IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008, che stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalita' attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono piu' tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008, che prevede altresi' che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e che le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE; Visto il comma 3 del citato art. 28 della legge n. 289/2002, in cui e' previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 che hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE delle regioni, degli enti locali, delle universita', degli enti di ricerca, delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici; Visti gli articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa; Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti al SIOPE e nei confronti dei quali operano le sanzioni richiamate dal comma 11 del suddetto art. 77-quater; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009; Decreta: Art. 1 Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa l. Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali inconvenienti che non assicurano ancora il regolare invio al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunita' montane, le universita', gli enti di ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall'esercizio 2010, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009. Per le province, i comuni e le comunita' montane, i tesorieri provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del prospetto denominato «quinto periodo».