IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 77-quater,  comma  11,  del  citato  decreto-legge  n.
112/2008, che stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,
sono stabilite le modalita' attraverso le  quali  gli  enti  pubblici
soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti  pubblici
(SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, e i
rispettivi tesorieri o cassieri non sono piu' tenuti agli adempimenti
relativi alla trasmissione  dei  dati  periodici  di  cassa,  di  cui
all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 77-quater,  comma  11,  del  citato  decreto-legge  n.
112/2008, che prevede altresi' che i prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio e  che  le  sanzioni  previste
dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del  1978  per  il  mancato
invio dei prospetti di cassa operano per  gli  enti  inadempienti  al
SIOPE; 
  Visto il comma 3 del citato art. 28 della legge n. 289/2002, in cui
e' previsto che tutti  gli  incassi  e  i  pagamenti,  e  i  dati  di
competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche  devono
essere  codificati  con  criteri  uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
  Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, che prevede che sono tenute alla codificazione di  cui  all'art.
28, commi 3,  4  e  5,  della  citata  legge  n.  289  del  2002,  le
amministrazioni  inserite   nel   conto   economico   consolidato   e
individuate  annualmente  nell'elenco   pubblicato   dall'ISTAT,   in
applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  del  18
febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio
2008 che hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE  delle
regioni, degli enti locali, delle universita', degli enti di ricerca,
delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici; 
  Visti gli articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978 e successive
modifiche e integrazioni, che disciplinano gli  adempimenti  relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa; 
  Ritenuto opportuno  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  la
definizione dei criteri per individuare gli enti che devono ritenersi
inadempienti al SIOPE e nei confronti dei quali operano  le  sanzioni
richiamate dal comma 11 del suddetto art. 77-quater; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
25 marzo 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa 
 
  l. Al fine di prevedere un periodo di tempo  congruo  per  superare
gli eventuali inconvenienti che non  assicurano  ancora  il  regolare
invio al Sistema Informativo delle  Operazioni  degli  Enti  Pubblici
(SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le  regioni  e  le  province
autonome,  le  province,  i  comuni,   le   comunita'   montane,   le
universita',  gli  enti  di  ricerca  e  le  aziende   sanitarie   ed
ospedaliere, a decorrere dall'esercizio 2010, non  sono  tenuti  agli
adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di
cui all'art. 30 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per  i  dati  di
cassa relativi ai trimestri del 2009. Per le province, i comuni e  le
comunita'  montane,  i  tesorieri  provvedono  nel  2010  anche  alla
trasmissione del prospetto denominato «quinto periodo».