IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la Commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971,  nella  riunione  del  17  dicembre  2009,
ratificando le determinazioni assunte nella riunione del 30  novembre
2009, ha espresso parere  favorevole  all'inserimento,  nel  relativo
registro di varieta'  di  specie  agrarie,  della  varieta'  indicate
all'art. 1, comma 1, del presente decreto; 
  Considerato che  la  sopracitata  Commissione  sementi  ha  inoltre
disposto la  reiscrizione,  nel  relativo  registro  nazionale  delle
varieta' di specie di piante, della  varieta'  indicata  all'art.  1,
comma 2, del presente decreto precedentemente cancellata per  mancata
presentazione della domanda di rinnovo; 
  Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopramenzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varieta' di Trifoglio  persico
denominata «Logudoro», le cui descrizioni ed i risultati delle  prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritta, fino alla
fine del decimo  anno  civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione
medesima, nel registro nazionale delle varieta' di specie  di  piante
agrarie. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065,  la  varieta'  di  Lupinella
denominata «Sepial», gia' iscritta nel  registro  delle  varieta'  di
specie  agrarie  con  decreto  ministeriale  del  6  marzo   1996   e
successivamente cancellata con decreto ministeriale n.  1133  del  22
marzo 2007, per  mancata  presentazione  della  domanda  di  rinnovo,
nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine  del  decimo
anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
            controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
            dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
            registrazione  da   parte   dell'Ufficio   centrale   del
            bilancio  del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
            art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica   n.
            38/1998.