IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del  decreto
legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri  dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Vista l'istanza del sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il
9 aprile 1968, cittadino italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n.  394  in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del  decreto
legislativo  n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico
professionale    albanese     di     «Inxhinier     per     Ndertime,
civile-industriale»   conseguito   nel   luglio   1995   presso    la
«Universitetit Politehnik» di Tirana (Albania) ai  fini  dell'accesso
all'albo degli «ingegneri - sezione A settore  civile  ambientale»  e
l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Considerato che  secondo  la  dichiarazione  di  valore  rilasciata
dall'Ambasciata  d'Italia  il   titolo   accademico   conseguito   e'
direttamente abilitante all'esercizio della professione in Albania; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 27  ottobre
2009; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Rilevato  che  sono  emerse  delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
medesima professione e quella di cui e' in  possesso  l'istante,  per
cui appare necessario applicare delle misure compensative; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9  aprile  1968,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» quale titolo valido  per
l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione  A  settore  civile
ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.