IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la domanda presentata in  data  29  marzo  2006  dall'impresa
Raven Zolfi di La Mendola & C. S.r.l., con sede  legale  in  Contrada
Sciabani (Agro di Naro) - S.S. 123  km  6,100  Campobello  di  Licata
(Agrigento),  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato Zolfo  Raven  80%,  contenente  la  sostanza
attiva rame; 
  Vista l'istanza inoltrata in data 2 settembre  2008  con  la  quale
l'impresa Spiess Urania Chemicals GmbH, con  sede  in  Heidenkampsweg
77-D-20097  Amburgo  (Germania)  comunica  di  aver   acquistato   la
titolarita' del prodotto fitosanitario, in  corso  di  registrazione,
dall'impresa sopra citata, comunicando inoltre di  voler  variare  la
denominazione del prodotto in «Funguran-OH 250 SC»; 
  Visti i pareri espressi in data 9 giugno e 10 settembre 2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativi alla registrazione del prodotto  di  cui
trattasi fino al 30 novembre 2019 (data di  scadenza  dell'iscrizione
nell'allegato I della sostanza attiva rame); 
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009, che  recepisce
la  direttiva  2009/37/CE  della  Commissione  del  23  aprile  2009,
concernente l'iscrizione della sostanza attiva rame  nell'Allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Vista la nota pervenuta in data 3 settembre 2009 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in
data 9 luglio 2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  30  novembre
2019, l'impresa Spiess-Urania Chemicals  GmbH,  con  sede  legale  in
Heidenkampsweg 77- D-20097  Amburgo  (Germania),  e'  autorizzata  ad
immettere  in  commercio   il   prodotto   fitosanitario   denominato
FUNGURAN-OH 250 SC con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta  allegata  al  presente  decreto,  fatti   salvi   gli
adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle  valutazioni  in
applicazione dei principi uniformi di cui  all'allegato  VI  del  del
decreto legislativo n. 194/1995. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,500-1-5-10-25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo  stabilimento  dell'impresa  Spiess-Urania  Chemicals
GmbH, con sede in Heidenkampsweg 77- D-20097 Amburgo (Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13227. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello