IL CAPO DIPARTIMENTO 
           delle politiche di sviluppo economico e rurale 
 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  dalla  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  11  agosto
1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata dei vini «Valtellina Superiore» ed e' stato approvato  il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  dell'11
novembre 2002, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione  e  successive
modifiche; 
  Vista  la  domanda  del  Consorzio  Tutela  Vini   di   Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Valtellina Superiore»; 
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Lombardia; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di produzione della  Denominazione  di  origine
controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore»  espresso  in
data 15 settembre 2009 e pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 21 ottobre 2009; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte  degli  interessati  in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Valtellina Superiore» in conformita' al  parere
espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione  della  Denominazione  di  origine
controllata e garantita dei vini  «Valtellina  Superiore»,  approvato
con decreto del Ministero delle politiche agricole  dell'11  novembre
2002 e successive modifiche,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in  vigore  a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore  dell'acidita'
totale  minima  di  cui  all'art.  6  dell'annesso  disciplinare,  e'
applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia  2006  e
precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione
al consumo.