IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9 aprile 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» conseguito nel luglio 1995 presso la «Universitetit Politehnik» di Tirana (Albania) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito e' direttamente abilitante all'esercizio della professione in Albania; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1 Al sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9 aprile 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.