fase programmatica; 
        norme di attuazione del piano; 
        atti tecnico-amministrativi; 
        bibliografia.