IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u); 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; 
  Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  e  successive
modifiche; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  392,  del  6
ottobre 1998; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008; 
  Vista l'ordinanza 19 marzo 2009; 
  Rilevato il persistere del  fenomeno  relativo  alla  uccisione  di
animali mediante l'utilizzo di esche  o  bocconi  avvelenati  sia  in
ambito urbano,  che  extraurbano  nonche'  gli  episodi  sempre  piu'
frequenti di mortalita' tra la  fauna  selvatica  per  ingestione  di
sostanze  tossiche  abbandonate  volontariamente  nell'ambiente,  con
conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico  e  in
particolare alle specie in via di estinzione; 
  Tenuto conto che la presenza di  veleni  e  sostanze  tossiche  sul
territorio,  in  particolare  sotto  forma  di   esche   o   bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare
per i bambini, sia  direttamente  che  indirettamente  attraverso  la
contaminazione ambientale, nonche' per l'ambiente; 
  Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e
rafforzare le misure previste dalla  ordinanza  ministeriale  del  18
dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza  19
marzo 2009, e' cosi' modificata: 
    a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte  le
parole «o materiale esplodente»; 
    b) l'art. 1, comma 3 e' cosi' sostituito: 
    «3. Il proprietario o il  responsabile  dell'animale  deceduto  a
causa di esche o bocconi  avvelenati  deve  segnalare  il  caso  alle
autorita' competenti tramite il  medico  veterinario  che  emette  la
diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»; 
    c) l'art. 1, comma 4 e' cosi' sostituito: 
    «4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione,  eseguite
da ditte specializzate, devono essere effettuate con  modalita'  tali
da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie  animali  non
bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse  ditte,  tramite
avvisi esposti  nelle  zone  interessate  con  almeno  cinque  giorni
lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve  contenere  l'indicazione
di pericolo per la presenza del veleno, gli  elementi  identificativi
del  responsabile  del  trattamento,  la  durata  del  trattamento  e
l'indicazione delle sostanze utilizzate»; 
    d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
    «5. Al termine  delle  operazioni  il  responsabile  della  ditta
specializzata deve provvedere alla  bonifica  del  sito  mediante  il
ritiro delle esche non utilizzate e delle  spoglie  dei  ratti  o  di
altri animali infestanti». 
    «6. Nelle aree protette per  motivi  di  salvaguardia  di  specie
selvatiche   oggetto   di   misure   di   protezione   a    carattere
internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai  ratti,
e' possibile effettuare,  previa  comunicazione  al  Ministero  della
salute, operazioni  di  derattizzazione  mediante  rodenticidi  senza
l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che: 
      a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a  bassa
persistenza ambientale al fine di  evitare  la  contaminazione  della
catena alimentare e dell'ambiente; 
      b. sia stabilita la durata massima di permanenza  nell'ambiente
delle esche in relazione agli obiettivi da  raggiungere,  sulla  base
della letteratura scientifica piu' aggiornata; 
      c. al termine dell'operazione le  esche  non  utilizzate  siano
rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura
dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale  sia
indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata
dall'operazione e il numero di esche, non  utilizzate  e  rimosse  al
termine dell'operazione. Il suddetto verbale,  inviato  in  copia  al
Ministero della salute, e' a disposizione delle autorita'  competenti
per eventuali controlli»; 
    e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' abrogato. 
    f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» e' sostituita con  la
parola «necroscopia» e la parola «autoptica»  e'  sostituita  con  la
parola «necroscopica»; 
    g)  all'art.  3,  comma  2  dopo  le   parole   «territorialmente
competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»; 
    h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1»  sono
aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»; 
    i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono  aggiunte
le  parole  «o  repellente»  e  dopo  le  parole  «solo   all'animale
bersaglio» sono aggiunte le  parole  «fatti  salvi  i  casi  previsti
all'art. 1, comma 6»;