LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza; 
  Viste le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre  2008
recanti  la  determinazione,   ai   sensi   del   citato   art.   40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2009 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Attesa la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2010,  i
soggetti tenuti alla contribuzione; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono tenuti a versare alla  Consob,  per  l'esercizio  2010,  un
contributo denominato «contributo di vigilanza»: 
    a) le Societa' di intermediazione mobiliare iscritte,  alla  data
del  2  gennaio  2010,  nell'Albo,  di  cui  all'art.  20,  comma  1,
del decreto legislativo n.  58/1998,  ivi  comprese  quelle  iscritte
nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma
4, del decreto legislativo n. 415/1996; 
    b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio  2010,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998  e
quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art.  200,  comma
4, dello stesso decreto; 
    c) le Societa' di gestione del risparmio  che  alla  data  del  2
gennaio  2010  abbiano  esperito  con  esito  positivo  le  procedure
previste  dalle  disposizioni  adottate  dalla  Banca   d'Italia   in
attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n.  58/1998
per la prestazione del servizio di gestione  di  portafogli  e/o  del
servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art.  1,
comma 5, lettere d) e f), del stesso decreto legislativo n. 58/1998; 
    d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2  gennaio
2010, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del  decreto
legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma  4,
del decreto  legislativo n.  58/1998,  a  prestare  i  servizi  e  le
attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b),  c)  e  c-bis),
dello stesso decreto legislativo n.58/1998; 
    e) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2  gennaio  2010,
nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n.
58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel  Ruolo  speciale  di
cui al comma 5 del medesimo art. 201; 
    f) le Societa' di gestione del risparmio  iscritte  nell'Albo  di
cui all'art. 35, comma 1, del  d.lgs.  n.  58/1998,  le  Societa'  di
investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui  all'art.
44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli  Organismi  di  investimento
collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e  5,  del
d.lgs. n. 58/1998 che, alla data  del  2  gennaio  2010,  offrono  al
pubblico le loro  quote  o  azioni  a  seguito  del  deposito  di  un
prospetto informativo; 
    g) le Imprese di  assicurazione  autorizzate,  alla  data  del  2
gennaio 2010, all'esercizio dei rami vita III e/o V di  cui  all'art.
2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005; 
    h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010,
nell'Albo di cui all'art. 31, comma  4,  del  decreto  legislativo n.
58/1998; 
    i) la Borsa Italiana s.p.a.; 
    l) la Mts s.p.a.; 
    m) la Monte Titoli s.p.a.; 
    n) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.; 
    o) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti  locali,
dagli Stati esteri  e  dagli  Organismi  internazionali  a  carattere
pubblico - appresso indicati: 
      o1)  gli  emittenti   italiani   ed   esteri   (comunitari   ed
extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti
finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   mercati   regolamentati
italiani; 
      o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2  gennaio  2010,
abbiano strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione  in  mercati
regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per  i  quali
lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia; 
    p) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in
misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art.  108,
comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita'
alla data del 2 gennaio 2010; 
    q) gli Offerenti,  diversi  da  quelli  di  cui  alle  precedenti
lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio  2010,  avendo  concluso
una sollecitazione all'investimento  ovvero  un'offerta  pubblica  di
acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009  ed  il
1° gennaio 2010, sono sottoposti all'applicazione delle  disposizioni
di cui all'art. 97, comma  1,  ovvero  all'art.  103,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 58/1998; 
    r) le Societa' di revisione iscritte, alla  data  del  2  gennaio
2010,  nell'Albo  di  cui  all'art.  161,  comma   1,   del   decreto
legislativo n. 58/1998; 
    s) le Societa' di  intermediazione  mobiliare,  le  Banche  e  le
Societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla  data
del 2 gennaio  2010,  all'esercizio  dell'attivita'  di  gestione  di
sistemi multilaterali di negoziazione di cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998; 
    t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco
di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob  n.  16.191/2007,
in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2010; 
    u) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma
4, del decreto legislativo n. 58/1998.