L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 10 dicembre 2009; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68; Considerato che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell'Autorita'; Vista la delibera n. 638/09/CONS del 12 novembre 2009 recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2010» con la quale e' stata fissata la misura della contribuzione nell'1,45 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Ritenuto che tale disposizione riduce notevolmente le risorse proprie dell'Autorita' determinando un rilevante problema di copertura finanziaria del bilancio 2010; Tenuto conto del parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di Garanzia in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti; Ritenuto di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in «stato di crisi» avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; Rilevato che le proposte modalita' di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalita' ed equita'; Ritenuto che la contribuzione statale annuale, prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2010 nella tabella C in euro 651 mila (A.C. n. 2936) reca una diminuzione pari a 2 milioni euro e comporta uscite straordinarie per trasferimenti ad altre Autorita' indipendenti per 6,3 milioni di euro; Ritenuto che al fine di adeguare le entrate da iscrivere nel bilancio di previsione per il 2010, occorre incrementare la misura del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, dall'1,45 per mille all'1,50 per mille dei ricavi dagli stessi conseguiti; Udita la relazione illustrativa del Presidente; Delibera: Art. 1 Misura della contribuzione 1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorita' dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nell'art. 1, lettere da a) a g) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2002, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni. 3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti e' determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.