L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce il termine per la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione; Ritenuta la necessita' di integrare il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 con disposizioni concernenti le anticipazioni di bilancio e la relativa modulistica; Ritenuta altresi' la necessita' di modificare il termine di trasmissione dei dati relativi alle anticipazioni di bilancio all'ISVAP al fine di consentire di disporre tempestivamente di strumenti utili all'analisi dell'andamento del mercato assicurativo; A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 1. All'art. 7 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'impresa, salvo che si tratti di impresa di riassicurazione, effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio di cui all'allegato 4-bis entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4-ter».