L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  assicurazioni
private; 
  Visto  il  regolamento  ISVAP  n.  22  del  4  aprile  2008  e,  in
particolare, l'art. 7, comma 4, che  stabilisce  il  termine  per  la
trasmissione informatica dei dati  relativi  alle  anticipazioni  del
bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione; 
  Ritenuta la necessita' di integrare il regolamento ISVAP n. 22  del
4 aprile  2008  con  disposizioni  concernenti  le  anticipazioni  di
bilancio e la relativa modulistica; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  modificare  il  termine  di
trasmissione  dei  dati  relativi  alle  anticipazioni  di   bilancio
all'ISVAP al  fine  di  consentire  di  disporre  tempestivamente  di
strumenti utili all'analisi dell'andamento del mercato assicurativo; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 22 
                          del 4 aprile 2008 
 
  1. All'art. 7 del regolamento ISVAP n. 22 del  4  aprile  2008,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. L'impresa, salvo che si tratti di impresa di riassicurazione,
effettua  la  trasmissione  informatica  dei   dati   relativi   alle
anticipazioni del bilancio di esercizio  di  cui  all'allegato  4-bis
entro il 1° marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,
secondo le istruzioni di cui all'allegato 4-ter».